DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1968, n. 1309

Type DPR
Publication 1968-06-05
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduta la legge 7 marzo 1967, n. 117, con la quale viene istituita in Pisa una scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduto il testo dello statuto proposto ai sensi dell'art. 8 della citata legge n. 117 della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento in Pisa; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: E' approvato il testo dello statuto della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa, riconosciuta con legge 7 marzo 1967, n. 117, che e' annesso al presente decreto e firmato d'ordine del Presidente della Repubblica dal Ministro per la pubblica istruzione.

SARAGAT GUI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 dicembre 1968

Atti del Governo, registro n. 224, foglio n. 91. - GRECO

Statuto della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa-art. 1

Statuto della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa Art. 1. La scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento, istituita in Pisa con la legge 7 marzo 1967, n. 117 - che continua la tradizione del collegio giuridico, istituito nel 1931; del collegio medico, istituito nel 1933; della scuola superiore per le scienze applicate "A. Pacinotti" per le facolta' di economia e commercio, di ingegneria e di agraria, fondata del 1951 - ha lo scopo di contribuire al progresso degli studi: 1) promuovendo e potenziando anche con studi di perfezionamento, la cultura scientifica; 2) stimolando e preparando giovani studiosi delle diverse discipline rientranti nell'ambito della sua attivita' alla ricerca scientifica ed all'insegnamento. A tal fine la scuola accoglie in distinte sezioni - per concorso nazionale - studenti di ambo i sessi iscritti ai corsi di laurea in giurisprudenza, in scienze politiche, in economia e commercio, in medicina e chirurgia, in ingegneria, in agraria, dell'Universita' di Pisa, nonche' laureati nei corsi di laurea predetti di tutte le universita' italiane, fornendo loro gratuitamente alloggio, vitto ed assistenza morale e materiale, impartendo insegnamenti interni a sussidio e complemento di quelli universitari e mettendo a loro disposizione gli opportuni mezzi di studio.

Statuto della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa-art. 2

Art. 2. La scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento, e' dotata di personalita' giuridica ed autonomia amministrativa, didattica e disciplinare, sotto la vigilanza dello Stato, esercitata dal Ministero della pubblica istruzione, entro i limiti stabiliti dalla [legge 7 marzo 1967, n. 117](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1967-03-07;117), e ai sensi delle leggi sulla istruzione superiore. La scuola si articola nelle seguenti sezioni, ciascuna delle quali accoglie studenti e perfezionandi laureati dei corsi di laurea di cui al precedente articolo: a) sezione di giurisprudenza e scienze politiche; b) sezione di economia e commercio; c) sezione di medicina e chirurgia; d) sezione di ingegneria; e) sezione di agraria. In relazione all'art. 1, comma primo, del presente statuto la scuola si avvale dei seguenti collegi: a) collegio giuridico, per la sezione di giurisprudenza e scienze politiche; b) collegio medico, per la sezione di medicina e chirurgia; c) collegio "A. Pacinotti", per le sezioni di ingegneria, di agraria e di economia e commercio. Tali collegi costituiscono le sedi delle sezioni nelle quali sono concentrati i mezzi e le attrezzature necessarie allo svolgimento delle attivita' di esse e al mantenimento degli allievi.

Statuto della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa-art. 3

Art. 3. Gli organi direttivi della scuola sono: 1) il direttore; 2) il vice-direttore; 3) il consiglio direttivo; 4) i direttori di sezione; 5) le commissioni didattiche di sezione.

Statuto della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa-art. 4

Art. 4. Il direttore della scuola e' il rettore pro-tempore della Universita' di Pisa. Il direttore ha la rappresentanza legale della scuola, ne promuove e regola l'attivita', da' esecuzione alle deliberazioni del consiglio direttivo, adotta provvedimenti di urgenza, presentandoli al consiglio direttivo per la ratifica nella prima adunanza successiva, vigila sul funzionamento dei servizi amministrativi e contabili, esercita ogni altra funzione che gli e' conferita dalla legge, dallo statuto e dal regolamento interno.

Statuto della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa-art. 5

Art. 5. Il vice-direttore e' nominato dal direttore della scuola per un biennio accademico tra i professori di ruolo e fuori ruolo inclusi nelle terne proposte da ciascuno dei consigli delle facolta' cui appartengono i corsi di laurea indicati nell'art. 1. Il vice-direttore coadiuva il direttore nell'esercizio delle sue attribuzioni e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Statuto della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa-art. 6

Art. 6. Il consiglio direttivo della scuola e' composto: a) dal direttore della scuola, che lo presiede; b) dal vice-direttore della scuola che, in caso di assenza del direttore, lo presiede; c) dal direttore della scuola normale superiore di Pisa; d) dai presidi delle facolta' cui appartengono i corsi di laurea indicati nell'art. 1, o da loro delegati; e) dai direttori delle cinque sezioni della scuola; f) da un rappresentante del Ministero del tesoro e da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, nominati dai rispettivi Ministri per un triennio accademico e confermabili; g) da un rappresentante degli allievi ammessi alla scuola, eletto annualmente dall'assemblea generale degli allievi stessi; h) dal direttore amministrativo dell'Universita' di Pisa, che esercita le funzioni di segretario del consiglio stesso. Al consiglio direttivo, ai sensi della legge istitutiva, spettano tutte le funzioni attribuite dalle vigenti disposizioni ai senati accademici ed ai consigli di amministrazione delle universita' ed istituti di istruzione superiore.

