DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 1968, n. 1342

Type DPR
Publication 1968-12-11
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Sono approvati e resi esecutivi l'annessa convenzione ed i relativi atti aggiuntivi stipulati in Padova rispettivamente il 3 e 17 giugno ed il 3 ottobre 1968; per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la facolta' di ingegneria dell'Universita' di Padova.

Art. 2

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Siderurgia e fonderia" in aggiunta a quelli indicati per la facolta' di ingegneria dell'Universita' di Padova nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sara' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare, salvo eventuali responsabilita', che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.

Art. 4

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

SARAGAT SCAGLIA - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 gennaio 1969

Atti del Governo, registro n. 224, foglio n. 158. - GRECO

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore facolta' di ingegneria di Padova-art. 1

Repertorio n. 1254 Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo presso la facolta' di ingegneria dell'Universita' di Padova per l'insegnamento della siderurgia. L'anno 1968 (millenovecentosessantotto) e questo giorno 3 (tre) del mese di giugno, nella sede del rettorato dell'Universita' di Padova (via VIII Febbraio n. 9), innanzi a me dott. Pier G. Fabbri Colabich, nato a Padova il 15 settembre 1910, direttore amministrativo dell'Universita' medesima e funzionario delegato con decreto-elettorale 23 aprile 1952 a redigere gli atti e i contratti per conto e nell'interesse dell'amministrazione universitaria di Padova, ai sensi e per gli effetti dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674; alla presenza dei signori: Bruzzo dott. Sergio, nato a Vicenza il 21 agosto 1913, direttore di sezione dell'amministrazione universitaria; Organo dott. Giovanni, nato a Padova il 13 maggio 1922, consigliere di 1ª classe dell'amministrazione universitaria; entrambi residenti in Padova, testi riconosciuti idonei ai sensi di legge ed a me personalmente noti; sono comparsi: Da una parte prof. mg. Guido Ferro, nato a Este (Padova) l'11 novembre 1898, domiciliato a Padova, rettore dell'Universita' di Padova, il quale agisce in questo atto nella sua qualita' di legale rappresentante dell'universita' stessa, ai sensi dell'art. 12 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, debitamente autorizzato dalle competenti autorita' accademiche; Dall'altra parte l'ing. Ernesto Gresele, nato a Padova il 4 marzo 1889, legale rappresentante dell'Associazione fra industriali triveneti per il potenziamento dell'istruzione tecnica universitaria, debitamente autorizzato alla stipulazione di questo atto, come da impegno che in estratto autentico si allega. Premesso: che l'insegnamento della siderurgia ha oggi raggiunto primaria importanza sia in dottrina che nel campo applicativo e che esistono presso altre universita' e politecnici italiani cattedre convenzionate della predetta materia; che detto insegnamento specifico viene impartito presso questo Ateneo dall'anno 1961-62 quale corso complementare obbligatorio per gli studenti di ingegneria chimica, ramo inorganico; che la istituenda cattedra potra' usufruire dei locali, delle attrezzature e del personale gia' a disposizione presso l'istituto di chimica industriale; che l'Associazione fra Industriali triveneti per il potenziamento dell'istruzione tecnica universitaria, al fine di consentire che l'insegnamento della siderurgia sia impartito da un professore di ruolo presso la facolta' di ingegneria dell'Universita' di Padova, e' venuta nella determinazione di assumere ad ogni effetto l'onere di cui si tratta; che la facolta' di ingegneria, il senato accademico e il consiglio di amministrazione dell'Universita' di Padova hanno esaminato ed approvato, nei limiti delle rispettive competenze, la predetta iniziativa; Tutto cio' premesso, tra l'"Associazione fra industriali triveneti per il potenziamento dell'istruzione tecnica universitaria", con sede in Vicenza, presso l'Associazione industriali, rappresentata come sopra, e l'Universita' degli studi di Padova, nella persona del suo rettore, si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1. L'Associazione fra industriali triveneti per il potenziamento dell'istruzione tecnica universitaria con sede in Vicenza, affinche' presso la facolta' di ingegneria dell'Universita' di Padova venga attuato l'insegnamento della siderurgia, si impegna a versare all'universita' medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di professore di ruolo da istituire a tale uopo a norma degli articoli 63 e 100 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592: a) L. 5.000.000 (cinquemilioni) pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo di un professore universitario di ruolo; b) L. 1.000.000 (un milione), pari al 20% del contributo di cui alla lettera a), per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possono eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 6, nonche' per rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria.

