DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1968, n. 1294
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera; Visto il decreto del medico provinciale di Rovigo in data 19 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanita', l'ospedale "S. Maria della Misericordia" di Rovigo e' stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132; Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'art. 1 dello statuto dell'ente; Sulla proposta del Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per l'interno; Decreta: L'ospedale "S. Maria della Misericordia", con sede in Rovigo, di cui alle premesse, e' dichiarato ente ospedaliero. Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto e' composto come segue: cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Rovigo; due membri eletti dal consiglio comunale di Rovigo; due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 11 settembre 1892.
SARAGAT ZELIOLI LANZINI - RESTIVO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 dicembre 1968
Atti del Governo, registro n. 224, foglio n. 95. - GRECO
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