DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1968, n. 1309
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduta la legge 7 marzo 1967, n. 117, con la quale viene istituita in Pisa una scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduto il testo dello statuto proposto ai sensi dell'art. 8 della citata legge n. 117 della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento in Pisa; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: E' approvato il testo dello statuto della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa, riconosciuta con legge 7 marzo 1967, n. 117, che e' annesso al presente decreto e firmato d'ordine del Presidente della Repubblica dal Ministro per la pubblica istruzione.
SARAGAT GUI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 dicembre 1968
Atti del Governo, registro n. 224, foglio n. 91. - GRECO
Statuto della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa-art. 1
Statuto della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa Art. 1. La scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento, istituita in Pisa con la legge 7 marzo 1967, n. 117 - che continua la tradizione del collegio giuridico, istituito nel 1931; del collegio medico, istituito nel 1933; della scuola superiore per le scienze applicate "A. Pacinotti" per le facolta' di economia e commercio, di ingegneria e di agraria, fondata del 1951 - ha lo scopo di contribuire al progresso degli studi: 1) promuovendo e potenziando anche con studi di perfezionamento, la cultura scientifica; 2) stimolando e preparando giovani studiosi delle diverse discipline rientranti nell'ambito della sua attivita' alla ricerca scientifica ed all'insegnamento. A tal fine la scuola accoglie in distinte sezioni - per concorso nazionale - studenti di ambo i sessi iscritti ai corsi di laurea in giurisprudenza, in scienze politiche, in economia e commercio, in medicina e chirurgia, in ingegneria, in agraria, dell'Universita' di Pisa, nonche' laureati nei corsi di laurea predetti di tutte le universita' italiane, fornendo loro gratuitamente alloggio, vitto ed assistenza morale e materiale, impartendo insegnamenti interni a sussidio e complemento di quelli universitari e mettendo a loro disposizione gli opportuni mezzi di studio.
Statuto della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa-art. 2
Art. 2. La scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento, e' dotata di personalita' giuridica ed autonomia amministrativa, didattica e disciplinare, sotto la vigilanza dello Stato, esercitata dal Ministero della pubblica istruzione, entro i limiti stabiliti dalla [legge 7 marzo 1967, n. 117](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1967-03-07;117), e ai sensi delle leggi sulla istruzione superiore. La scuola si articola nelle seguenti sezioni, ciascuna delle quali accoglie studenti e perfezionandi laureati dei corsi di laurea di cui al precedente articolo: a) sezione di giurisprudenza e scienze politiche; b) sezione di economia e commercio; c) sezione di medicina e chirurgia; d) sezione di ingegneria; e) sezione di agraria. In relazione all'art. 1, comma primo, del presente statuto la scuola si avvale dei seguenti collegi: a) collegio giuridico, per la sezione di giurisprudenza e scienze politiche; b) collegio medico, per la sezione di medicina e chirurgia; c) collegio "A. Pacinotti", per le sezioni di ingegneria, di agraria e di economia e commercio. Tali collegi costituiscono le sedi delle sezioni nelle quali sono concentrati i mezzi e le attrezzature necessarie allo svolgimento delle attivita' di esse e al mantenimento degli allievi.
Statuto della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa-art. 3
Art. 3. Gli organi direttivi della scuola sono: 1) il direttore; 2) il vice-direttore; 3) il consiglio direttivo; 4) i direttori di sezione; 5) le commissioni didattiche di sezione.
Statuto della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa-art. 4
Art. 4. Il direttore della scuola e' il rettore pro-tempore della Universita' di Pisa. Il direttore ha la rappresentanza legale della scuola, ne promuove e regola l'attivita', da' esecuzione alle deliberazioni del consiglio direttivo, adotta provvedimenti di urgenza, presentandoli al consiglio direttivo per la ratifica nella prima adunanza successiva, vigila sul funzionamento dei servizi amministrativi e contabili, esercita ogni altra funzione che gli e' conferita dalla legge, dallo statuto e dal regolamento interno.
