DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1968, n. 1339
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il commercio con l'estero e per il turismo e lo spettacolo; Decreta:
Articolo unico
Piena ed intera esecuzione e' data, a decorrere dalla loro entrata in vigore, ai seguenti accordi cinematografici: a) Accordo di coproduzione cinematografica tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, concluso a Bonn il 27 luglio 1966; b) Accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e la Francia, concluso a Parigi il 1 agosto 1966.
SARAGAT MORO - FANFANI - TOLLOY - CORONA
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 gennaio 1969
Atti del Governo, registro n. 224, foglio n. 135. - GRECO
Accordo-art. 1
Accordo di coproduzione cinematografica fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale di Germania. IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA In considerazione dei soddisfacenti risultati della politica cinematografica seguita dai due Paesi, Al fine di continuare ed intensificare l'attuale collaborazione fra le industrie cinematografiche dei due Paesi, nel comune interesse, Convinti che tale collaborazione contribuisce efficacemente alla diffusione della cultura nazionale e favorisce la espansione economica dei due Paesi, Animati dal desiderio che i film che si distinguono per qualita' tecniche, valore artistico o spettacolare, siano ammessi ai benefici della coproduzione, Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 (1) I film di lungometraggio realizzati in coproduzione ed ammessi ai benefici del presente accordo sono considerati di fatto e di diritto alla stregua dei film nazionali. (2) Il comma (1) e' da intendersi nel senso che tutti i vantaggi sono concessi al coproduttore o ai coproduttori del Paese la cui legislazione li prevede. (3) Sono ammessi ai benefici della coproduzione film di cortometraggio in casi speciali, in base alle norme che le competenti autorita' delle parti contraenti emaneranno di comune accordo.
Accordo-art. 2
Articolo 2 (1) I coproduttori devono soddisfare alle condizioni tecniche, artistiche e finanziarie richieste dalla realizzazione delle coproduzioni. (2) L'ammissione di un produttore ai benefici della coproduzione minoritaria e' regolata dalle norme relative vigenti nel suo Paese. (3) Gli interpreti di terzi Paesi, che risiedono e lavorano abitualmente in uno dei due Paesi, possono eccezionalmente partecipare alla lavorazione di un film di coproduzione e in tal caso come appartenenti al Paese di residenza. (4) I cittadini tedeschi che risiedono e lavorano abitualmente in Italia e i cittadini italiani che risiedono e lavorano abitualmente nella Repubblica federale di Germania non possono partecipare alla coproduzione che come appartenenti al Paese della loro nazionalita'. (5) La partecipazione di elementi artistici e tecnici aventi la nazionalita' di un Paese terzo puo' essere ammessa eccezionalmente previa intesa fra le autorita' dei due Paesi, tenendo conto delle esigenze del film. (6) Possono essere autorizzate riprese di esterni o di scenari dal vero in un Paese che non partecipi alla coproduzione per comprovate esigenze di sceneggiatura o ambientazione.
Accordo-art. 3
Articolo 3 Per ogni film di coproduzione debbono essere approntati due negativi, o un negativo ed un controtipo. Ciascun coproduttore e' proprietario di un negativo o di un controtipo. I film di coproduzione sono realizzati in versione italiana o tedesca.
Accordo-art. 4
Articolo 4 Tutte le facilitazioni sono accordate per la circolazione ed il soggiorno del personale artistico e tecnico che collabora a questi film, come pure per l'importazione o l'esportazione del materiale necessario alla loro realizzazione ed al loro sfruttamento (pellicola, materiale tecnico, costumi, materiali scenografici, materiale pubblicitario).
Accordo-art. 5
Articolo 5 (1) Il costo di un film di coproduzione non puo' essere inferiore a DM 1.100.000. (2) Le partecipazioni artistiche, tecniche e finanziarie nelle coproduzioni debbono essere, di massima, equilibrate. (3) La partecipazione minoritaria non puo' essere inferiore al 30% del costo di produzione di ciascun film. (4) a) L'apporto del coproduttore minoritario deve obbligatoriamente consistere in una partecipazione tecnica ed artistica effettiva: essa deve essere di almeno un autore, un tecnico, un attore in un ruolo principale ed un attore in un ruolo secondario. b) Ogni film deve comportare l'impiego di un regista di uno dei Paesi contraenti. (5) Deroghe alle precedenti disposizioni del presente articolo possono essere accordate dalle autorita' delle parti contraenti per film di particolare valore artistico o culturale, o per film di carattere spettacolare; per i film di quest'ultima categoria, il costo di produzione non puo' essere inferiore a DM 2.000.000. La partecipazione del coproduttore minoritario non puo' essere inferiore al 20% del costo del film.
