DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1968, n. 1256

Type DPR
Publication 1968-10-09
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 6 febbraio 1951, n. 127;

Vista la legge 2 marzo 1953, n. 429;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520;

Vista la legge 6 dicembre 1965, n. 1368;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

L'Amministrazione del fondo di previdenza per il personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione, a norma dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, provvede entro l'anno finanziario 1968, a completare il versamento diretto al Tesoro dello Stato delle somme accantonate e corrispondenti ai contributi affluiti fino al 15 maggio 1956 sui conti individuali "A" e "B", di cui all'art. 4 della legge 6 febbraio 1951, n. 127, pertinenti al personale degli uffici del lavoro, inquadrato nei ruoli organici, con decreto ministeriale del 16 maggio 1956, ai sensi dell'art. 36 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520. Per il restante personale, inquadrato successivamente, per effetto dei decreti ministeriali in data 1 agosto 1957, 20 aprile 1961 e 15 luglio 1964, sara' provveduto altresi' al versamento al Tesoro dello Stato, entro lo stesso anno finanziario 1968, delle altre somme accantonate, nei conti individuali, rimasti operanti, nell'ambito della legge 6 febbraio 1951, n. 127, per il personale di cui trattasi, fino alle singole date di adozione dei provvedimenti di inquadramento. Il Ministero del tesoro, per il completamento dei versamenti, finora gia' effettuati dal fondo, in conformita' della corrispondente determinazione annuale contemplata nello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, provvedera' alla relativa variazione per il 1968, in base al definitivo accertamento dell'ultima rata delle somme accantonate da versare. Detto accertamento verra' effettuato dal collegio dei revisori del fondo e comunicato attraverso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale al Ministero del tesoro entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 2

Il collegio dei revisori, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, assicurera', attraverso l'esame delle situazioni contabili, la definizione e la esatta attribuzione delle eventuali partite sospese e di quelle a carattere provvisorio (conti d'ordine), anche ai fini della compilazione del rendiconto complessivo di chiusura della gestione di devoluzione accertando quindi gli incrementi netti patrimoniali, afferenti ai conti individuali di cui all'art. 1, per effetto degli investimenti disposti in attuazione dell'articolo 7 della legge 6 febbraio 1951, n. 127, o comunque effettuati fino all'atto della estinzione dei conti stessi, avvenuta a seguito dell'inquadramento in ruolo del personale, alle date indicate nell'art. 1. Detti incrementi netti devono comprendere tutte le somme riscosse a titolo di interessi per il loro intero ammontare, fino all'esaurimento delle relative operazioni di investimento indicate nel comma precedente. La somma complessiva, detratta la quota di interessi sui prestiti pari al 4,50 per cento volontariamente accantonata, ed eccedente quella espressamente prevista per le spese di gestione del servizio, verra' comunicata attraverso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale al Ministero del tesoro e da questo iscritta nello stato di previsione dell'entrata per il 1969, ed il fondo di previdenza provvedera' al suo versamento, in aggiunta a quelli in conto capitale di cui all'articolo precedente. La rimanente parte, corrispondente sia agli interessi dei prestiti, concessi in via di assistenza al personale, che alle sopravvenienze nette per effetto degli impieghi comunque disposti dopo l'inquadramento in ruolo, o a qualsiasi titolo acquisite nel corso del piano di ammortamento e' destinata al riscatto del servizio prestato prima dell'inquadramento stesso, ai fini della buonuscita, in conformita' alla legge 6 dicembre 1965, n. 1368, secondo le modalita' indicate nel seguente art. 3.

Art. 3

Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'Amministrazione del fondo di previdenza per il personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione, ai fini del trattamento di buonuscita del personale gia' iscritto al fondo, e comunque in servizio all'atto dell'entrata in vigore del regolamento medesimo, concordera' con l'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti dello Stato (ENPAS), attraverso una apposita convenzione, le modalita' particolari per il riscatto delle anzianita' di servizio, prestato presso gli uffici del lavoro e della massima occupazione prima dell'inquadramento in ruolo, a norma e con le modalita', in quanto applicabili, della legge 6 dicembre 1965, n. 1368. Avuto riguardo ai versamenti al Tesoro dello Stato contemplati negli articoli precedenti e necessari per completare i riscatti a norma dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, ai fini della pensione, nella convenzione di cui al primo comma del presente articolo sara' previsto un adeguato piano di ammortamento per il complessivo ammontare delle somme dovute in ragione delle anzianita' riscattabili. La convenzione contemplera' il versamento direttamente all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti dello Stato (ENPAS) da parte del fondo di previdenza dell'importo complessivamente determinato per il riscatto delle convenute anzianita' di servizio del personale, tenuto conto della graduale disponibilita' delle somme destinate a tale scopo e nei limiti di tale disponibilita'. In relazione all'impegno predetto la convenzione contemplera' altresi' il diritto alla liquidazione integrata dalla buonuscita in favore del personale a mano a mano che cessera' dal servizio dopo l'entrata in vigore della convenzione stessa, fermo restando peraltro, per i singoli interessati, la facolta' di avvalersi, in quanto applicabili, delle norme di cui alla legge 6 dicembre 1965, n. 1368, per i periodi di servizio non riscattabili ai sensi del precedente comma. Analogo diritto alla liquidazione integrata dovra' altresi' essere previsto per il personale che cessera' dal servizio fra la data di entrata in vigore del presente regolamento e quella della convenzione.

SARAGAT LEONE - BOSCO - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 dicembre 1968

Atti del Governo, registro n. 224, foglio n. 35. - GRECO

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