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore facolta' di ingegneria di Padova-art. 2

Art. 2. I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati all'Universita' di Padova in unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore facolta' di ingegneria di Padova-art. 3

Art. 3. Qualora il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti, per il trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera a) del precedente art. 1 - sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di professore di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato - l'Associazione fra industriali triveneti si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e conseguentemente ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera b) dello stesso art. 1. Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e previdenza a favore dei professori universitari, l'Associazione fra industriali triveneti per il potenziamento dell'istruzione tecnica universitaria si impegna altresi' ad adeguare proporzionalmente, ed in corrispondenza, l'aliquota del 20% indicata nell'art. 1, lettera b). L'aumento dei contributi suindicati avra' effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore facolta' di ingegneria di Padova-art. 4

Art. 4. L'Universita' di Padova, per quanto convenuto nei precedenti articoli, e' tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di siderurgia. L'Universita' di Padova versera' altresi' annualmente allo Stato con l'esonero da ogni altro obbligo e responsabilita', la somma prevista dal precedente art. 1, comma b), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3, secondo comma.

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore facolta' di ingegneria di Padova-art. 5

Art. 5. La presente convenzione ha la durata di anni venti dalla decorrenza della nomina del primo titolare della cattedra di siderurgia e si riterra' tacitamente rinnovata di vent'anni in venti anni, qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno un anno prima della sua scadenza.

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore facolta' di ingegneria di Padova-art. 6

Art. 6. La presente convenzione si intende decaduta: a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5; b) se vengano a cessare in tutto o in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento, i contributi in essa previsti; c) se non vengano aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3. Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di professore di ruolo si intendera' senz'altro soppresso ed il relativo titolare cessera' immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilita' che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle vigenti leggi in materia di obbligazioni. La presente convenzione, stipulata nell'interesse dell'Universita' di Padova, sara' registrata in esenzione di tasse e di bollo, ai sensi dell'[art. 45 della legge 24 luglio 1962; n. 1073](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1073~art45). Il presente atto, che consta di numero cinque facciate e righe ventidue della sesta, escluse le firme, dattiloscritto da persona di mia fiducia, viene pubblicato mediante lettura datane, presenti i testi, ai comparenti, che lo approvano perche' conforme alla loro volonta', e lo sottoscrivono unitamente ai testimoni ed a me ufficiale rogante. Il rettore dell'Universita' di Padova Guido FERRO Il legale rappresentante dell'Associazione fra industriali triveneti per il potenziamento dell'istruzione tecnica universitaria Ernesto GRESELE Sergio dott. BRUZZO, teste Giovanni dott. ORGANO, teste Pier G. FABBRI COLABICH, ufficiale rogante Registrato a Padova, addi' 4 giugno 1968 al n. 1503-1, modello 71/ME - Privati - Imposta esente. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione SCAGLIA