Statuto della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa-art. 7

Art. 7. A ciascuna sezione e' preposto un direttore di sezione, nominato dal direttore della scuola nell'ambito di una terna di professori di ruolo, designata dal consiglio di ciascuna facolta' interessata. Il direttore di sezione cura l'organizzazione e lo svolgimento delle attivita' scientifiche e didattiche, secondo i programmi e le direttive della commissione didattica di sezione. Al direttore di sezione sono attribuiti i poteri disciplinari di cui all'art. 47. Qualora due o piu', sezioni e i relativi collegi si trovino riuniti nella medesima sede, il loro funzionamento e la disciplina degli allievi saranno affidati al piu' anziano di ruolo tra i direttori delle sezioni interessate, ferma restando la competenza in materia didattica di ciascuno di essi.

Statuto della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa-art. 8

Art. 8. All'attivita' di ogni sezione provvede una commissione didattica cui spettano le funzioni attribuite dalle vigenti disposizioni ai consigli di facolta'. Essa e' composta: a) dal direttore di sezione che la presiede; b) da tre professori di ruolo designati dalla facolta' interessata; c) da un appartenente a ciascuna delle altre categoria di docenti della sezione, scelto dalla facolta' interessata in una terna di eletti dai componenti di ciascuna categoria. Di ciascuna commissione didattica fara' parte un rappresentante degli allievi in corrispondenza a quanto le norme legislative dispongano per i consigli di facolta'. Tutti durano in carica tre anni accademici e possono essere confermati, ad eccezione del rappresentante degli allievi avente mandato di durata annuale rinnovabile.

Statuto della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa-art. 9

Art. 9. L'anno accademico della scuola va dal 1 novembre al 31 ottobre dell'anno successivo. La durata della permanenza degli allievi nei collegi annessi alla scuola e delle altre prestazioni di questa in favore degli allievi medesimi e' disciplinata dal regolamento interno in attuazione di quanto previsto dal successivo art. 45:

Statuto della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa-art. 10

Art. 10. Ogni sezione comprende: a) un corso ordinario di studi per gli allievi iscritti al corrispondente corso di laurea; b) un corso di perfezionamento per i laureati.

Statuto della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa-art. 11

Art. 11. I corsi ordinari per gli iscritti al primo anno degli studi universitari hanno la durata corrispondente a quella dei corsi di laurea di ciascuna delle facolta' interessate. Nel piano degli stessi sono compresi: 1) corsi di lezione cattedratiche e di seminario; 2) corsi di lettorato di lingue straniere; 3) esercitazioni di carattere scientifico e conferenze.

Statuto della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa-art. 12

Art. 12. La commissione didattica di ciascuna sezione, su proposta del proprio direttore, formula ogni anno entro il mese di novembre il programma della attivita' didattica da sottoporre all'approvazione del consiglio direttivo, cui compete l'emanazione dei relativi provvedimenti.

Statuto della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa-art. 13

Art. 13. I corsi di perfezionamento hanno la durata di due anni accademici. L'ammissione al secondo anno e' subordinata al giudizio favorevole espresso dal consiglio direttivo, sentita la commissione didattica di sezione. In tale periodo di tempo i laureati perfezionandi: 1) preparano una dissertazione scritta e quant'altro occorra per esporre i risultati di una ricerca originale; 2) frequentano corsi della scuola e corsi e istituiti della universita'; 3) possono essere autorizzati a svolgere attivita' didattica presso la facolta' relativa alla sezione di appartenenza, e sono tenuti a svolgere detta attivita' nei corsi di lezioni, seminari ed esercitazioni della scuola.

Statuto della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa-art. 14

Art. 14. La scuola rilascia: a) agli allievi che abbiano seguito il corso ordinario, un diploma di licenza; b) agli allievi che abbiano compiuto il corso di perfezionamento, un diploma di perfezionamento. I diplomi sono rilasciati dal direttore della scuola.

Statuto della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa-art. 15

Art. 15. Le rendite della scuola sono costituite: a) dal contributo annuo corrisposto dallo Stato a norma delle disposizioni di legge in vigore; b) da eventuali altre erogazioni di enti o di privati; c) dal reddito derivante da donazioni o lasciti disposti a favore della scuola.

