DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1968, n. 1338

Type DPR
Publication 1968-04-28
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il commercio con l'estero e per il turismo e lo spettacolo; Decreta:

Articolo unico

Piena ed intera esecuzione e' data, a decorrere dalla sua entrata in vigore, all'accordo cinematografico tra l'Italia e la Spagna concluso a Madrid il 5 novembre 1966.

SARAGAT MORO - FANFANI - TOLLOY - CORONA

Visto, il Guardasigilli: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 gennaio 1969

Atti del Governo, registro n. 224, foglio n. 136. - GRECO

Accordo- art. 1

Accordo cinematografico italo-spagnolo Il Governo italiano e il Governo spagnolo, nell'intento di continuare a sviluppare e facilitare l'intercambio di film tra l'ltalia e la Spagna - nello spirito degli impegni assunti dai due Paesi nei confronti degli organi internazionali - e nell'intento di migliorare la produzione in comune di film di importanza internazionale, informata al principio della reciprocita' degli apporti di entrambe le cinematografie, che e' il fondamento della coproduzione, hanno convenuto quanto appresso: Articolo 1 a) Le competenti autorita' dei due Paesi autorizzeranno, durante il periodo di validita' del presente accordo, l'importazione, senza alcuna limitazione di numero, dei film in versione originale. b) Le competenti autorita' spagnole autorizzeranno pure la importazione fino ad un massimo di 30 (trenta) film italiani di lungo metraggio destinati alla loro effettiva distribuzione in Spagna e nei territori sottoposti, alla giurisdizione spagnola, in versione doppiata o sottotitolata, con un numero massimo di 5 (cinque) per la edizione sottotitolata. c) Reciprocamente le autorita' competenti italiane autorizzeranno, durante lo stesso periodo, l'importazione fino ad un massimo di 30 (trenta) film spagnoli di lungo metraggio destinati alla loro effettiva programmazione in Italia, in versione doppiata o sottotitolata, con un massimo di 5 (cinque) film in edizione sottotitolata. d) Il numero dei film ai quali si riferiscono i precedenti paragrafi b) e c) potra' essere aumentato, di comune accordo tra le autorita' competenti dei due Paesi, come pure potra' essere studiata l'attuazione di un sistema di incentivi che aumenti il numero dei film fissato nel presente accordo, quando, a giudizio di entrambe le parti, lo svolgimento dello intercambio lo consigli. e) Le competenti autorita' dei due Paesi autorizzeranno, inoltre, l'importazione, nei rispettivi territori, dei film di cortometraggio destinati alla programmazione e distribuzione in edizione doppiata e/o sottotitolata, cosi' come rispettivamente delle attualita' cinematografiche spagnole ed italiane, al di fuori dei contingenti previsti come sopra ed osservando le norme interne vigenti al riguardo nel Paese importatore.

Accordo- art. 2

Articolo 2 Le autorita' spagnole non concederanno i permessi di importazione e sfruttamento in Spagna ai film italiani senza preventiva presentazione di un certificato di nazionalita' rilasciato dal Ministero del turismo e dello spettacolo italiano. Le autorita' italiane non imputeranno alcun film spagnolo al contingente da loro riservato in Italia, senza preventiva presentazione di un certificato di nazionalita' rilasciato dallo Istituto nazionale della cinematografia spagnola.

Accordo- art. 3

Articolo 3 I contratti stipulati tra le parti interessate, relativi alla cessione dei diritti di sfruttamento dei film, dovranno essere approvati dalle competenti autorita' italiane e spagnole.

Accordo- art. 4

Articolo 4 Le competenti autorita' dei due Paesi concederanno, in regime di reciprocita', le maggiori facilitazioni, secondo la procedura legalmente esistente in ognuno di essi, per l'entrata dei film, delle copie successive degli stessi e del materiale cinematografico necessario per il loro sfruttamento commerciale e per i pagamenti relativi, secondo le disposizioni valutarie in vigore. Ugualmente, e sempre nell'ambito delle legislazioni vigenti nei due Paesi, le autorita' competenti di ciascuno di essi concederanno le massime facilitazioni per i film che non siano destinati allo sfruttamento commerciale.

Accordo- art. 5

Articolo 5 Le competenti autorita' dei due Paesi faciliteranno la realizzazione di film in coproduzione italo-spagnola.

