DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 1968, n. 1321

Type DPR
Publication 1968-12-14
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Sono approvati e resi esecutivi l'annessa convenzione ed il relativo atto aggiuntivo stipulati in Padova rispettivamente il 9 agosto e 10 ottobre 1968 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Padova.

Art. 2

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Anestesia e rianimazione" in aggiunta a quelli indicati per la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Padova nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sara' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare, salvo eventuali responsabilita', che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.

Art. 4

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

SARAGAT SULLO - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 gennaio 1969

Atti del Governo, registro n. 224, foglio n. 128. - GRECO

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore facolta' di medicina e chirurgia Padova-art. 1

Rep. n. 1265 Convenzione per la istituzione di un posto di professore di ruolo presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Padova per l'insegnamento dell'"Anestesia e rianimazione". L'anno 1968 (millenovecentosessantotto), in questo giorno 9 (nove) del mese di agosto, nella sede del rettorato dell'Universita' di Padova (via VIII Febbraio n. 9), innanzi a me dott. Pier G. Fabbri Colabich, nato a Padova il 15 settembre 1910, direttore amministrativo dell'universita' medesima e funzionario delegato con decreto rettorale 23 aprile 1952 a redigere e ricevere gli atti e i contratti per conto e nell'interesse dell'amministrazione universitaria di Padova, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, alla presenza dei signori: dott. Sergio Bruzzo, nato a Vicenza il 21 agosto 1913, direttore di sezione dell'amministrazione universitaria; dott. Giovanni Organo, nato a Padova il 13 maggio 1922, consigliere di prima classe dell'amministrazione universitaria; entrambi residenti a Padova, testi riconosciuti idonei ai sensi di legge ed a me personalmente noti, sono comparsi da una parte il prof. ing. Guido Ferro, nato a Este (Padova) l'11 novembre 1898, domiciliato a Padova, rettore dell'Universita' di Padova, il quale agisce in questo atto nella sua qualita' di legale rappresentante dell'universita' stessa, ai sensi dell'art. 12 del testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, debitamente autorizzato dalle competenti autorita' accademiche; dall'altra parte il sig. ing. Giacomo Galtarossa, nato a Padova il 24 aprile 1915, proprietario e contitolare della ditta Officine Galtarossa di Padova, premesso che l'insegnamento dell'anestesia e rianimazione ha oggi raggiunto primaria importanza sia in dottrina che in campo applicativo e che esistono presso altre facolta' mediche italiane cattedre di ruolo riservate alla predetta materia; che l'insegnamento in questione viene da diversi anni impartito per incarico presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Padova; che la istituenda cattedra potra' usufruire degli ampi, moderni locali del gia' esistente centro di rianimazione, in seno alla clinica chirurgica generale, nonche' delle attrezzature e del personale a disposizione del centro medesimo; che la ditta Officine Galtarossa, al fine di consentire che l'insegnamento di anestesia a rianimazione sia impartito ad un professore di ruolo presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Padova, e' venuta nella determinazione di assumere ad ogni effetto l'onere di cui si tratta; che la facolta' di medicina e chirurgia, il senato accademico e il consiglio di amministrazione dell'Universita' di Padova hanno esaminato ed approvato nei limiti delle rispettive competenze la predetta iniziativa; tutto cio' premesso tra la ditta Officine Galtarossa, rappresentata come sopra, e la Universita' degli studi di Padova, nella persona del suo rettore, si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1. La ditta Officine Galtarossa, affinche' presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Padova venga attuato l'insegnamento di anestesia e rianimazione si impegna a versare alla universita' medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di professore di ruolo da istituire a tale uopo a norma degli articoli 63 e 100 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592: a) L. 5.000.000 (cinquemilioni) pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo di un professore universitario di ruolo; b) L. 1.000.000 (unmilione) pari al 20% del contributo di cui alla lettera a), per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possono eventualmente spettare al titolare del cennato posto, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione del servizio non conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 6, nonche' per rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria.

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore facolta' di medicina e chirurgia Padova-art. 2

Art. 2. I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati all'Universita' di Padova in unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore facolta' di medicina e chirurgia Padova-art. 3

Art. 3. Qualora il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti, per il trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lett. a) del precedente art. 1 - sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di professore di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato - la ditta Officine Galtarossa di Padova si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e conseguentemente ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lett. b) dello stesso art. 1. Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per il trattamento di quiescenza e previdenza a favore dei professori universitari, la ditta Officina Galtarossa si impegna altresi' ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza l'aliquota del 20% indicata nell'art. 1, lett. b). L'aumento dei contributi suindicati avra' effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore facolta' di medicina e chirurgia Padova-art. 4

Art. 4. L'Universita' di Padova, per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, e' tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di anestesia e rianimazione. L'Universita' di Padova versera' altresi' annualmente allo Stato con esonero da ogni altro obbligo e responsabilita' la somma prevista dal precedente art. 1, comma b), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3, secondo comma.

