LEGGE 12 novembre 1968, n. 1202
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Ferme restando le norme relative alle distanze risultanti dal codice civile e dai regolamenti locali, le proprietà laterali alle strade ferrate pubbliche sono soggette a tutti i pesi e servitù di cui agli articoli da 55 a 79 della legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, ed alle altre maggiori servitù di cui al titolo V della legge stessa, con le modificazioni di cui agli articoli seguenti.
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