Accordo- art. 6

Articolo 6 I film, per essere riconosciuti di coproduzione ai fini del presente accordo, dovranno essere di rilievo internazionale e di una qualita' tale da apportare prestigio alla cinematografia italiana e spagnola. Dovranno, inoltre, essere prodotti da ditte di adeguata capacita' professionale e di riconosciuta solvibilita' finanziaria; ciascun film dovra' essere diretto esclusivamente da un regista italiano o spagnolo, salva l'eccezione prevista nel numero 3) dell'articolo 9.

Accordo- art. 7

Articolo 7 I film di coproduzione di cui all'articolo 6 dovranno essere prodotti secondo le norme stabilite nei seguenti paragrafi: I) I film dovranno essere di lungometraggio e di un costo totale per film non inferiore, in linea di massima, a 150 milioni di lire o 15 milioni di pesetas. II) Gli apporti di coproduttori di ciascun Paese saranno proporzionali alle loro rispettive quote in ciascun film e dovranno essere approssimativamente equilibrati sia per quanto si riferisce alle riprese di interni ed esterni sia per quanto si riferisce alle lavorazioni tecniche, ai collaboratori artistici e tecnici ed al materiale necessario. III) Durante il periodo di validita' del presente Accordo, le autorita' competenti dei due Paesi potranno autorizzare la coproduzione dei film con apporti non equivalenti, a condizione che presentino, nel loro insieme, nel corso di un anno, un equilibrio negli apporti dei due Paesi e precisamente nell'impiego di personale artistico e tecnico, nella utilizzazione di mezzi tecnici, di materiale e di servizi attinenti alla produzione. Gli apporti dei coproduttori possono variare da un minimo del 30 per cento del costo totale del film fino ad un massimo del 70 per cento. IV) Ai fini dei paragrafi precedenti sara' tenuto particolare conto dei seguenti elementi: a) registi; b) interpreti nei ruoli principali; c) giornate di lavorazione effettuate nei due Paesi; d) apporti finanziari. V) Tuttavia, per i film di particolare impegno o artistico o spettacolare potranno essere ammesse deroghe per ridurre la quota minima di apporto, che comunque non potra' scendere al disotto del 20 per cento del costo complessivo del film. Per i film di particolare impegno spettacolare, il costo complessivo non potra' essere inferiore a 250 milioni di lire o 25 milioni di pesetas. Per il film di particolare impegno artistico, si potra' derogare, in via eccezionale, al costo minimo di 150 milioni di lire o 15 milioni di pesetas di cui al paragrafo I. VI) Negli apporti del coproduttore minoritario dovra' comunque essere compresa, come minimo, una partecipazione dei seguenti elementi: A. - un aiuto-regista, quando il regista appartenga al Paese maggioritario; un direttore di produzione o un ispettore di produzione; un autore; un attore in un ruolo di rilevante importanza; due attori in un ruolo importante; due tecnici scelti tra lo scenografo, un costumista, un direttore della fotografia, un operatore, un montatore, un tecnico del suono, un segretario di produzione, un truccatore; oppure: B. - un tecnico, un autore, un attore in un ruolo di rilevante importanza e due attori in ruoli di importanza o altro apporto di elementi tecnici, artistici e di prestazione di servizi che la amministrazione del Paese minoritario consideri equivalenti, come appresso: a) un attore in un ruolo di rilevante importanza e un autore (musicista o soggettista); b) un attore in un ruolo di rilevante importanza e il direttore della fotografia; c) un attore in un ruolo di rilevante importanza e un altro in un ruolo importante; d) tre attori in un ruolo importante e il direttore della fotografia; e) tre attori in un ruolo importante, il musicista e lo scenografo; f) quattro attori in un ruolo importante e il musicista; g) quattro attori in un ruolo importante e lo scenografo. VII) Il regista deve appartenere alla nazionalita' del coproduttore maggioritario salvo casi speciali giustificati dalle esigenze del film, a giudizio delle due amministrazioni. VIII) Le competenti autorita' dei due Paesi potranno autorizzare inoltre la realizzazione in coproduzione di film di rilevante qualita' internazionale tra la Spagna, l'Italia ed uno o piu' altri Paesi con i quali entrambe abbiano in vigore accordi di coproduzione. Dette coproduzioni dovranno formare oggetto di esame caso per caso per la loro approvazione. La commissione mista di cui all'articolo 17 ha facolta' di fissare, anno per anno, il costo minimo per le coproduzioni tripartite o multilaterali. Per i film di questa categoria la quota del coproduttore italiano o spagnolo potra', in via eccezionale, essere ridotta dal 30 al 20 per cento. IX) Non saranno prese in esame le coproduzioni le cui istanze non siano state presentate alle autorita' competenti almeno trenta giorni prima dell'inizio delle riprese del film. X) Le istanze dovranno essere accompagnate dalla necessaria documentazione che sara' indicata nella procedura di attuazione dell'accordo. XI) Non saranno autorizzate le coproduzioni le cui istanze non siano accompagnate da una garanzia bancaria pari al totale di ciascun apporto delle parti coproduttrici. Le parti interessate potranno di comune accordo rinunciare a tale garanzia. XII) Il saldo della quota di partecipazione del coproduttore minoritario deve essere corrisposto al coproduttore maggioritario nel termine di 60 giorni dalla data di consegna di tutto il materiale necessario a preparare l'edizione del film nella versione del Paese minoritario. Il coproduttore maggioritario dovra' rimettere al minoritario il materiale che e' necessario a quest'ultimo entro un termine di 30 giorni dall'approntamento della "copia standard", salvo diverso accordo tra le parti.