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore facolta' di medicina e chirurgia Padova-art. 5

Art. 5. La presente convenzione ha la durata di anni venti dalla decorrenza della nomina del primo titolare della cattedra di anestesia e rianimazione e si riterra' tacitamente rinnovata di venti anni in venti anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno un anno prima della sua scadenza.

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore facolta' di medicina e chirurgia Padova-art. 6

Art. 6. La presente convenzione si intende decaduta: a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5; b) se vengano a cessare in tutto o in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento, i contributi in essa previsti; c) se non vengano aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3. Al verificarsi di una delle anzidette condizioni il posto di professore di ruolo si intendera' senz'altro soppresso ed il relativo titolare cessera' immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilita' che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle vigenti leggi in materia di obbligazioni. La presente convenzione, stipulata nell'interesse dell'Universita' degli studi di Padova, sara' registrata in esenzione di tasse e di bollo, ai sensi dell'[art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1073~art45). Il presente atto, che consta di n. 5 facciate e righe diciassette della sesta, escluse le firme, dattiloscritto da persona di mia fiducia, viene pubblicato mediante lettura datane, presenti i testi, ai comparenti, che lo approvano perche' conforme alla loro volonta' e lo sottoscrivono unitamente ai testimoni ed a me ufficiale rogante. Il rettore dell'Universita' di Padova Prof. ing. Guido FERRO Il titolare della ditta Officine Galtarossa di Padova Ing. Giacomo GALTAROSSA Il dott. Sergio BRUZZO, teste Il dott. Giovanni ORGANO, teste Il dott. Pier G. FABBRI COLABICH - ufficiale rogante Registrato a Padova il 12 agosto 1968 al n. 1944/Mod. 71/ ME privati. Imposta in abbonamento. Il direttore: Antonio BETTIN Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione SULLO

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore facolta' di medicina e chirurgia Padova-Convenzione aggiuntiva

Repertorio n. 1270 Convenzione aggiuntiva per l'istituzione di un posto di professore di ruolo presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Padova riservato all'insegnamento della "Anestesia e rianimazione". Con riferimento alla convenzione 9 agosto 1968 repertorio n. 1265 stipulata tra l'Universita' degli studi di Padova, nella persona del suo rettore pro-tempore prof. mg. Guido Ferro, nato a Este (Padova) l'11 novembre 1898, e la ditta Officine Galtarossa di Padova nella persona del suo proprietario e contitolare mg. Giacomo Galtarossa, nato a Padova il 24 aprile 1915, per l'istituzione di un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento della anestesia e rianimazione presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Padova; Vista la lettera del Ministero della, pubblica istruzione del 1 ottobre 1968, prot. n. 6434, con cui viene richiesto che la garanzia fideiussoria fornita da parte della societa' "Le Assicurazioni d'Italia" a garanzia dell'impegno ventennale per il finanziamento del posto di ruolo suddetto sia riportata nel testo della convenzione; Le parti contraenti: Universita' degli studi di Padova e la ditta Officine Galtarossa di Padova, legalmente rappresentate dalle persone sopra citate e firmatarie della convenzione principale; Fermi restando gli articoli di cui alla convenzione 9 agosto 1968 repertorio n. 1265 a rogito del direttore amministrativo dell'Universita' di Padova dott. Pier G. Fabbri Colabich, registrata in data 12 agosto 1968 al n. 1944 mod. 71 atti privati dell'ufficio registro di Padova, per l'istituzione di un posto convenzionato di professore di ruolo presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Padova, destinato all'insegnamento della "Anestesia e rianimazione"; Convengono: "Viene a tale scopo fornita dalla S.p.a. Assicurazioni d'Italia la garanzia fideiussoria ventennale, di cui alla polizza 74/42/102.156 con inizio il 1 settembre 1968 e con scadenza 1 settembre 1988, che assicura il risarcimento dei danni diretti che derivassero dal mancato adempimento degli obblighi ed oneri assunti con la convenzione medesima". La presente convenzione aggiuntiva, stipulata nell'interesse dell'Universita' degli studi di Padova, sara' registrata in esenzione di tasse e di bollo a sensi dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073. La presente convenzione, che consta di 1 foglio bollato scritta su numero due facciate e righe una della terza, escluse le firme, dattiloscritta da persona di mia fiducia, viene pubblicata mediante lettura datane ai comparenti, che l'approvano perche' conforme alla loro volonta' e la sottoscrivono unitamente a me, ufficiale rogante, rinunciando le parti alla presenza dei testi. Padova, addi' 10 ottobre 1968 Il rettore dell'Universita' di Padova Prof. ing. Guido FERRO Il titolare della ditta Officine Galtarossa di Padova Ing. Giacomo GALTAROSSA Il dott. Pier G. Fabbri COLABICH, ufficiale rogante Registrato a Padova il 14 ottobre 1968, n. 2454/Mod. 71/ ME privati. Imposta esente. Il direttore: Antonio BETTIN Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione SULLO

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