DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1968, n. 1274

Type DPR
Publication 1968-10-31
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' cattolica del "Sacro Cuore" di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

La tabella 1 annessa allo statuto dell'Universita' cattolica del "Sacro Cuore" di Milano, approvata e modificata con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificata nel senso che il numero dei posti di professore di ruolo della facolta' di medicina e chirurgia viene aumentato da 20 a 22.

Art. 2

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata a Milano in data 10 ottobre 1968 tra l'Universita' cattolica del "Sacro Cuore" e l'Ente nazionale previdenza infortuni per il finanziamento di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di medicina del lavoro presso la facolta' di medicina e chirurgia della predetta universita' e pertanto la tabella n. 1 per quanto riguarda l'organico dei professori di ruolo della stessa facolta' di medicina e chirurgia e' modificata nel senso che viene portato da 22 a 22 + 1.

SARAGAT SCAGLIA - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 dicembre 1968

Atti del Governo, registro n. 224, foglio n. 113. - GRECO

Convenzione tra Universita del Sacro Cuore e Ente nazionale prevenzione infortuni-art. 1

Repertorio n. 2 Convenzione fra l'Universita' cattolica del Sacro Cuore e l'Ente nazionale prevenzione infortuni per l'istituzione di un posto convenzionato di ruolo di medicina del lavoro presso la facolta' di medicina e chirurgia. REPUBBLICA ITALIANA L'anno 1968 (millenovecentosessantotto) il giorno 10 (dieci) del mese di ottobre, in Milano, alle ore 15 (quindici), in una sala del Rettorato dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore, in largo A. Gemelli n. 1, dinnanzi a me dott. Giovanni Ancarani, nato a Fusignano (Ravenna) il 21 luglio 1933, residente a Milano, nella mia qualita' di segretario accademico generale delegato a ricevere gli atti in forma pubblica, a norma del l'art. 129 del R. G. U. approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, con decreto del rettore in data 20 dicembre 1967, si sono personalmente costituiti i signori: Lazzati prof. Giuseppe, nato a Milano il 22 giugno 1909, residente a Milano, il quale interviene al presente atto nella sua qualita' di rettore e presidente del consiglio di amministrazione dell'Universita' cattolica dei S. Cuore e percio' autorizzato alla stipulazione del presente atto, come da verbale in data 8 ottobre 1968 che per copia conforme si allega (allegato A); Molinari dott. Osvaldo, nato a Frascati il 23 febbraio 1915 il quale interviene al presente atto nella sua qualita' di presidente del consiglio di amministrazione dell'E.N.P.I. e il tale sua qualita' avente i poteri per ogni atto, come da verbale in data 4 luglio 1968 che per copia conforme si allega (allegato B). Premesso che lo statuto dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore di Milano, nell'ordinamento della facolta' di medicina e chirurgia comprende fra gli insegnamenti complementari quello di medicina del lavoro, disciplina di grande interesse sociale e di particolare valore per il raggiungimento dei fini istituzionali dell'E.N.P.I.; che l'Ente nazionale prevenzione infortuni ritiene necessaria l'attuazione della convenzione di una cattedra di medicina del lavoro allo scopo anche di potersi avvalere di essa per complessi e numerosi corsi di specializzazione che gia' l'ente effettua per i propri medici e che ha in programma di incrementare; che la facolta' di medicina e chirurgia, il Senato accademico e il consiglio di amministrazione dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore di Milano, con delibera in data 11 settembre 1968, 7 ottobre e 8 ottobre hanno rispettivamente espresso parere favorevole all'istituzione della cattedra di medicina del lavoro e autorizzata la stipulazione della convenzione relativa; che il consiglio di amministrazione dell'E.N.P.I. con provvedimento del 4 luglio 1968 ha autorizzato la stipulazione della convenzione in argomento. Si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1. L'Ente nazionale prevenzione infortuni affinche' presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore venga attuato l'insegnamento di medicina del lavoro si impegna a versare all'Universita' medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di professore di ruolo da istituire a tale uopo a norma degli articoli 63 e 100 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592: a) L. 5.000.000 (cinquemilioni) pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, di professore universitario di ruolo; b) L. 1.000.000 (unmilione) pari al 20% del contributo di cui alla lettera a), per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 5.

Convenzione tra Universita del Sacro Cuore e Ente nazionale prevenzione infortuni-art. 2

Art. 2. I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati all'Universita' cattolica del Sacro Cuore in unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.

Convenzione tra Universita del Sacro Cuore e Ente nazionale prevenzione infortuni-art. 3

Art. 3. Qualora il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera a) del precedente art. 1, sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di professore di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, l'Ente nazionale prevenzione infortuni si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera b) dello stesso art. 1. Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e previdenza a favore dei professori universitari, l'Ente nazionale prevenzione infortuni si impegna, altresi', ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza, l'aliquota del 20% indicata nell'art. 1 lettera b). L'aumento dei contributi suindicati avra' effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Convenzione tra Universita del Sacro Cuore e Ente nazionale prevenzione infortuni-art. 4

Art. 4. La presente convenzione ha la durata di anni venti dalla decorrenza della nomina del primo titolare della cattedra di medicina del lavoro e si riterra' tacitamente rinnovata di venti anni in venti anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Convenzione tra Universita del Sacro Cuore e Ente nazionale prevenzione infortuni-art. 5

Art. 5. La presente convenzione si intende decaduta: a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 4; b) se vengano a cessare in tutto od in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento, i contributi in essa previsti; c) se non vengano aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3. Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di professore di ruolo si intendera' senz'altro soppresso ed il relativo titolare cessera' immediatamente dal servizio, salvo eventuale responsabilita', che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.

Convenzione tra Universita del Sacro Cuore e Ente nazionale prevenzione infortuni-art. 6

Art. 6. La presente convenzione, essendo stipulata nell'interesse dell'Universita', e' esente da ogni tassa a norma dell'[art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1073~art45). Il presente atto viene pubblicato mediante lettura da me datane ai comparenti che lo approvano e sottoscrivono con me funzionario delegato a ricevere gli atti. L'atto consta di numero 2 fogli scritti su cinque facciate intere e numero quindici righe della sesta facciata. Giuseppe LAZZATI Osvaldo MOLINARI Giovanni ANCARANI Registrato a Milano, addi' 14 ottobre 1968, al n. 5231 71/ ME, vol. 28. Il direttore: dott. Giacomo D'ANGELO Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione SCAGLIA

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