Accordo- art. 8

Articolo 8 La commissione mista indichera' i criteri piu' opportuni per il mantenimento dell'equilibrio annuale degli apporti dei Paesi coproduttori per i film delle categorie previste nell'articolo precedente. Nei trasferimenti valutari effettuati reciprocamente tra i Paesi coproduttori dovra' sussistere equilibrio. La commissione mista accertera' tale equilibrio alla fine di ciascun anno di durata dell'accordo. L'eventuale squilibrio dovra' essere compensato entro l'anno successivo.

Accordo- art. 9

Articolo 9 Le competenti autorita' dei due Paesi potranno, caso per caso e di comune intesa per tutti i film di coproduzione contemplati dal presente accordo, concedere qualcuna delle presenti deroghe: 1) dispensare dall'obbligo di girare gli esterni di un film nel proprio territorio nazionale quando lo svolgimento dell'azione prevista nel soggetto lo renda necessario; 2) autorizzare la partecipazione di tecnici e di interpreti stranieri che risiedano e lavorino abitualmente in uno dei due Paesi; 3) autorizzare la partecipazione di uno o due elementi artistici di fama internazionale di un terzo Paese.

Accordo- art. 10

Articolo 10 I film realizzati in coproduzione ed ammessi ai benefici del presente accordo saranno considerati nazionali dalle competenti autorita' dei due Paesi e di conseguenza beneficeranno, con pieno diritto, delle provvidenze previste per i film nazionali dalle disposizioni in vigore e da quelle che potranno essere adottate in ciascuno dei due Paesi. Tali provvidenze saranno integralmente destinate al coproduttore del Paese che le concede.

Accordo- art. 11

Articolo 11 I film di coproduzione, nel corso del loro sfruttamento commerciale o di ogni manifestazione artistica, culturale e tecnica, come pure nelle competizioni internazionali, dovranno essere presentate con la dizione "coproduzione italo-spagnola" oppure "coproduzione ispano-italiana". Questa dizione dovra' apparire nei titoli di testa in un quadro separato. Tale dizione dovra' ugualmente figurare in tutta la pubblicita' a pagamento come in tutti gli annunci e comunicazioni verbali e scritte riguardanti la presentazione dei film di coproduzione. Nelle competizioni internazionali, il film di coproduzione sara' presentato dal Paese che i coproduttori avranno scelto di comune intesa. In caso di disaccordo, il film sara' presentato dal Paese maggioritario e, se equilibrato, dal Paese della nazionalita' del regista. Le rispettive amministrazioni si scambieranno le attestazioni dei titoli di testa delle corrispondenti versioni della coproduzione. Quando nella presentazione dei film di coproduzione venga omessa l'indicazione delle coproduzioni stesse o vengano alterati gli apporti tecnico-artistici delle medesime, le rispettive amministrazioni prenderanno provvedimenti e, in ogni caso, si produrra' la inabilitazione temporanea o definitiva del coproduttore responsabile per ulteriori coproduzioni. Ogni amministrazione comunichera' all'altra le misure che adottera'.