Convenzione-Convenzioni aggiuntive

Repertorio n. 1259 Convenzione aggiuntiva per la istituzione di un posto di professore di ruolo presso la facolta' di Ingegneria della Universita' di Padova per l'insegnamento della "Siderurgia e fonderia". Con riferimento alla convenzione stipulata in data 3 giugno 1968, rep. n. 1254, fra l'Universita' degli studi di Padova, nella persona del suo rettore pro-tempore prof. mg. Guido Ferro, nato a Este (Padova) l'11 novembre 1898, e l'Associazione fra gli industriali triveneti per il potenziamento dell'istruzione tecnica universitaria, con sede in Vicenza, nella persona del suo rappresentante legale mg. Ernesto Gresele, nato a Padova il 4 marzo 1889; Visto che le competenti autorita' accademiche, e precisamente il consiglio della facolta' di ingegneria nell'adunanza del 25 maggio 1968, il senato accademico nell'adunanza del 4 giugno 1968 ed il consiglio di amministrazione universitario nell'adunanza del 12 giugno 1968, hanno approvato che l'insegnamento di cui all'istituenda cattedra assuma la piu' esatta dizione di "siderurgia e fonderia"; Considerato appunto che il vigente statuto universitario prevede tale insegnamento sotto la succitata dizione; Cio' premesso fra l'Universita' degli studi di Padova e l'Associazione fra gli industriali triveneti per il potenziamento della istruzione tecnica universitaria, con sede in Vicenza, legalmente rappresentate dalle persone medesime firmatarie della convenzione di cui sopra, si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1. Fermi restando gli articoli di cui alla convenzione 3 giugno 1968, rep. n. 1254, a rogito del direttore amministrativo dell'Universita' di Padova dott. Pier G. Fabbri Colabich, registrata in data 4 giugno 1968 al n. 1503, mod. 7 Atti privati dell'ufficio registro di Padova, fermi restando altresi' tutti gli impegni assunti con detta convenzione, viene stabilito che la istituzione di un posto convenzionato di professore di ruolo presso la facolta' di ingegneria dell'Universita' di Padova e' destinato all'insegnamento della "Siderurgia e fonderia". La presente convenzione, stipulata nell'interesse dell'universita' di Padova, sara' registrata in esenzione di tasse e di bollo, ai sensi dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073. Il presente atto, che consta di un foglio bollato scritto su una facciata e righe venti della seconda, escluse le firme, dattiloscritto da persona di mia fiducia, viene pubblicato mediante lettura datane ai comparenti, che lo approvano, perche' conforme alla loro volonta' e lo sottoscrivono unitamente a me ufficiale rogante, rinunciando le parti alla presenza dei testi. Padova, addi' 17 giugno 1968 Il rettore dell'Universita' di Padova Guido FERRO Il legale rappresentante dell'Associazione fra industriali triveneti per il potenziamento dell'istruzione tecnica universitaria Ernesto GRESELE Pier G. FABBRI COLABICH, ufficiale rogante Registrato a Padova, addi' 18 giugno 1968 al n. 1652, modello 71/ME - Privati - Imposta esente. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione SCAGLIA Repertorio n. 1267 Convenzione aggiuntiva per la istituzione di un posto di professore di ruolo presso la facolta' di Ingegneria della Universita' di Padova riservato all'insegnamento della "Siderurgia e fonderia". Con riferimento alla convenzione 3 giugno 1968, repertorio n. 1254, e alla convenzione aggiuntiva 17 giugno 1968, repertorio n. 1259, stipulate fra l'Universita' degli studi di Padova, nella persona del suo rettore pro-tempore prof. mg. Guido Ferro, nato a Este (Padova) l'11 novembre 1898, e l'Associazione fra gli industriali triveneti per il potenziamento dell'istruzione tecnica universitaria, con sede in Vicenza, nella persona del suo legale rappresentante mg. Ernesto Gresele, nato a Padova il 4 marzo 1889, per l'istituzione di un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di "Siderurgia e fonderia", presso la facolta' di ingegneria dell'Universita' di Padova; Vista la lettera del Ministero della pubblica istruzione del 19 settembre 1968, protocollo n. 6430, con cui viene richiesta una garanzia fideiussoria da parte di un istituto bancario ovvero di un istituto di assicurazione, a garanzia dell'impegno ventennale per il finanziamento del posto di ruolo suddetto; Le parti contraenti: Universita', degli studi di Padova e Associazione fra gli industriali triveneti per il potenziamento dell'istruzione tecnica universitaria con sede in Vicenza, legalmente rappresentate dalle persone sopracitate e firmatarie della convenzione principale e della convenzione aggiuntiva; Fermi restando gli articoli di cui alla convenzione 3 giugno 1968, repertorio n. 1254, a rogito del direttore amministrativo dell'Universita' di Padova dott. Pier G. Fabbri Colabich, registrata in data 4 giugno 1968 al n. 1503 mod. 7 - Atti privati dell'ufficio registro di Padova, e quanto previsto dalla convenzione aggiuntiva 17 giugno 1968, repertorio n. 1259, a rogito dello stesso direttore amministrativo dell'Universita' degli studi di Padova, registrata in data 18 giugno 1968 al n. 1652 mod. 71/meAtti privati dell'ufficio registro di Padova, per l'istituzione di un posto convenzionato di professore di ruolo presso la facolta' di ingegneria dell'Universita' di Padova, destinato all'insegnamento della "Siderurgia e fonderia"; Convengono: "Viene a tale scopo fornita dalla S.p.a. Assicurazioni d'Italia la garanzia fideiussoria ventennale, di cui alla polizza numero 98/42/111.134 rilasciata in data 28 settembre 1968 e con scadenza 28 settembre 1988, che assicura il risarcimento dei danni diretti che derivassero dal mancato adempimento degli obblighi ed oneri assunti con le convenzioni medesime". La presente convenzione aggiuntiva, stipulata nell'interesse dell'Universita' degli studi di Padova, sara' registrata in esenzione di tasse e di bollo a sensi dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073. La presente convenzione, che consta di un foglio bollato, scritto su numero due facciate e righe otto della terza, escluse le firme, dattiloscritto da persona di mia fiducia, viene pubblicato mediante lettura datane ai comparenti, che lo approvano, perche' conforme alla loro volonta', e lo sottoscrivono, unitamente a me, ufficiale rogante, rinunciando le parti alla presenza dei testi. Padova, addi' 8 ottobre 1968 Il rettore dell'Universita' di Padova Guido FERRO Il legale rappresentante dell'Associazione fra gli industriali triveneti per il potenziamento dell'istruzione tecnica universitaria Ernesto GRESELE Pier G. FABBRI COLABICH, ufficiale rogante Registrato a Padova, addi' 4 ottobre 1968 al n. 2424/1 modello 71/ME - Privati - Imposta esente. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione SCAGLIA

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