Statuto della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa-art. 5
Art. 5. Il vice-direttore e' nominato dal direttore della scuola per un biennio accademico tra i professori di ruolo e fuori ruolo inclusi nelle terne proposte da ciascuno dei consigli delle facolta' cui appartengono i corsi di laurea indicati nell'art. 1. Il vice-direttore coadiuva il direttore nell'esercizio delle sue attribuzioni e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
Statuto della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa-art. 6
Art. 6. Il consiglio direttivo della scuola e' composto: a) dal direttore della scuola, che lo presiede; b) dal vice-direttore della scuola che, in caso di assenza del direttore, lo presiede; c) dal direttore della scuola normale superiore di Pisa; d) dai presidi delle facolta' cui appartengono i corsi di laurea indicati nell'art. 1, o da loro delegati; e) dai direttori delle cinque sezioni della scuola; f) da un rappresentante del Ministero del tesoro e da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, nominati dai rispettivi Ministri per un triennio accademico e confermabili; g) da un rappresentante degli allievi ammessi alla scuola, eletto annualmente dall'assemblea generale degli allievi stessi; h) dal direttore amministrativo dell'Universita' di Pisa, che esercita le funzioni di segretario del consiglio stesso. Al consiglio direttivo, ai sensi della legge istitutiva, spettano tutte le funzioni attribuite dalle vigenti disposizioni ai senati accademici ed ai consigli di amministrazione delle universita' ed istituti di istruzione superiore.
Statuto della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa-art. 7
Art. 7. A ciascuna sezione e' preposto un direttore di sezione, nominato dal direttore della scuola nell'ambito di una terna di professori di ruolo, designata dal consiglio di ciascuna facolta' interessata. Il direttore di sezione cura l'organizzazione e lo svolgimento delle attivita' scientifiche e didattiche, secondo i programmi e le direttive della commissione didattica di sezione. Al direttore di sezione sono attribuiti i poteri disciplinari di cui all'art. 47. Qualora due o piu', sezioni e i relativi collegi si trovino riuniti nella medesima sede, il loro funzionamento e la disciplina degli allievi saranno affidati al piu' anziano di ruolo tra i direttori delle sezioni interessate, ferma restando la competenza in materia didattica di ciascuno di essi.
Statuto della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa-art. 8
Art. 8. All'attivita' di ogni sezione provvede una commissione didattica cui spettano le funzioni attribuite dalle vigenti disposizioni ai consigli di facolta'. Essa e' composta: a) dal direttore di sezione che la presiede; b) da tre professori di ruolo designati dalla facolta' interessata; c) da un appartenente a ciascuna delle altre categoria di docenti della sezione, scelto dalla facolta' interessata in una terna di eletti dai componenti di ciascuna categoria. Di ciascuna commissione didattica fara' parte un rappresentante degli allievi in corrispondenza a quanto le norme legislative dispongano per i consigli di facolta'. Tutti durano in carica tre anni accademici e possono essere confermati, ad eccezione del rappresentante degli allievi avente mandato di durata annuale rinnovabile.
Statuto della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa-art. 9
Art. 9. L'anno accademico della scuola va dal 1 novembre al 31 ottobre dell'anno successivo. La durata della permanenza degli allievi nei collegi annessi alla scuola e delle altre prestazioni di questa in favore degli allievi medesimi e' disciplinata dal regolamento interno in attuazione di quanto previsto dal successivo art. 45:
Statuto della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa-art. 10
Art. 10. Ogni sezione comprende: a) un corso ordinario di studi per gli allievi iscritti al corrispondente corso di laurea; b) un corso di perfezionamento per i laureati.
Statuto della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa-art. 11
Art. 11. I corsi ordinari per gli iscritti al primo anno degli studi universitari hanno la durata corrispondente a quella dei corsi di laurea di ciascuna delle facolta' interessate. Nel piano degli stessi sono compresi: 1) corsi di lezione cattedratiche e di seminario; 2) corsi di lettorato di lingue straniere; 3) esercitazioni di carattere scientifico e conferenze.
Statuto della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa-art. 12
Art. 12. La commissione didattica di ciascuna sezione, su proposta del proprio direttore, formula ogni anno entro il mese di novembre il programma della attivita' didattica da sottoporre all'approvazione del consiglio direttivo, cui compete l'emanazione dei relativi provvedimenti.
Statuto della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa-art. 13
Art. 13. I corsi di perfezionamento hanno la durata di due anni accademici. L'ammissione al secondo anno e' subordinata al giudizio favorevole espresso dal consiglio direttivo, sentita la commissione didattica di sezione. In tale periodo di tempo i laureati perfezionandi: 1) preparano una dissertazione scritta e quant'altro occorra per esporre i risultati di una ricerca originale; 2) frequentano corsi della scuola e corsi e istituiti della universita'; 3) possono essere autorizzati a svolgere attivita' didattica presso la facolta' relativa alla sezione di appartenenza, e sono tenuti a svolgere detta attivita' nei corsi di lezioni, seminari ed esercitazioni della scuola.
