DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 ottobre 1968, n. 1216
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 47 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
Visto l'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, concernente leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1968, n. 168, concernente la determinazione delle aliquote di sottufficiali, graduati e militari di truppa in congedo illimitato dell'Esercito, che, aventi obblighi di servizio in tempo di pace, possono essere richiamati alle armi nell'anno 1968;
Sulla
proposta del Ministro per la difesa; Decreta:
Articolo unico
Le aliquote di sottufficiali, graduati e militari di truppa in congedo illimitato delle armi e servizi dell'Esercito, aventi obblighi di servizio in tempo di pace, che nell'anno 1968 possono essere richiamati alle armi ai sensi dell'art. 47 della legge 31 luglio 1954, n. 599 e dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, quali risultano stabilite con l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1968, n. 168, sono cosi' modificate: a) sottufficiali: sedicimila unita'; b) graduati e militari di truppa: centoventimila unita'.
SARAGAT GUI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 dicembre 1968
Atti del Governo, registro n. 224, foglio n. 18. - GRECO
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