DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 1968, n. 1204
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 8 marzo 1968, n. 199, concernente la trasformazione dell'Istituto universitario pareggiato di magistero di Salerno "G.
Cuomo" in istituto universitario di magistero statale di Salerno e l'assegnazione a detto istituto statale di venti posti di assistente ordinario da prelevarsi sul contingente dei millecinquanta posti istituiti con l'art. 14 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, per l'anno accademico 1967-68;
Visti i decreti presidenziali 30 novembre 1967, n. 1348;12 febbraio 1968, n. 146 e 4 giugno 1968, n. 781, con i quali sono stati complessivamente ripartiti, sul predetto contingente, milleuno posti di assistente ordinario restando, quindi, accantonati, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 18 della citata legge n. 62, quarantanove posti di assistente di ruolo, come risulta dallo stesso decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1968, n. 146;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1968, n. 137, con il quale, tenuto conto dei diciotto posti di assistente ancora disponibili, ai sensi e per gli effetti dello stesso secondo comma dell'articolo 18 citato, sul contingente dei posti istituiti per l'anno accademico 1966-67, la riserva dei posti di assistente di ruolo ancora disponibili ammonta a complessive sessantasette unita';
Considerato che con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 137 e' stata disposta l'assegnazione di quattordici posti di assistente sui sessantasette posti a disposizione per cui la riserva, come sopra determinata, ammonta attualmente a cinquantatre unita';
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica Istruzione; Decreta:
Art. 1
I venti posti di assistente di ruolo, assegnati all'istituto di magistero statale di Salerno con la legge 8 marzo 1968, n. 199, vengono cosi' ripartiti: Numero dei posti cattedra di storia (per il corso di laurea in materie letterarie)................................. 1 cattedra di storia (per il corso di laurea in pedagogia).......................................... 1 cattedra di pedagogia (per il corso di laurea in pedagogia........................................ 2 cattedra di pedagogia (per il diploma di vi- gilanza scolastica)................................. 1 cattedra di lingua e letteratura latina...... 2 cattedra di lingua e letteratura italiana(per il corso di laurea in materie letterarie)........... 2 cattedra di lingua e letteratura italiana(per il corso di laurea in pedagogia).................... 1 cattedra di lingua e letteratura italiana(per il corso di laurea in lingue e letterature stra- niere).............................................. 1 cattedra di geografia........................ 1 cattedra di lingua e letteratura tedesca..... 1 cattedra di lingua e letteratura inglese..... 1 cattedra di lingua e letteratura francese(per il corso di laurea in materie letterarie)........... 1 cattedra di storia delle dottrine politiche.. 1 cattedra di filosofia........................ 1 cattedra di storia della filosofia (per il corso di laurea in materie letterarie).............. 1 cattedra di storia della filosofia (per il corso di laurea in pedagogia)....................... 1 cattedra di storia dei partiti e dei movime- nti politici........................................ 1
Art. 2
A seguito della ripartizione disposta con il precedente art. 1, i posti di assistente ordinario che risultano ancora disponibili ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, secondo comma, della legge 24 febbraio 1967, n. 62, ammontano a trentatre unita'.
SARAGAT SCAGLIA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 novembre 1968
Atti del Governo, registro n. 224, foglio n. 3. - GRECO
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