Statuto della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa-art. 14
Art. 14. La scuola rilascia: a) agli allievi che abbiano seguito il corso ordinario, un diploma di licenza; b) agli allievi che abbiano compiuto il corso di perfezionamento, un diploma di perfezionamento. I diplomi sono rilasciati dal direttore della scuola.
Statuto della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa-art. 15
Art. 15. Le rendite della scuola sono costituite: a) dal contributo annuo corrisposto dallo Stato a norma delle disposizioni di legge in vigore; b) da eventuali altre erogazioni di enti o di privati; c) dal reddito derivante da donazioni o lasciti disposti a favore della scuola.
Statuto della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa-art. 16
Art. 16. I beni immobili e mobili che facciano o vengano comunque a far parte del patrimonio della scuola, ed i beni immobili di cui la scuola stessa gode l'uso, devono essere descritti in appositi inventari distinti per ciascuna delle seguenti categorie di beni: 1) beni immobili di proprieta' della scuola; 2) beni immobili in uso alla scuola; 3) beni mobili fruttiferi; 4) beni mobili infruttiferi. La compilazione e la tenuta degli inventari sono disciplinate da apposite disposizioni del regolamento interno.
Statuto della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa-art. 17
Art. 17. L'anno finanziario della scuola va dal 1 novembre al 31 ottobre dell'anno successivo. Il consiglio direttivo delibera nel mese di luglio sul bilancio preventivo, nei quale e', tra l'altro, stanziato un fondo di riserva destinato a provvedere ai bisogni che possono manifestarsi dopo l'approvazione di esso, nonche' un fondo da utilizzare secondo le indicazioni dell'assemblea generale degli allievi per le attivita' integrative di carattere culturale, sportivo e ricreativo. Il rendiconto consuntivo e' approvato dal consiglio direttivo entro il mese di marzo.
Statuto della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa-art. 18
Art. 18. Il servizio di cassa della scuola e' affidato ad un istituito di credito di notoria solidita', con deliberazione del consiglio direttivo.
Statuto della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa-art. 19
Art. 19. La scuola provvede, secondo le vigenti disposizioni di legge, alla conservazione e all'amministrazione degli immobili che ha ricevuto in uso, e degli altri beni immobili e mobili, che comunque facciano parte o vengano a far parte del suo patrimonio.
Statuto della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa-art. 20
Art. 20. Il direttore amministrativo dell'Universita' di Pisa esercita le funzioni di segretario della scuola. Al personale assistente, di segreteria, tecnico e ausiliario e salariato, necessario al funzionamento della scuola, si provvede con assegnazioni disposte dal Ministro per la pubblica istruzione, secondo le norme vigenti, sui rispettivi ruoli organici delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria. Agli insegnamenti di cui all'art. 11, si provvede mediante incarichi, ai sensi della [legge 18 marzo 1958, n. 311](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-03-18;311), e successive modificazioni. Il relativo onere di spesa grava sul bilancio della scuola.
Statuto della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa-art. 21
Art. 21. Un assistente di ruolo per ciascuna sezione, designato dal direttore della sezione stessa, sentita la commissione didattica, ha l'obbligo di risiedere nella scuola per esercitarvi le funzioni di prefetto, ricevendone vitto ed alloggio gratuiti. Tali funzioni vengono attribuite per un biennio accademico, e possono essere confermate per uguale periodo di tempo. Allo scopo di agevolare e sviluppare i rapporti di studio tra allievi e docenti, e' consentito a questi ultimi di partecipare alla mensa. Il direttore della scuola puo' affidare, per ciascuna sezione, su proposta del rispettivo direttore, incarichi disciplinari ed allievi del corso di perfezionamento, o a laureandi, qualora non sia possibile attribuire tali funzioni ad assistenti della sezione stessa.
Statuto della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa-art. 22
Art. 22. Ogni anno, nel mese di aprile, il consiglio direttivo determina per ciascuna sezione, il numero dei posti di allievo del corso ordinario e del corso di perfezionamento, da mettersi a concorso per l'anno accademico successivo. I posti di allievo del corso ordinario messi a concorso si riferiscono ad uno dei primi tre anni di corso per gli studenti delle sezioni di medicina e chirurgia e di ingegneria, e ad uno dei primi due anni di corso per gli studenti delle altre sezioni. Gli allievi ammessi alla scuola passano agli anni successivi, secondo le norme di cui all'art. 43, fino al compimento del corso degli studi universitari. Qualora, successivamente alla pubblicazione del bando di concorso, intervengano ulteriori disponibilita' finanziarie, ovvero si rendano vacanti altri posti di allievo, il consiglio direttivo puo', ove il risultato dei concorsi lo renda opportuno, ammettere annualmente un numero di allievi superiore a quello dei posti messo a concorso, sia per il corso ordinario che per quello di perfezionamento, nei limiti, pero', delle accertate maggiori disponibilita'.
