DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 1968, n. 1331

Type DPR
Publication 1968-12-11
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 14 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, con il quale sono stati complessivamente istituiti per gli anni accademici dal 1966-67 al 1970-71 settemila posti di assistente ordinario, di cui duemilacinquanta durante l'anno accademico 1966-67 e millecinquanta durante l'anno accademico 1967-68;

Visto l'art. 15, comma primo, della stessa legge n. 62, concernente la riserva di assegnazione alle cattedre cui prestino servizio assistenti straordinari con almeno cinque anni di servizio retribuito, di un numero di posti corrispondente a quello degli assistenti straordinari forniti del prescritto requisito di anzianita';

Visti i decreti presidenziali 1 aprile 1967, n. 343 e 4 luglio 1967, n. 639, con i quali, per l'anno accademico 1966-67, in applicazione della riserva contenuta nel predetto art. 15, sono stati complessivamente ripartiti fra le cattedre dei vari atenei n. 1638 posti di assistente riservati, per concorso, agli assistenti straordinari forniti della prescritta anzianita' di servizio;

Visto il decreto presidenziale 30 novembre 1967, n. 1348, con il quale, per l'anno accademico 1967-68, in applicazione della riserva stessa sono stati ripartiti fra le cattedre dei diversi atenei n. 521 posti di assistente riservati, per concorso, agli assistenti straordinari forniti della prescritta anzianita' di servizio;

Considerato che, ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 15 della legge n. 62, i posti riservati, comunque non coperti, debbono essere recuperati e fatti oggetto di una nuova ripartizione;

Visti i decreti presidenziali 12 febbraio 1968, n. 344, 12 marzo 1968, n. 602, 4 giugno 1968, n. 812 e 5 giugno 1968, n. 821, con i quali vennero recuperati e nuovamente ripartiti, rispettivamente, ottantaquattro, settantaquattro e quattro posti di assistente ordinario, gia' riservati, per concorso, agli assistenti straordinari;

Considerato che, a seguito dei risultati di altri concorsi riservati agli assistenti straordinari, banditi ed espletati - per i posti di cui ai citati decreti presidenziali 1 aprile 1967, n. 343, 4 luglio 1967, n. 639 e 30 novembre 1967, n. 1348 - nei termini fissati dal terzo comma dello stesso art. 15 della legge n. 62, altri ottantanove posti non risultano coperti o perche' i concorsi relativi sono andati deserti, o perche' non e' seguita la nomina in ruolo dell'idoneo;

Visto il citato decreto presidenziale 5 giugno 1968, n. 821, con il quale, in sede di recupero e di nuova ripartizione di n. 74 posti di assistente ordinario gia' riservati, per concorso, agli assistenti straordinari, e' stato provveduto, fra l'altro, al recupero di un posto di assistente ordinario gia' assegnato alla cattedra di clinica delle, malattie nervose e mentali della facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Roma con decreto del Presidente della Repubblica 1 aprile 1967, n. 343;

Considerato che le condizioni fissate dal citato ultimo comma dell'art. 15 della legge n. 62 per far luogo al recupero dei posti di assistente, gia' riservati per concorso agli assistenti straordinari, si verificano, invece, per il posto gia' assegnato, con lo stesso decreto presidenziale n. 343, del 1 aprile 1967, alla cattedra di semeiotica chirurgica della stessa facolta' del medesimo ateneo;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta:

Art. 1

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