Accordo-art. 6
Articolo 6 (1) Le autorita' delle due parti contraenti favoriranno la realizzazione in coproduzione di film di qualita' internazionale tra produttori dei due Paesi contraenti e di Paesi, con i quali l'uno e l'altro sono rispettivamente legati da accordi di coproduzione. Le condizioni di ammissione di tali film dovranno essere oggetto di esame, caso per caso. (2) La commissione mista, di cui all'articolo 14, fissa ogni anno l'ammontare del costo minimo per i film realizzati in coproduzione tripartita o multilaterale. (3) Nessuna partecipazione minoritaria puo' essere inferiore, in questi film, al 20% del costo. (4) Il coproduttore minoritario, la cui partecipazione non superi il 20% del costo, puo' essere dispensato dall'obbligo degli apporti tecnici ed artistici, con valutazione caso per caso.
Accordo-art. 7
Articolo 7 La situazione di equilibrio sull'insieme delle partecipazioni finanziarie, artistiche e tecniche dei Paesi coproduttori sara' esaminata annualmente dalla commissione mista. L'ammontare complessivo degli apporti in valuta dovuti a saldo dai coproduttori dei due Paesi dovra' parimenti essere accertato dalla commissione mista, al fine di garantire l'equilibrio tra i due Paesi.
Accordo-art. 8
Articolo 8 L'istanza per ammettere un film ai benefici della coproduzione deve essere presentata alle autorita' competenti almeno 30 giorni prima dell'inizio delle riprese, unitamente alla documentazione necessaria.
Accordo-art. 9
Articolo 9 Il saldo della quota di partecipazione del coproduttore minoritario deve essere corrisposto al coproduttore maggioritario nel termine di sessanta giorni dalla data di consegna di tutto il materiale. In caso di inosservanza di tale norma, qualora le legislazioni delle parti contraenti non prevedano la perdita della coproduzione, la concessione dei benefici della coproduzione stessa puo' essere revocata dalle autorita' delle parti contraenti.
Accordo-art. 10
Articolo 10 (1) Le clausole dei contratti che prevedono la ripartizione tra i coproduttori dei proventi e dei mercati debbono essere approvate dalle autorita' competenti delle parti contraenti. (2) La ripartizione dei proventi deve di massima corrispondere alla partecipazione dei coproduttori al costo di produzione.
Accordo-art. 11
Articolo 11 (1) Nel caso in cui un film di coproduzione sia esportato in un Paese dove le importazioni di film sono contingentate, il film e' imputato, in linea di massima, al contingente del Paese del coproduttore maggioritario. (2) Se una delle parti contraenti dispone della libera entrata dei suoi film nel Paese importatore, i film coprodotti beneficiano di questa possibilita'. (3) I film in cui i coproduttori hanno una uguale partecipazione, saranno esportati come prodotti del Paese che ha le migliori possibilita' di esportazione.
Accordo-art. 12
Articolo 12 I titoli di testa dei film di coproduzione debbono comprendere in un quadro separato oltre ai nomi dei coproduttori la dicitura "coproduzione italo-tedesca" oppure "coproduzione tedesco-italiana". Tale dicitura deve altresi' figurare obbligatoriamente nella pubblicita' commerciale, in occasione di manifestazioni artistiche e culturali, ed in particolare di festival internazionali. In caso di disaccordo tra i coproduttori, i film sono presentati ai festival internazionali dal Paese del coproduttore maggioritario. I film a partecipazione uguale tono presentati dal Paese di cui il regista ha la nazionalita'.
Accordo-art. 13
Articolo 13 Le autorita' competenti delle due parti contraenti fissano di comune accordo le regole di procedura della coproduzione.
Accordo-art. 14
Articolo 14 (1) Durante il periodo di validita' del presente accordo, una commissione mista e' convocata ogni anno, alternativamente in Italia e nella Repubblica federale di Germania. La delegazione italiana e' presieduta da un delegato del Ministero del turismo e dello spettacolo. La delegazione tedesca e' presieduta da un delegato del Ministero federale dell'economia. Essi sono assistiti da funzionari e da esperti. (2) La commissione mista ha il compito di esaminare e di risolvere le difficolta' di applicazione del presente accordo, di studiare e proporre eventuali nuove disposizioni per il suo rinnovo. (3) Ogni parte contraente ha la facolta' di chiedere la convocazione di una sessione straordinaria della commissione mista sia in caso di modifiche importanti nella legislazione di uno dei due Paesi, sia per altre importanti ragioni.
Accordo-art. 15
Articolo 15 Il presente accordo e' valido anche per il Land Berlino, salvo che il Governo della Repubblica federale di Germania non faccia una dichiarazione contraria nei confronti del Governo della Repubblica italiana entro tre mesi dalla firma del presente accordo.