Statuto della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa-art. 23
Art. 23. I posti di allievi del corso ordinario di ciascuna sezione sono conferiti mediante concorso per esami; i posti di allievi del corso di perfezionamento si conferiscono mediante concorso per titoli, integrato, ove ritenuto opportuno, da una discussione sui titoli stessi. I due concorsi sono banditi ogni anno dal direttore della scuola entro il mese di aprile, con avvisi da pubblicarsi anche nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.
Statuto della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa-art. 24
Art. 24. Sono ammessi al concorso per i posti del corso ordinario gli studenti che abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado costituente titolo per l'iscrizione ai corsi di laurea cui si riferisce ogni singola sezione. Ai posti del secondo o del terzo anno sono ammessi coloro che provengono dal primo o dal secondo anno dei corsi di laurea della relativa, sezione, i quali abbiano superato tutti gli esami previsti dal piano di studi della facolta' per l'anno di riferimento. Il direttore della scuola, sentita la commissione didattica di sezione, ha facolta' di ammettere eccezionalmente anche coloro che all'atto della presentazione della domanda siano in debito di esami: in tal caso i candidati risultati vincitori dovranno superare gli esami di cui sono in debito entro la sessione autunnale di corso frequentato. Sono ammessi al concorso per i posti di perfezionamento coloro che abbiano conseguito la laurea in un'universita' o istituto universitario italiano nei corsi di laurea cui si riferisce ciascuna sezione, da non oltre due anni solari computati alla scadenza dei termini fissati per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. Non potra' essere ammesso ai concorsi chi nell'anno solare in corso abbia compiuto i 30 anni, salvo casi del tutto eccezionali da valutarsi con giudizio inappellabile dal consiglio direttivo.
Statuto della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa-art. 25
Art. 25. La domanda di ammissione ad uno dei concorsi di cui all'articolo precedente deve essere presentata alla scuola nei termini e con le modalita' stabiliti nel regolamento e riportate nel bando di concorso.
Statuto della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa-art. 26
Art. 26. Nei giorni immediatamente precedenti l'inizio degli esami, i candidati debbono sottoporsi alla visita di un medico incaricato dalla scuola. Perche' il candidato sia ammesso agli esami, occorre che la visita accerti la sua sana costituzione e lo riconosca immune da infermita' comunicabili. L'allievo gia' ammesso puo' essere insindacabilmente escluso dalla scuola in conseguenza di successivi accertamenti medici.
Statuto della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa-art. 27
Art. 27. Le prove degli esami di concorso per il corso ordinario della sezione di giurisprudenza e di scienze politiche sono le seguenti: a) per l'ammissione al 1° anno: componimento a scelta del candidato su un argomento storico o filosofico; prova orale di storia e filosofia; prova orale di conoscenza di una lingua straniera; b) per l'ammissione al 2° anno: prova scritta in istituzioni di diritto privato, per gli studenti del corso di laurea in giurisprudenza, e di storia delle dottrine politiche, per gli studenti del corso di laurea di scienze politiche; prova orale sulle materie delle quali il candidato abbia gia' superato gli esami universitari dell'anno precedente; prova scritta ed orale su una lingua straniera.
Statuto della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa-art. 28
Art. 28. Le prove degli esami di concorso per il corso ordinario della sezione di economia e commercio sono le seguenti: a) per l'ammissione al 1° anno: prova scritta per la risoluzione di un problema di matematica generale; prova scritta a scelta del candidato, su un argomento di cultura generale con particolare riferimento ai problemi storici o economici o tecnico aziendali o alle istituzioni del diritto pubblico e privato; prova orale di conoscenza dei principi in cui si inquadrano gli aspetti piu' significativi della vita economica e costituzionale della societa' contemporanea; prova orale di conoscenza di una lingua straniera; b) per l'ammissione al 2° anno: prova scritta a scelta del candidato su un argomento di carattere istituzionale, economico o tecnico o giuridico; prova orale sulle materie delle quali il candidato abbia gia' superato gli esami presso l'universita' nell'anno precedente; prova scritta ed orale su una lingua straniera.
