LEGGE 19 novembre 1968, n. 1235
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad accettare gli emendamenti alla Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 17 giugno 1960, adottati a Londra il 30 novembre 1966.
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