Statuto della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa-art. 16

Art. 16. I beni immobili e mobili che facciano o vengano comunque a far parte del patrimonio della scuola, ed i beni immobili di cui la scuola stessa gode l'uso, devono essere descritti in appositi inventari distinti per ciascuna delle seguenti categorie di beni: 1) beni immobili di proprieta' della scuola; 2) beni immobili in uso alla scuola; 3) beni mobili fruttiferi; 4) beni mobili infruttiferi. La compilazione e la tenuta degli inventari sono disciplinate da apposite disposizioni del regolamento interno.

Statuto della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa-art. 17

Art. 17. L'anno finanziario della scuola va dal 1 novembre al 31 ottobre dell'anno successivo. Il consiglio direttivo delibera nel mese di luglio sul bilancio preventivo, nei quale e', tra l'altro, stanziato un fondo di riserva destinato a provvedere ai bisogni che possono manifestarsi dopo l'approvazione di esso, nonche' un fondo da utilizzare secondo le indicazioni dell'assemblea generale degli allievi per le attivita' integrative di carattere culturale, sportivo e ricreativo. Il rendiconto consuntivo e' approvato dal consiglio direttivo entro il mese di marzo.

Statuto della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa-art. 18

Art. 18. Il servizio di cassa della scuola e' affidato ad un istituito di credito di notoria solidita', con deliberazione del consiglio direttivo.

Statuto della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa-art. 19

Art. 19. La scuola provvede, secondo le vigenti disposizioni di legge, alla conservazione e all'amministrazione degli immobili che ha ricevuto in uso, e degli altri beni immobili e mobili, che comunque facciano parte o vengano a far parte del suo patrimonio.

Statuto della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa-art. 20

Art. 20. Il direttore amministrativo dell'Universita' di Pisa esercita le funzioni di segretario della scuola. Al personale assistente, di segreteria, tecnico e ausiliario e salariato, necessario al funzionamento della scuola, si provvede con assegnazioni disposte dal Ministro per la pubblica istruzione, secondo le norme vigenti, sui rispettivi ruoli organici delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria. Agli insegnamenti di cui all'art. 11, si provvede mediante incarichi, ai sensi della [legge 18 marzo 1958, n. 311](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-03-18;311), e successive modificazioni. Il relativo onere di spesa grava sul bilancio della scuola.

Statuto della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa-art. 21

Art. 21. Un assistente di ruolo per ciascuna sezione, designato dal direttore della sezione stessa, sentita la commissione didattica, ha l'obbligo di risiedere nella scuola per esercitarvi le funzioni di prefetto, ricevendone vitto ed alloggio gratuiti. Tali funzioni vengono attribuite per un biennio accademico, e possono essere confermate per uguale periodo di tempo. Allo scopo di agevolare e sviluppare i rapporti di studio tra allievi e docenti, e' consentito a questi ultimi di partecipare alla mensa. Il direttore della scuola puo' affidare, per ciascuna sezione, su proposta del rispettivo direttore, incarichi disciplinari ed allievi del corso di perfezionamento, o a laureandi, qualora non sia possibile attribuire tali funzioni ad assistenti della sezione stessa.

Statuto della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa-art. 22

Art. 22. Ogni anno, nel mese di aprile, il consiglio direttivo determina per ciascuna sezione, il numero dei posti di allievo del corso ordinario e del corso di perfezionamento, da mettersi a concorso per l'anno accademico successivo. I posti di allievo del corso ordinario messi a concorso si riferiscono ad uno dei primi tre anni di corso per gli studenti delle sezioni di medicina e chirurgia e di ingegneria, e ad uno dei primi due anni di corso per gli studenti delle altre sezioni. Gli allievi ammessi alla scuola passano agli anni successivi, secondo le norme di cui all'art. 43, fino al compimento del corso degli studi universitari. Qualora, successivamente alla pubblicazione del bando di concorso, intervengano ulteriori disponibilita' finanziarie, ovvero si rendano vacanti altri posti di allievo, il consiglio direttivo puo', ove il risultato dei concorsi lo renda opportuno, ammettere annualmente un numero di allievi superiore a quello dei posti messo a concorso, sia per il corso ordinario che per quello di perfezionamento, nei limiti, pero', delle accertate maggiori disponibilita'.

Statuto della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa-art. 23

Art. 23. I posti di allievi del corso ordinario di ciascuna sezione sono conferiti mediante concorso per esami; i posti di allievi del corso di perfezionamento si conferiscono mediante concorso per titoli, integrato, ove ritenuto opportuno, da una discussione sui titoli stessi. I due concorsi sono banditi ogni anno dal direttore della scuola entro il mese di aprile, con avvisi da pubblicarsi anche nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Statuto della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa-art. 24

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