Statuto della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa-art. 29
Art. 29. Le prove degli esami di concorso per il corso ordinario della sezione di medicina e chirurgia, sono le seguenti: a) per l'ammissione al 1° anno: prova scritta di biologia; prova orale di chimica, fisica, biologia; prova orale di conoscenza di una lingua straniera; b) per l'ammissione al 2° anno: prova scritta di biologia generale; prova scritta di istologia ed embriologia generale, o di osteologia a scelta del candidato; prova orale sulle materie d'insegnamento frequentate nell'universita' nell'anno precedente; prova scritta e orale su una lingua straniera; c) per l'ammissione al 3° anno: prova scritta di anatomia umana normale; prova scritta di microbiologia o di chimica biologica, a scelta del candidato; prova orale su argomenti di fisiologia umana e di patologia generale; prova scritta e orale su una lingua straniera.
Statuto della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa-art. 30
Art. 30. Le prove degli esami di concorso per il corso ordinario della sezione di ingegneria, sono le seguenti: a) per l'ammissione al 1° anno: prova scritta su un problema di matematica generale; prova scritta su un problema di fisica; prova orale sulle predette discipline; prova orale di conoscenza di una lingua straniera; b) per l'ammissione al 2° anno: prova scritta su problemi di analisi matematica I; prova scritta su un problema di fisica I; prova orale sulle materie oggetto delle prove scritte; prova orale di conoscenza di una lingua straniera; c) per l'ammissione al 3° anno: prova scritta su un problema di analisi matematica II; prova scritta su un problema di meccanica razionale; prova orale sulle predette discipline; prova orale di conoscenza di una lingua straniera.
Statuto della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa-art. 31
Art. 31. Le prove degli esami di concorso per il corso ordinario della sezione di agraria, sono le seguenti: a) per l'ammissione al 1° anno: prova scritta su argomento naturalistico di carattere generale; prova scritta a scelta del candidato, su argomento specifico delle seguenti quattro materie: fisica, chimica, botanica e zoologia; prova orale sulle predette discipline; prova orale di conoscenza di una lingua straniera; b) per l'ammissione al 2° anno: prova scritta su un argomento di carattere istituzionale; prova orale sulle materie delle quali il candidato abbia gia' superato gli esami presso l'universita' nell'anno precedente; prova scritta ed orale su una lingua straniera.
Statuto della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa-art. 32
Art. 32. Il concorso ai posti di perfezionamento, che deve essere espletato entro il mese di novembre di ogni anno, e' per titoli, integrato, ove ritenuto opportuno, da una discussione sui titoli stessi. Sono ammessi i lavori dattiloscritti. I titoli devono dimostrare l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica e la possibilita' che egli adempie all'obbligo di cui al quarto comma dell'art. 38.
Statuto della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa-art. 33
Art. 33. Le commissioni giudicatrici del concorso di ammissione al corso ordinario sono nominate ogni anno dal direttore della scuola su proposta del direttore di sezione. Ciascuna di esse e' composta di un numero di membri variabile, comunque non inferiore a cinque effettivi e due supplenti, scelti tra i professori ufficiali della scuola ed i professori ufficiali di ciascuna delle facolta' interessate. Per il concorso a posti di perfezionamento, le commissioni giudicatrici, nominate con la stessa procedura, sono composte di un numero di membri variabile, comunque non inferiore a cinque effettivi e due supplenti, scelti in modo che almeno due commissari siano in grado di riferire sulle attitudini scientifiche di ciascun concorrente. Il direttore di sezione e' membro di diritto delle commissioni giudicatrici della sezione medesima, e ne presiede i lavori. La presidenza spetta, peraltro, al direttore della scuola o al vice direttore, qualora intervengano ai lavori delle commissioni.
Statuto della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa-art. 34
Art. 34. Ogni commissario dispone di dieci punti. Per il concorso ai posti dei corsi ordinari la commissione puo' escludere dalle prove orali i candidati che nelle prove scritte risultino lontani dalla sufficienza. Ciascuna commissione forma una graduatoria dei concorrenti per ordine di merito. Sono esclusi dalle graduatorie dei corsi ordinari i candidati che negli esami scritti e orali non abbiano ottenuto complessivamente almeno sette decimi dei voti; e parimenti nelle graduatorie dei corsi di perfezionamento, i candidati ai quali siano stati assegnati meno di sette decimi dei voti. Ugualmente seno esclusi dalle graduatorie dei vincitori de: posti per i corsi ordinari, i candidati che nell'esame di lingue straniere non abbiano dimostrato una sufficiente conoscenza della lingua prescelta. In caso di parita' di voli nel complesso delle altre prove, sara' titolo di preferenza il risultato ottenuto nell'esame di lingue straniere.
