LEGGE 24 dicembre 1968, n. 1273
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Governo è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 28 febbraio 1969, il bilancio delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1969, secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalità previste nel relativo disegno di legge presentato alle Assemblee legislative il 31 luglio 1968.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.