DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1968, n. 1308

Type DPR
Publication 1968-09-26
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 2 aprile 1958, n. 332;

Vista la legge 21 febbraio 1961, n. 95;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Sono approvate le norme, contenute nei successivi articoli, per l'esecuzione della legge 2 aprile 1958, n. 332, modificata dalla legge 21 febbraio 1961, n. 95, riguardanti l'ente per il Museo nazionale della scienza e della tecnica "Leonardo da Vinci" di Milano.

Art. 2

Ai fini della costituzione del consiglio di amministrazione dell'ente, il Ministro per la pubblica istruzione promuove gli atti per la designazione dei rappresentanti del Ministero del tesoro, del Consiglio nazionale delle ricerche, della provincia di Milano, del comune di Milano, della camera di commercio, industria e agricoltura di Milano e dei due professori ordinari di universita' quali supplenti, rispettivamente, del rettore dell'Universita' statale di Milano e del rettore del Politecnico di Milano, ai sensi delle lettere b), c), d), e), f) ed h) dell'art. 2 della legge 21 febbraio 1961, n. 95. La prima adunanza di ogni nuovo consiglio di amministrazione e' convocata e presieduta dal presidente del precedente consiglio di amministrazione. Qualora quest'ultimo non sia piu' compreso fra i membri del nuovo consiglio di amministrazione o sia assente o impedito, essa e' convocata e presieduta dal membro nominato in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione. In detta prima adunanza ogni nuovo consiglio di amministrazione provvede ad eleggere nel suo seno il presidente ed i due vice presidenti nonche' a designare, anche al di fuori dei suoi membri, il segretario che viene subito chiamato ad assumere le funzioni di sua competenza. Risultano eletti presidenti e vice presidenti i membri che riportano il maggior numero di voti. Nella medesima sua prima adunanza ogni nuovo consiglio di amministrazione delibera sull'eventuale costituzione nel suo seno della giunta esecutiva prevista dall'art. 2 della legge 21 febbraio 1961, n. 95, e composta dal presidente e da altri due membri con il compito di attuare le deliberazioni del consiglio di amministrazione e di adottare, in caso di necessita' e di urgenza, ogni opportuno provvedimento od iniziativa per il funzionamento dell'ente, salvo ratifica del consiglio medesimo nell'adunanza successiva.

Art. 3

Il presidente dell'ente convoca e presiede il consiglio di amministrazione stabilendone l'ordine del giorno. Le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta di voti; in caso di votazione in parita' prevale il voto del presidente, qualora la votazione non sia segreta. I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal segretario e firmati da lui e dal presidente.

Art. 4

Il presidente rappresenta legalmente l'ente nei rapporti con i terzi e compie nell'interesse dell'ente tutti gli atti che non siano espressamente riservati e demandati alla competenza del consiglio di amministrazione.

Art. 5

Il consiglio di amministrazione ha il governo dell'ente, sovraintende alla gestione finanziaria e delibera sulle seguenti materie: 1) sul bilancio preventivo con relative variazioni e sul conto consuntivo; 2) sul regolamento da sottoporre all'approvazione, mediante decreto, del Ministro per la pubblica istruzione e del Ministro per il tesoro, nel quale sono stabiliti la dotazione organica, lo stato giuridico e l'ordinamento delle carriere, nonche' il trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo e di quiescenza di tutto il personale - compreso il direttore - comunque occorrente per le esigenze funzionali dell'ente; 3) sugli atti concernenti lo stato giuridico ed economico del personale dell'ente sempre che la deliberazione sia richiesta a norma del regolamento di cui al numero precedente; 4) sui regolamenti interni per il funzionamento dei servizi e degli uffici dell'ente; 5) sulla scelta della banca di interesse nazionale o della cassa di risparmio cui devono essere affidati il servizio di cassa e la custodia dei valori dell'ente, e sull'approvazione della convenzione relativa; 6) sulle modalita' di costituzione e la nomina del comitato consultivo permanente per lo sviluppo del museo a norma dell'art. 4 della legge 21 febbraio 1961, n. 95; 7) sull'acquisto e l'alienazione di beni immobili, sull'accettazione o il rifiuto di lasciti, donazioni, contributi, sui prelevamenti dal fondo di riserva per spese impreviste, sugli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, sull'autorizzazione al presidente a stare in giudizio; 8) sull'eventuale costituzione nel suo seno della giunta esecutiva, stabilita dall'ultimo comma dell'art. 2 della legge 21 febbraio 1961, n. 95; 9) sugli affari che il presidente ritiene di sottoporre al suo esame.

Art. 6

Le deliberazioni concernenti le materie di cui ai numeri 1, 6, 7 del precedente articolo debbono essere trasmesse per l'approvazione al Ministero della pubblica istruzione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Esse diventano esecutive, qualora il Ministero, trascorso il termine di trenta giorni, stabilito dall'art. 5 della legge 2 aprile 1958, n. 332, dalla data di ricezione accertabile dalla ricevuta di ritorno, non abbia comunicato all'ente avviso contrario. Le deliberazioni concernenti le materie di cui al n. 1) del precedente articolo debbono essere inviate per l'approvazione al predetto Ministero insieme con il bilancio preventivo e il conto consuntivo e con le rispettive relazioni del presidente dell'ente e del collegio dei revisori almeno due mesi prima dell'inizio dell'esercizio finanziario e, rispettivamente, entro tre mesi dalla chiusura di esso. L'entrata in vigore del regolamento organico di cui al numero 2) del precedente articolo e' subordinata all'approvazione di esso, mediante decreto, del Ministro per la pubblica istruzione e del Ministro per il tesoro ai sensi dell'art. 5 della legge 21 febbraio 1961, n. 95.