Statuto della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa-art.35
Art. 35. I vincitori dei concorsi ai corsi ordinari, per essere ammessi alla scuola, devono comprovare la iscrizione ai corrispondenti anni dei rispettivi corsi di laurea dell'Universita' di Pisa, e presentare, entro il termine prescritto, i documenti richiesti nel bando di concorso. Gli allievi della scuola, che risultino vincitori del concorso di perfezionamento appena finito il corso ordinario, sono dispensati dalla presentazione dei suddetti documenti. I vincitori dei concorsi devono dichiarare per iscritto di aver preso visione di tutte le norme contenute nello statuto e nel regolamento interno della scuola.
Statuto della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa-art. 36
Art. 36. Qualora le disponibilita' finanziarie lo consentano, la scuola puo' accogliere, per un periodo non superiore a, due anni, studenti o laureati delle universita' estere di maggior fama, che intendano svolgere studi in Italia. Il consiglio direttivo della scuola giudica circa l'opportunita' dell'ammissione e stabilisce gli obblighi da imporre agli ammessi, con particolare riguardo allo svolgimento di seminari linguistici adatti a ciascuna sezione. L'ammissione alla scuola di allievi di universita' straniere puo' inoltre essere concessa a condizioni di reciprocita' per allievi della scuola.
Statuto della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa-art. 37
Art. 37. Gli allievi dei corsi ordinari hanno l'obbligo di seguire le lezioni e le esercitazioni dei corsi di laurea universitari, secondo il programma di studi concordato con i rispettivi direttori di sezione, entro il mese di gennaio. Devono inoltre seguire i corsi interni e le esercitazioni della sezione, secondo il piano di studi fissato anno per anno dalla commissione didattica. Gli allievi debbono in ogni caso seguire i corsi di lingue straniere stabiliti dalle commissioni didattiche di sezione.
Statuto della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa-art. 38
Art. 38. Gli allievi dei corsi ordinari attendono a studi, esercitazioni e lavori particolari sotto la guida dei professori, degli assistenti e dei perfezionandi. Essi devono, dopo l'ammissione alla scuola, sostenere le seguenti prove: a) colloqui; b) esami di lingue straniere; c) esame di diploma di licenza. Gli allievi del corso di perfezionamento sostengono le seguenti prove: a) esame di diploma di perfezionamento; b) esame di lingua straniera. Gli allievi del corso di perfezionamento devono attendere alla preparazione della dissertazione di cui al quarto comma dell'art. 42. Essi devono presentare alla commissione didattica, entro il 31 ottobre e ai fini dell'ammissione al secondo anno, una relazione scritta sul lavoro intrapreso, approvata dal professore sotto la guida del quale la ricerca viene svolta. Tutti i laureati perfezionandi devono inoltre collaborare ai seminari della rispettiva sezione, secondo il piano stabilito dalla commissione didattica.
Statuto della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa-art. 39
Art. 39. Nei colloqui, che vengono tenuti nel mese di marzo, gli allievi del corso ordinario (ad esclusione dei laureandi) rendono conto degli studi personali fatti nella prima pane dello anno accademico. I colloqui, a giudizio della commissione didattica possono essere preceduti dalla presentazione di un elaborato. Le commissioni giudicatrici per i colloqui sono nominate dal direttore della scuola, su proposta del direttore di sezione. Sono composte di cinque membri, scelti sia tra i professori ufficiali della facolta' interessata dell'Universita' di Pisa, sia tra i professori ufficiali della scuola. Per i singoli colloqui alla commissione possono essere aggregati altri professori <ti specifica competenza. La nomina dei presidenti delle commissioni e dei commissari che devono supplirli e' fatta secondo il disposto dell'art. 33. La commissione pone a verbale un breve giudizio conclusivo di idoneita' sull'attivita' e le attitudini dell'allievo. L'allievo che non consegue l'idoneita' ne ha subito comunicazione personale dal direttore e decade dal posto al termine della sessione estiva.
