DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1968, n. 1223

Type DPR
Publication 1968-10-14
Ultimo aggiornamento 1968-12-13
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1090 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1905 e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 25. - E' modificato nel senso che all'elenco degli istituti annessi alla facolta' di economia e commercio e' aggiunto il seguente: "istituto di diritto pubblico". Art. 53. - All'elenco degli insegnamenti complementari per i seguenti tre indirizzi: generale, didattico ed applicativo nel corso di laurea in Fisica e' aggiunto quello di "Algebra". Art. 70. - All'elenco degli insegnamenti complementari nel corso di laurea in medicina veterinaria sono aggiunti i seguenti: Scienza dell'alimentazione degli animali domestici; Oncologia comparata degli animali domestici; Struttura sub-microscopica normale delle cellule e dei tessuti. Art. 71, relativo al corso di laurea in medicina veterinaria e' modificato nel senso che tra la lettera i e la lettera l delle disposizioni concernenti le materie di esame venga aggiunto quanto segue: "L'insegnamento biennale di patologia speciale e clinica medica viene impartito al terzo anno per quante riguarda la patologia speciale ed al quarto per la clinica medica. Salvo restando l'unicita' dell'insegnamento, l'esame di patologia speciale e clinica medica (biennale) comporta per lo studente, alla fine del terzo corso, un esame teorico di patologia speciale medica e alla fine del quarto anno un esame pratico di clinica medica".

SARAGAT SCAGLIA

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 dicembre 1968

Atti del Governo, registro n. 224, foglio n. 30. - GRECO

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