Accordo-art. 16
Articolo 16 (1) Il presente accordo entra in vigore dalla data della firma ed e' valido fino al 31 dicembre 1966. Tuttavia i film, le cui istanze di ammissione ai benefici della coproduzione sono state presentate alle autorita' competenti delle Parti contraenti nel periodo 1 gennaio 11 novembre 1965, unitamente al contratto di coproduzione e al soggetto del film, la cui lavorazione sia stata iniziata entro l'11 dicembre 1965, possono essere riconosciuti di coproduzione, a tutti gli effetti, secondo le norme del Protocollo del 1 giugno 1962, relativo alle relazioni economiche italo-germaniche nel campo della cinematografia, modificato dallo scambio di note tra l'ambasciatore d'Italia a Bonn ed il Ministro per gli esteri tedesco in data 13 novembre 1963-4 dicembre 1963. Inoltre i film, le cui istanze sono state presentate a partire dal 12 novembre 1965 sino alla data della firma del presente accordo, possono essere riconosciuti di coproduzione, a tutti gli effetti, se conformi alle disposizioni dell'accordo stesso, salvo per quanto riguarda i costi minimi previsti dall'articolo 5 e dall'articolo 6 (2). (2) Il presente accordo e' rinnovato di anno in anno per tacita riconduzione, salvo denuncia di una delle Parti contraenti, con un preavviso scritto di almeno tre mesi. Fatto a Bonn il 27 luglio 1966 in quattro originali, due in lingua italiana e due in lingua tedesca, le due versioni facenti ugualmente fede. Per il Governo della Repubblica italiana Mario LUCIOLLI Per il Governo della Repubblica federale di Germania Rolf LAHR Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri FANFANI
Accordo-art. 1
Accordo di coproduzione cinematografica italo-francese Le autorita' italiane e francesi constatano con soddisfazione i risultati generali della politica cinematografica seguita dai due Paesi. Esse decidono di continuare tale politica adoperandosi a svilupparla nel quadro del presente accordo. Le autorita' responsabili sono convinte che l'unione degli sforzi e dei mezzi delle industrie cinematografiche italiana e francese, attraverso gli scambi e la coproduzione, continuera' a contribuire efficacemente alla diffusione delle culture nazionali e della civilta' cui si ispirano i due Paesi e favorira' la loro espansione economica. Le autorita' dei due Paesi decidono che i film idonei, per la loro qualita' tecnica e per il loro valore artistico o spettacolare, a giovare al prestigio delle cinematografie italiana e francese, potranno essere ammessi a beneficiare dei vantaggi accordati dalle stesse autorita' alle coproduzioni tra i due Paesi. Articolo 1 I film di lungo metraggio realizzati in coproduzione ed ammessi ai benefici del presente accordo sono considerati come film nazionali dalle autorita' dei due Paesi. Essi godono di pieno diritto dei vantaggi che ne risultano in base alle disposizioni vigenti o di quelle che potrebbero essere emanate in ognuno dei due Paesi. Questi vantaggi sono acquisiti soltanto dal produttore del Paese che li concede. Le autorita' competenti del Paese coproduttore maggioritario possono chiedere alle autorita' dell'altro Paese di sospendere il beneficio dei vantaggi finanziari al coproduttore minoritario qualora questi non abbia adempiuto ai suoi obblighi finanziari verso il coproduttore maggioritario.
Accordo-art. 2
Articolo 2 Per essere ammessi al regime della coproduzione, i coproduttori debbono dimostrare di avere una organizzazione valida per la scelta degli elementi tecnici ed artistici chiamati a partecipare alla realizzazione del film. Per assicurare il miglior funzionamento delle coproduzioni, il progetto di un film puo' ottenere il beneficio della coproduzione solo se il produttore maggioritario responsabile e' qualificato per la sua attivita' professionale e, in particolare, se egli ha prodotto almeno tre film nazionali o maggioritari nel corso dei tre anni precedenti. Deroghe eccezionali possono essere concesse dalle autorita' del Paese maggioritario. I coproduttori debbono, inoltre, dimostrare di disporre di un finanziamento che permetta loro di portare a buon fine la produzione. Un produttore non puo' beneficiare dei vantaggi dell'accordo per produrre un film a partecipazione minoritaria se non ha prodotto, nei due anni precedenti, un film nazionale o di coproduzione a partecipazione maggioritaria, riconosciuto nazionale. Il numero di film che un produttore puo' realizzare in coproduzione a partecipazione minoritaria non puo' superare il doppio dei film che egli ha realizzato come film nazionali o di coproduzione a partecipazione maggioritaria. I registi, tecnici ed interpreti stranieri, che risiedono e lavorano abitualmente in uno dei due Paesi possono eccezionalmente partecipare alla realizzazione di film di coproduzione come appartenenti al Paese di residenza. Tuttavia, i francesi che risiedono e lavorano abitualmente in Italia e gli italiani che risiedono e lavorano abitualmente in Francia non possono partecipare alla coproduzione che come appartenenti al Paese della loro nazionalita'. La partecipazione di interpreti non aventi la nazionalita' di uno dei Paesi coproduttori non puo' essere ammessa che eccezionalmente e previa intesa fra le autorita' dei due Paesi, tenendo conto delle esigenze del film. Possono essere autorizzate le riprese di esterni o di scenari dal vero in un Paese che non partecipi alla coproduzione, qualora l'azione del film e le condizioni tecniche della sua realizzazione lo esigano.