Statuto della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa-art. 40
Art. 40 Alla chiusura dei corsi autunnali della scuola, gli allievi debbono ottenere un giudizio di idoneita' relativamente alla partecipazione ai seminari ed alle altre attivita' della scuola. Il giudizio di idoneita' e' pronunciato dalla commissione didattica.
Statuto della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa-art. 41
Art. 41. Gli esami di lingue straniere hanno luogo secondo quanto stabilito dalla commissione didattica di sezione. Le commissioni giudicatrici sono nominate dal direttore di sezione e sono composte dal lettore del corso, presidente, da un cultore della lingua e da un membro designato dalla commissione didattica. Il candidato non puo' conseguire una votazione inferiore a ventisette trentesimi, ed essa non fa media con le altre votazione Ove l'allievo non raggiunga detta votazione, e' tenuto a ripetere l'esame nella successiva sessione ordinaria. Il mancato conseguimento della votazione minima predetta in tale seconda prova, comporta l'esclusione dalla scuola.
Statuto della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa-art. 42
Art. 42. Le commissioni giudicatrici per gli esami di diploma, sia di licenza, sia di perfezionamento, sono composte di sette membri, scelti secondo quanto indicato nel secondo comma dell'art. 39. Almeno uno di essi deve essere scelto fra i professori ufficiali di altra universita'. La nomina delle commissioni avviene secondo il disposto dell'art. 33, ed esse sono presiedute dal direttore della scuola. L'esame per il diploma di licenza da sostenere dopo il conseguimento della laurea, consiste in un colloquio che verte sugli studi personali compiuti dall'allievo negli anni del corso e sulla materia o gruppo di materie da lui specialmente studiate, secondo un programma preventivamente accettato dalla commissione didattica, su parere dei professori competenti. L'esame per il diploma di perfezionamento consiste nella discussione di una dissertazione scritta, su argomento scelto dall'allievo, la quale esponga i risultati di una ricerca originale. Per l'ammissione alla discussione e' necessario che la dissertazione sia preventivamente giudicata da tre commissari, designati dal direttore di sezione, i quali, tenuto anche conto della relazione finale del primo anno, dichiarino che il candidato ha svolto un lavoro scientificamente apprezzabile. Gli esami di diploma di licenza e di perfezionamento sono pubblici. Ogni commissario dispone di dieci punti. Il voto di semplice idoneita' e' 56 su 70. La lode non puo' essere concessa che all'unanimita'.
Statuto della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa-art. 43
Art. 43. Gli allievi dei corsi ordinari debbono anno per anno ottenere il giudizio di idoneita' e superare gli esami interni di cui agli articoli 37, 39, 40 e dare negli appelli ordinari delle sessioni estiva ed autunnale tutti gli esami universitari a cui sono obbligati. Gli allievi del primo anno di corso debbono sostenere nella sessione estiva almeno due esami universitari. Gli allievi devono riportare negli esami universitari ed interni sostenuti durante l'anno accademico, una media non inferiore a ventisette trentesimi, e in ciascuno di essi, un punteggio non inferiore a ventiquattro trentesimi. Il consiglio direttivo, su proposta della commissione didattica della sezione interessata, puo' riconoscere come validamente superato, ai fini degli obblighi di studio, un solo esame di profitto universitario nel quale l'allievo nel corso della carriera scolastica abbia conseguito una votazione inferiore a ventiquattro trentesimi ma non a ventuno trentesimi. Nel caso che gli allievi non adempiano agli obblighi sopra detti, decadono automaticamente dal diritto alla permanenza nella scuola e negli annessi, collegi.
Statuto della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa-art. 44
Art. 44. Gli allievi alla fine del corso ordinario o del corso di perfezionamento devono superare - entro la sessione autunnale del corrispondente anno accademico - l'esame per il conferimento del diploma di licenza o di perfezionamento, fermo restando che essi non possono godere oltre il termine dell'anno accademico predetto del diritto alla permanenza nella scuola e negli annessi collegi e alla prestazioni relative. Coloro che non adempiono a tale obbligo decadono dai diritti inerenti alla loro qualita' di allievi e non possono ottenere dalla segreteria della scuola certificati di alcun genere, ne' posti di scambio all'estero per mezzo della scuola. In casi del tutto eccezionali il consiglio direttivo, sentito il parere della commissione didattica, puo' concedere un anno di proroga.