Art. 7

Il Ministero della pubblica istruzione promuove gli atti per la nomina dei membri effettivi e supplenti del collegio dei revisori dell'ente. Il collegio dei revisori provvede alla vigilanza sull'andamento della gestione dell'ente ed al riscontro dei relativi atti, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina e vidima i bilanci ed i conti e ne riferisce al consiglio di amministrazione, effettua verifiche di cassa. Dei riscontri effettuati viene redatto, su apposito libro numerato e siglato dal presidente del collegio prima di essere posti in uso, regolare verbale. La relazione finale e' presentata al Ministero della pubblica istruzione e a quello del tesoro nonche' alla Corte dei conti. I revisori possono compiere anche atti individuali di ispezione e di controllo e presenziare alle riunioni del consiglio di amministrazione.

Art. 8

Tutte le entrate e tutti i pagamenti sono effettuati dalla banca o dalla cassa di risparmio che disimpegna il servizio di cassa dell'ente medesimo e firmati dal presidente o suo delegato e dal direttore e vistati dal capo del servizio amministrazione.

Art. 9

Il comitato consultivo permanente per lo sviluppo del museo di cui all'art. 4 della legge 21 febbraio 1961, n. 95, e' composto di venti membri e comprende di diritto: a) tre membri del consiglio di amministrazione dell'ente nelle persone del rappresentante del consiglio nazionale delle ricerche e dei rettori pro-tempore dell'universita' statale di Milano e del Politecnico di Milano; b) il provveditore agli studi pro-tempore di Milano; c) due ispettori centrali del Ministero della pubblica istruzione; d) due presidi di istituto tecnico o liceo scientifico di Milano. Il comitato e' presieduto dal presidente dell'ente e si aduna in riunione plenaria almeno una volta all'anno entro il mese di gennaio per esprimere il proprio avviso sulla relazione del direttore del museo in ordine alla attivita' scientifica, tecnica e didattica del museo svolta nell'anno precedente ed al programma per l'anno successivo. Il parere del comitato e' obbligatorio: 1) sui progetti concernenti nuove sezioni, sale e mostre permanenti del museo; 2) sull'ampliamento e sull'aggiornamento delle sezioni, sale e mostre permanenti gia' esistenti; 3) sulle modificazioni rilevanti concernenti l'ordinamento del museo sotto l'aspetto scientifico, tecnico e didattico.

Art. 10

I requisiti richiesti per il conferimento a persone od enti della qualifica di benemerito, prevista dal secondo comma dell'art. 7 della legge 2 aprile 1958, n. 332, sono stabiliti in via preventiva dal consiglio di amministrazione. Le persone od enti cui viene attribuita la qualifica di benemerito sono incluse, nell'ordine cronologico delle date delle deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione, in apposito libro numerato e siglato dal presidente dell'ente e dal direttore prima di essere posto in uso. Nel libro di cui al comma precedente sono in primo luogo trascritti i nomi delle persone e degli enti che, precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto, abbiano gia acquisito la qualifica di benemeriti del museo. In altro libro anch'esso numerato e siglato dal presidente dell'ente e dal direttore prima di essere posto in uso, sono registrati gli enti e le persone che aderiscono sono all'ente medesimo in quanto intendano partecipare in modo particolare alla sua attivita' o contribuire al suo funzionamento in conformita' di apposite deliberazioni del consiglio di amministrazione adottate caso per caso.

Art. 11

Il direttore del museo: a) sovraintende ai servizi del museo, coordinandone le attivita' scientifiche, tecniche, didattiche e amministrative per quanto riguarda sia l'attuazione dei compiti istituzionali dell'ente secondo le direttive deliberate dal consiglio di amministrazione e le disposizioni date dal presidente sia il funzionamento degli uffici; b) impegna ed ordina, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, le spese per le quali non sia richiesta la deliberazione del consiglio di amministrazione; c) provvede all'acquisto di materiale di consumo ed ai normali rinnovamenti di limitata entita'; d) sovraintende all'amministrazione del patrimonio alla contabilita', alla cassa ed in genere a tutto quanto riguarda l'attivita' dell'ente, vigilando in particolare che il capo del servizio amministrazione e l'economo curino la tenuta e la conservazione della contabilita' con i suoi libri, registri, e documenti e la corrispondenza d'ufficio; e) propone al presidente l'assegnazione e l'impiego del personale direttivo e di concetto dell'ente; f) dispone l'assegnazione e l'impiego del personale esecutivo ed ausiliario dell'ente; g) predispone gli atti per le deliberazioni del consiglio di amministrazione alle cui riunioni egli assiste con voto consultivo ai sensi dell'art. 2 della legge 21 febbraio 1961, n. 95; h) esercita ogni altra funzione, che gli venga delegata dal consiglio di amministrazione e dal presidente.

Art. 12

Gli impiegati posti a disposizione dal Ministero della pubblica istruzione per i servizi direttivi, tecnici e amministrativi dell'ente ai sensi dell'art. 5 della legge 21 febbraio 1961, n. 95, sono utilizzati nel modo e nelle forme determinate dal consiglio di amministrazione. Qualora l'incarico di direttore del museo sia affidato ad un dipendente statale, questi, ove appartenga ai ruoli di amministrazione diversa da quella della pubblica istruzione, e' collocato, per tutta la durata dell'incarico, in posizione di comando, a norma degli articoli 56 e 57 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; ove appartenga, invece, ai ruoli del personale dipendente dall'amministrazione della pubblica istruzione, e' collocato nella posizione di fuori ruolo, nei modi e limiti previsti dall'art. 5 della legge 21 febbraio 1961, n. 95.

SARAGAT LEONE - SCAGLIA - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: GONNELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 dicembre 1968

Atti del Governo, registro n. 224, foglio n. 105. - GRECO

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