Accordo- art. 12

Articolo 12 I proventi dello sfruttamento commerciale del film in tutto il mondo, ivi compresi gli introiti dei due mercati nazionali, verranno ripartiti in modo strettamente proporzionale agli apporti. Ognuno dei due coproduttori avra' il diritto di esercitare tutte le possibili forme di controllo per quanto riguarda gli introiti del mercato nazionale dell'altro coproduttore. I contributi, premi od aiuti finanziari che si concedono ai produttori di film nazionali, secondo quanto previsto dalle rispettive legislazioni, non saranno compresi nella ripartizione poiche' saranno regolati come previsto nell'articolo 10. In tutti i contratti le parti potranno stabilire che i proventi di ciascuno dei propri mercati vengono destinati con priorita' alla copertura del costo al quale ha fatto fronte ciascuna di esse. Ambedue le parti si scambieranno costanti informazioni sugli introiti provenienti da terzi Paesi, al fine che detti introiti compensino - nel termine previsto da ogni contratto e, come limite massimo, annualmente - l'eventuale squilibrio che si sia potuto verificare negli introiti provenienti dai loro rispettivi mercati nazionali. Nei contratti, come alternativa, potra' anche prevedersi una ripartizione dei mercati, sempre che venga rispettato il principio della proporzionalita' tra gli introiti e gli apporti di ciascuna delle due parti e previa approvazione delle competenti autorita' dei due Paesi. Nei contratti di coproduzione, approvati dalle rispettive amministrazioni, dovra' essere espressamente indicato il coproduttore che assume a suo carico la vendita del film nei diversi mercati.

Accordo- art. 13

Articolo 13 Nel caso in cui un film coprodotto sia esportato in un Paese dove le importazioni sono contingentate; il film sara' imputato, in linea di massima, al contingente del Paese di cui la partecipazione e' maggioritaria. Nel caso di equivalenza di apporti dei coproduttori dei due Paesi, il film sara' imputato al contingente del Paese che abbia maggiori possibilita' di esportare nel Paese importatore. Se uno dei due Paesi coproduttori ha la possibilita' di libera importazione dei suoi film nel Paese importatore, i film coprodotti beneficeranno di pieno diritto di tale possibilita'. Quando il film viene esportato in Paesi della lingua di uno dei Paesi coproduttori, la programmazione dovra' essere fatta nella versione di detta lingua se la importazione del film e' avvenuta con imputazione al contingente riservato a detto Paese coproduttore.

Accordo- art. 14

Articolo 14 Per ogni film di coproduzione saranno approntati due negativi, o, in difetto, un negativo ed un controtipo o un internegativo. Il coproduttore di ciascuno dei due Paesi sara' proprietario di un negativo o di un controtipo (lavander o internegativo e colonne sonore internazionali) che potra' esportare, senza alcuna restrizione, nel Paese della propria nazionalita'. In ogni caso il negativo del film e' indifferentemente a disposizione dei coproduttori.

Accordo- art. 15

Articolo 15 Il Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale dello spettacolo - in Italia e il Ministero dell'informazione e turismo - Direzione generale per la cinematografia e teatro - in Spagna, stabiliscono di comune intesa le norme di procedura per l'applicazione del presente accordo in materia di coproduzione.

Accordo- art. 16

Articolo 16 Tutte le facilitazioni sono accordate per la circolazione ed il soggiorno del personale artistico e tecnico che collabora alla lavorazione del film come pure per l'importazione ed esportazione del materiale necessario alla loro realizzazione ed al loro sfruttamento (pellicola, materiale tecnico, costumi, materiale scenografico e materiale pubblicitario), nonche' per i trasferimenti valutari relativi ai pagamenti anche di eventuali saldi connessi alla realizzazione dei film di coproduzione, secondo le norme vigenti in materia tra i due Paesi.

Accordo- art. 17

Articolo 17 Durante il periodo di validita' del presente accordo, una commissione mista e' convocata ogni anno, alternativamente, in Italia e in Spagna. La commissione mista ha il compito di accertare l'equilibrio degli apporti e dei trasferimenti riguardanti le coproduzioni; di esaminare e di risolvere le difficolta' di applicazione del presente accordo; di studiare e proporre eventuali nuove disposizioni per il suo rinnovo. Ogni parte contraente ha la facolta' di chiedere la convocazione di una sessione straordinaria della commissione mista sia in caso di modifiche rilevanti nella legislazione di uno dei due Paesi, che per altre importanti ragioni.

Accordo- art. 18

Articolo 18 Il presente accordo sara' valido per un anno e sara' prorogato automaticamente per periodi annuali, a meno che una delle parti non lo denunci tre mesi prima della scadenza prevista. Il presente accordo entrera' in vigore all'atto della sua firma, in sostituzione dell'accordo del 21 febbraio 1961, modificato dallo scambio di note dell'11 giugno 1963. Ambo le parti convengono, peraltro, di mettere in esecuzione, in via provvisoria, le clausole del presente accordo a partire dal 1 novembre 1966. Fatto a Madrid, in duplice esemplare in lingua italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede, il giorno 5 novembre millenovecentosessantasei. per il Governo spagnolo Fernando M. CASTIELLA per il Governo italiano Francesco SILJ Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri FANFANI

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