Statuto della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa-art. 45
Art. 45. Gli allievi del corso ordinario hanno diritto, dal 15 novembre al 30 luglio, all'alloggio e al vitto gratuito nei locali della scuola, alle cure mediche ordinarie e specialistiche e all'uso della biblioteca. Coloro che abbiano adempiuto agli obblighi di cui allo art. 43 godranno dei diritti sopra indicati a far tempo dal 15 settembre. Di tali diritti usufruiranno i perfezionandi a decorrere dalla data di espletamento del concorso. Per il periodo di chiusura estiva della scuola, gli allievi conservano il diritto all'assegno mensile, ove si faccia luogo alla corresponsione dello stesso, nella misura annualmente deliberata dal consiglio direttivo in rapporto alle disponibilita' finanziarie della scuola.
Statuto della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa-art. 46
Art. 46. Gli allievi devono risiedere nella scuola e, senza pregiudizio della liberta' di espressione, devono tenere in ogni occasione una condotta irreprensibile, astenendosi da qualsiasi comportamento incompatibile con l'adempimento degli obblighi derivanti dal loro stato.
Statuto della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa-art. 47
Art. 47. La giurisdizione disciplinare sugli allievi spetta al direttore della scuola, al consiglio direttivo e alle commissioni didattiche. Le sanzioni applicabili sono le seguenti: a) ammonizione; b) sospensione temporanea dalla scuola; c) espulsione dalla scuola. L'ammonizione viene inflitta verbalmente dal direttore della scuola, su segnalazione del direttore di sezione, sentito l'allievo nelle sue discolpe. L'applicazione della sanzione di cui alla lettera b) spetta alla commissione didattica in seguito a relazione del direttore della scuola. L'allievo deve essere informato dal procedimento disciplinare a suo carico almeno 10 giorni prima di quello fissato per la seduta della commissione didattica, e puo' presentare le sue difese per iscritto o chiedere di essere udito dalla commissione. Contro la deliberazione della commissione didattica l'allievo puo' appellarsi al consiglio direttivo. L'applicazione della sanzione di cui alla lettera c) puo' aver luogo solo a carico di colui che sia stato condannato per delitti non colposi o abbia commesso gravissime mancanze o ripetuti inadempimenti degli obblighi derivanti dallo stato di allievi. L'applicazione della sanzione suddetta spetta al consiglio direttivo in seguito a relazione del direttore della scuola, con l'osservanza delle norme e dei termini stabiliti nel comma precedente, relativamente alla comunicazione da farsi allo studente e al suo diritto di difesa. Nel caso in cui, ai sensi del precedente comma, sia aperto un procedimento penale a carico di un allievo, il consiglio direttivo, o quando ricorrono particolari motivi d'urgenza, il direttore della scuola, con, provvedimento soggetto a ratifica del consiglio predetto, convocato senza indugio, puo' adottare la sospensione a tempo indeterminato come provvedimento cautelare. I provvedimenti di cui alle lettere b) e c) devono essere motivati; ad essi da' esecuzione il direttore della scuola. Dell'applicazione delle sanzioni di cui alle lettere b) e c) viene data comunicazione ai genitori o al tutore dell'allievo; dell'applicazione della sanzione di cui alla lettera c) viene inoltre data comunicazione al rettore dell'Universita' di Pisa.
Statuto della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa-art. 48
Art. 48. Gli allievi della scuola, dei corsi ordinari e di perfezionamento, costituiscono nel loro insieme l'assemblea degli studenti, che, a cura dei rappresentanti di ciascuna sezione, deve essere convocata entro il 10 dicembre di ogni anno, per la designazione del loro rappresentante nel consiglio direttivo. Gli allievi del corso ordinario e del corso di perfezionamento di ogni sezione costituiscono l'assemblea degli allievi di sezione, che designa annualmente, entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, il proprio rappresentante, per i rapporti con gli organi della scuola. Alla disciplina delle assemblee predette e alla determinazione delle funzioni e dei poteri dei rappresentanti designati, provvede il regolamento interno.
Statuto della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa-art. 49
Art. 49. Il regolamento interno contiene, oltre le norme a cui si fa espresso riferimento negli articoli, precedenti, ogni altra disposizione concernente il funzionamento della scuola e le norme di vita e di contegno a cui gli allievi devono attenersi. Il regolamento interno e' emanato, e occorrendo modificato, dal consiglio direttivo, sentito il parere delle commissioni didattiche di sezione e del rappresentante degli allievi di ciascuna sezione.
Statuto della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa-art. 50
Art. 50. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa richiamo alle disposizioni legislative e regolamentari concernenti le universita' e gli istituti universitari, in quanto applicabili. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione GUI
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