LEGGE 12 novembre 1968, n. 1201

Type Legge
Publication 1968-11-12
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

L'impianto e l'esercizio dei binari di raccordo e degli allacciamenti diramantisi da impianti delle ferrovie dello Stato, anche se interessano terreni di proprietà di terzi, sono autorizzati, previo parere dell'ente locale per quanto riguarda la destinazione urbanistica dei terreni, dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, siano o meno detti raccordi esercitati direttamente dall'azienda medesima.

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