DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1968, n. 1304
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il commercio con l'estero e per il turismo e lo spettacolo; Decreta:
Articolo unico
Piena ed intera esecuzione e' data, a decorrere dalla sua entrata in vigore, all'accordo di coproduzione cinematografica tra la Repubblica italiana e l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, concluso a Roma il 30 gennaio 1967.
SARAGAT MORO - FANFANI - CORONA - TOLLOY
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 dicembre 1968
Atti del Governo, registro n. 224, foglio n. 107. - GRECO
Accordo-art. 1
Accordo di coproduzione cinematografica Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, tenuto conto dell'accordo culturale tra la Repubblica italiana e l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche del 9 febbraio 1960, in considerazione che la piu' stretta collaborazione tra le industrie cinematografiche dei due Paesi contribuira' efficacemente allo sviluppo delle relazioni culturali ed economiche tra la Repubblica italiana e l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, convengono di stipulare il presente accordo. Le parti contraenti sono d'accordo di collaborare nel campo cinematografico per favorire la coproduzione dei film a lungometraggio di particolare interesse artistico o culturale o spettacolare a soggetto o a carattere documentario. Articolo 1 I film realizzati in coproduzione sono considerati di fatto e di diritto alla stregua dei film nazionali di ognuno dei due Paesi e godono tutti i benefici previsti dalla legislazione per i film del relativo Paese. Il comma precedente e' da intendersi nel senso che tutti i vantaggi sono conferiti al coproduttore o ai coproduttori del Paese che li concede.
Accordo-art. 2
Articolo 2 Le parti contraenti favoriranno i contatti diretti tra le imprese cinematografiche dei due Paesi. Tutte le questioni relative alla produzione del film dovranno essere precisate nei contratti che verranno stipulati tra le imprese dei due Paesi in conformita' con il presente accordo, ed in particolare il carattere della produzione, gli apporti di ciascuna delle parti, le condizioni di soggiorno per gli attori, i tecnici e il rimanente personale impegnato nella realizzazione del film, l'importazione e l'esportazione del materiale necessario alla realizzazione e allo sfruttamento del film (pellicola, materiale tecnico, costumi, materiali scenografici, materiale pubblicitario e altri materiali cinematografici).
Accordo-art. 3
Articolo 3 La coproduzione sara' effettuata di regola mediante apporti delle rispettive parti di servizi e di materiale cinematografico. La situazione di equilibrio sull'insieme delle partecipazioni finanziarie, artistiche e tecniche dei Paesi coproduttori sara' esaminata annualmente dalla commissione mista. Le partecipazioni artistiche, tecniche e finanziarie nelle coproduzioni debbono essere, nel complesso, equilibrate.
Accordo-art. 4
Articolo 4 Ogni film di coproduzione deve comportare l'impiego di un regista di uno dei Paesi contraenti.
Accordo-art. 5
Articolo 5 1) La partecipazione minoritaria non puo' essere inferiore al 30% del costo di produzione di ciascun film. 2) L'apporto del coproduttore minoritario deve obbligatoriamente consistere in una partecipazione tecnica ed artistica effettiva: essa deve essere almeno di un autore, di un tecnico, di un attore in un ruolo principale, e di un attore in un ruolo secondario. 3) Deroghe al primo comma del presente articolo possono essere accordate dalle autorita' delle parti contraenti per film il cui costo sia notevolmente superiore al costo medio delle produzioni cinematografiche nel Paese maggioritario; in tali casi la partecipazione del coproduttore minoritario non puo' comunque essere inferiore al 20% del costo del film.
Accordo-art. 6
Articolo 6 La partecipazione di elementi artistici e tecnici aventi la nazionalita' di un Paese terzo puo' essere ammessa eccezionalmente previa intesa fra le autorita' dei due Paesi, tenendo conto delle esigenze del film.
Accordo-art. 7
Articolo 7 Per ogni film di coproduzione debbono essere approntati due negativi, o un negativo ed un controtipo. Ciascun coproduttore e' proprietario di un negativo o di un controtipo.
Accordo-art. 8
Articolo 8 La domanda per una coproduzione deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio delle riprese, unitamente alla documentazione necessaria, la sceneggiatura o il trattamento, il piano approssimativo della riprese nel territorio dell'altro Paese, le forme di partecipazione dell'altra parte.
Accordo-art. 9
Articolo 9 Le clausole dei contratti che prevedono la ripartizione tra i coproduttori dei proventi e dei mercati debbono essere approvate dalle autorita' competenti delle parti contraenti. La ripartizione dei proventi deve di massima corrispondere alla partecipazione dei coproduttori al costo di produzione.
Accordo-art. 10
Articolo 10 I titoli di testa dei film di coproduzione debbono comprendere in un quadro separato oltre i nomi dei coproduttori la dicitura "coproduzione italo-sovietica" oppure "coproduzione sovietico-italiana". I film di coproduzione sono presentati ai festival internazionali dal Paese di partecipazione maggioritaria. I film a partecipazione uguale sono presentati dal Paese di cui il regista ha la nazionalita'.
Accordo-art. 11
Articolo 11 Durante il periodo di validita' del presente accordo, una commissione mista sara' convocata ogni anno, alternativamente in Italia e in URSS. La delegazione italiana sara' presieduta da un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo. La delegazione sovietica sara' presieduta da un rappresentante del comitato per la cinematografia presso il Consiglio dei Ministri dell'URSS. Essi saranno assistiti da funzionari e da esperti. La commissione mista ha il compito di esaminare e di risolvere i problemi riguardanti l'applicazione del presente accordo, nonche' di studiare e proporre eventuali disposizioni per il suo rinnovo. Ogni parte contraente ha la facolta' di chiedere la convocazione di una sessione straordinaria della commissione mista sia in caso di modifiche importanti nella legislazione di uno dei due Paesi, sia per altre valido ragioni.
Accordo-art. 12
Articolo 12 Il presente accordo entra in vigore alla data della firma ed e' valido per tre anni. Esso verra' successivamente rinnovato di anno in anno per tacita riconduzione, salvo denuncia di una delle parti contraenti, con un preavviso di almeno tre mesi, FATTO a Roma il 30 gennaio 1967, in quattro originali, due in lingua italiana e due in lingua russa, le due versioni facenti ugualmente fede. Per il Governo della Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche ROMANOWSKI Per il Governo della Repubblica italiana Achille CORONA Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri FANFANI
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