DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1968, n. 1206
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il regio decreto 3 aprile 1926, n. 746, che approva il regolamento sul servizio automobilistico delle amministrazioni dello Stato, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1952, n. 1503;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
Il comma aggiunto dal decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1952, n. 1503, all'art. 2 del regolamento sul servizio automobilistico delle amministrazioni dello Stato, approvato con regio decreto 3 aprile 1926, n. 746, e' sostituito dai seguenti commi: "Puo' essere assegnata una vettura automobile agli ex Presidenti della Repubblica e agli ex Presidenti del Consiglio dei Ministri. Puo' inoltre essere assegnata una vettura automobile agli ex Presidenti del C.N.E.L. e a magistrati o funzionali di qualifica corrispondente agli ex gradi I e II del cessato ordinamento gerarchico, collocati a riposo per limiti di eta' o per infermita', purche' non siano iscritti in albi professionali o non siano forniti di vettura automobile per altri incarichi. Le assegnazioni di cui al precedente comma non possono superare il numero di venti e sono autorizzate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, tenuto conto della qualifica posseduta dai magistrati e funzionari anzidetti all'atto del collocamento a riposo o, a parita' di qualifica, della rispettiva anzianita'".
Art. 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
SARAGAT LEONE - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 dicembre 1968
Atti del Governo, registro n. 224, foglio n. 15 - GRECO
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