Accordo-art. 3
Articolo 3 Per ogni film di coproduzione debbono essere approntati due negativi o, altrimenti, un negativo, ed un controtipo. Ciascun coproduttore e' proprietario di un negativo o di un controtipo. I film di coproduzione sono realizzati in versione italiana, francese o in versione bilingue italo-francese. Le scene di primo piano debbono essere girate nelle due versioni. La registrazione del suono deve essere effettuata in presa diretta.
Accordo-art. 4
Articolo 4 Tutte le facilitazioni sono accordate per la circolazione ed il soggiorno del personale artistico e tecnico che collabora a questi film come pure per l'importazione o l'esportazione in ciascun Paese del materiale necessario alla realizzazione ed allo sfruttamento dei film di coproduzione (pellicola, materiale tecnico, costumi, materiali scenografici, materiale pubblicitario).
Accordo-art. 5
Articolo 5 I. - Il costo di un film di coproduzione non puo' essere inferiore a 1.400.000 franchi francesi. II. - La partecipazione minoritaria non puo' essere inferiore, per ciascun film, al 30% del costo di produzione del film. III. - 1) L'apporto del coproduttore minoritario deve obbligatoriamente comportare una partecipazione tecnica ed artistica effettiva ed almeno un aiuto-regista, un autore, un attore in un ruolo principale ed un attore in un ruolo secondario. 2) Ogni film deve comportare l'impiego di un regista italiano o di un regista francese rispondente ai requisiti previsti dall'articolo 2. IV. - Deroghe eccezionali alle disposizioni dei paragrafi precedenti possono essere accordate dalle autorita' dei due Paesi per film di indubbio valore artistico e per film di carattere spettacolare. Per i film di questa seconda categoria, il costo di produzione non puo' essere inferiore a 2.500.000 Franchi francesi. La partecipazione del coproduttore minoritario non puo' essere inferiore al 20% del costo del film.
Accordo-art. 6
Articolo 6 Le autorita' dei due Paesi esamineranno favorevolmente la realizzazione in coproduzione di film di qualita' internazionale tra l'Italia, la Francia ed i Paesi con i quali l'una e l'altra sono rispettivamente legate da accordi di coproduzione, le condizioni di ammissione di tali film dovranno essere oggetto di esame, caso per caso. 1. - La commissione mista, di cui all'articolo 14, fissa ogni anno l'ammontare del costo minimo per i film realizzati in coproduzione tripartita o multilaterale. 2. - Nessuna partecipazione minoritaria puo' essere inferiore, in questi film, al 20% del costo. 3. - Il coproduttore minoritario, la cui partecipazione non superi il 20% del costo, puo' essere dispensato dall'obbligo degli apporti tecnici ed artistici. 4. - Il contratto di un film di coproduzione tripartita deve designare un coproduttore delegato la cui partecipazione non sara' inferiore al 40% del costo. Nel caso in cui le partecipazioni sono tra loro equivalenti, le autorita' competenti dei due Paesi possono accordare una deroga a questa regola della partecipazione minima. 5. - Il contratto di un film di coproduzione quadripartita deve designare un coproduttore delegato la cui partecipazione non sara' inferiore al 30% del costo.
Accordo-art. 7
Articolo 7 La situazione di equilibrio sull'insieme delle partecipazioni finanziarie, artistiche e tecniche dei Paesi coproduttori sara' esaminata annualmente dalla commissione mista. Il bilancio dei trasferimenti finanziari sara' ugualmente accertato al fine di rispettare l'equilibrio tra i Paesi coproduttori.
Accordo-art. 8
Articolo 8 L'istanza, per ammettere un film al beneficio dell'accordo di coproduzione, deve essere presentata alle autorita' competenti 30 giorni prima dell'inizio delle riprese, unitamente alla documentazione necessaria.
Accordo-art. 9
Articolo 9 Il saldo della quota di partecipazione del coproduttore minoritario deve essere corrisposto al coproduttore maggioritario nel termine di sessanta giorni dalla data di consegna di tutto il materiale necessario per l'approntamento della versione del Paese minoritario. L'inosservanza di tale norma comporta la perdita del beneficio della coproduzione.
Accordo-art. 10
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