DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1968, n. 1351
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Milano in data 30 aprile 1968 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la facolta' di medicina veterinaria dell'Universita' di Milano.
Art. 2
E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Patologia aviare" in aggiunta a quelli indicati per la facolta' di medicina veterinaria dell'Universita' di Milano nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.
Art. 3
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte; per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sara' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare, salvo eventuali responsabilita', che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.
Art. 4
I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.
SARAGAT SCAGLIA - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 gennaio 1969
Atti del Governo, registro n. 224, foglio n. 170. - GRECO
Convenzione tra l'Universita di Milano e la Camera di Commercio di Como-art. 1
Repertorio n. 365 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO Convenzione tra l'Universita' degli studi di Milano e la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como per l'istituzione di una cattedra di patologia aviare presso la facolta' di medicina veterinaria della Universita' degli studi di Milano. L'anno millenovecentosessantotto e questo giorno trenta del mese di aprile in Milano, in una sala del rettorato dell'Universita' degli studi, in via Festa del Perdono n. 7, davanti a ma dott. Mario Luzi, nato a Camerino (Macerata) l'8 novembre 1923, direttore amministrativo dell'Universita' degli studi di Milano e come tale delegato con decreto del rettore 1 luglio 1965 a ricevere, in forma pubblica amministrativa, gli atti ed i contratti che si stipulano nell'interesse dell'universita' medesima a norma dell'art. 129 del vigente regolamento universitario, ed alla presenza dei signori: prof. Carlo M. Bianchi, docente universitario; dott.ssa Leonilde Magri Bellagente, funzionario; testimoni noti ed idonei a termine di legge e da me personalmente conosciuti, si sono costituiti: Da una parte il prof. Giovanni Polvani, nato a Spoleto (Perugia) il 17 dicembre 1892, magnifico rettore e legale rappresentante dell'Universita' degli studi di Milano, via Festa del Perdono n. 7, autorizzato alla stipulazione del presente atto con delibera del consiglio di amministrazione adottata nella seduta del 21 febbraio 1968 in prosecuzione della precedente del 13 febbraio 1968; dall'altra il conte Pietro Baragiola, nato a Milano il 10 giugno 1921, presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como (piu' brevemente Camera di commercio di Como), giusta la deliberazione della giunta camerale in data 7 dicembre 1967; Premesso che lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, nell'ordinamento didattico della facolta' di medicina veterinaria comprende tra gli insegnamenti complementari quello di Patologia aviare; che l'insegnamento della Patologia aviare ha assunto notevole importanza didattico-scientifica e pratica; che la facolta' di medicina veterinaria, ravvisando la rilevanza assunta da tale insegnamento, sia ai fini didattici che della ricerca scientifica e per offrire agli studenti una piu' completa specifica cultura, ha auspicato la istituzione di una cattedra di ruolo di Patologia aviare; che la Camera di commercio di Como, allo scopo di dare impulso agli studi sulla Patologia aviare cui e' particolarmente interessata per i vantaggi di carattere sociale ed economico che detti studi arrecherebbero all'ambiente agricolo della provincia oltre che allo sviluppo scientifico-culturale nel campo della produzione avicola, e' venuta nella determinazione di assumersi l'onere del finanziamento di un posto di professore di ruolo convenzionato riservato alla cattedra di Patologia aviare; che il consiglio della facolta' di medicina veterinaria, il senato accademico ed il consiglio di amministrazione dell'Universita' degli studi di Milano hanno esaminato ed approvato, nei limiti delle rispettive competenze, la proposta per la istituzione di un posto convenzionato di professore di ruolo da assegnarsi alla cattedra di Patologia aviare; Tutto cio' premesso tra la Camera di commercio di Como, rappresentata come sopra e l'Universita' degli studi di Milano, nella persona del suo rettore, prof. Giovanni Polvani, si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1. La Camera di commercio di Como, affinche' presso la facolta' di medicina veterinaria dell'Universita' degli studi di Milano venga attuato l'insegnamento di patologia aviare, si impegna a versare all'universita' medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di professore di ruolo da istituire a tale uopo a norma degli articoli 63 e 100 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; a) L. 50.00.0 (cinquemilioni) pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, di un professore universitario di ruolo; b) L. 1.000.000 (un milione) pari al 20% del contributo di cui alla lettera a), per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 6, nonche' per rimborso dell'onere a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria.
Convenzione tra l'Universita di Milano e la Camera di Commercio di Como-art. 2
Art. 2. I contributi di cui al precedente art. 1, debbono essere versati all'Universita' degli studi di Milano in unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.
Convenzione tra l'Universita di Milano e la Camera di Commercio di Como-art. 3
Art. 3. Qualora il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera a) del precedente art. 1, sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di professore di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, la Camera di commercio di Como si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e conseguentemente ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera b) dello stesso art. 1. Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e previdenza a favore dei professori universitari, la Camera di commercio di Como si impegna, altresi', ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza, l'aliquota del 20% indicata nell'art. 1, lettera b). L'aumento dei contributi suindicati avra' effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.
Convenzione tra l'Universita di Milano e la Camera di Commercio di Como-art. 4
Art. 4. L'Universita' degli studi di Milano per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, e' tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di Patologia aviare. L'Universita' degli studi di Milano versera' altresi' annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilita', la somma prevista dal precedente art. 1, comma b), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3, comma secondo.
Convenzione tra l'Universita di Milano e la Camera di Commercio di Como-art. 5
Art. 5. La presente convenzione ha la durata di anni venti dalla decorrenza della nomina del primo titolare della cattedra di Patologia aviare e si riterra' tacitamente rinnovata di venti anni in venti anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.
Convenzione tra l'Universita di Milano e la Camera di Commercio di Como-art. 6
Art. 6. La presente convenzione si intende decaduta: a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5; b) se vengano a cessare in tutto o in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento i contributi in essa previsti; c) se non vengano aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3. Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di professore di ruolo si intendera' senz'altro soppresso ed il relativo titolare cessera' immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilita' che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle vigenti leggi in materia di obbligazioni.
Convenzione tra l'Universita di Milano e la Camera di Commercio di Como-art. 7
Art. 7. Il presente atto, essendo stipulato nell'interesse dell'Universita' degli studi di Milano, e' esente da tasse di registro e bollo, a norma delle vigenti disposizioni di legge come atto stipulato nell'interesse dello Stato. Il presente atto, scritto a macchina su carta uso bollo da persona di mia fiducia, viene pubblicato alle parti contraenti mediante lettura da me fatta a chiara ed intelligibile voce, presenti i testi, e le parti da me interpellate dichiarano essere l'atto stesso conforme alla loro volonta' ed in segno di approvazione lo firmano unitamente ai testi sopra indicati ed a me ufficiale rogante. Giovanni POLVANI - Pietro BARAGIOLA Carlo Maria BIANCHI, teste Leonilde MAGRI BELLAGENTE, teste Mario LUZI Registrato a Milano il 2 maggio 1968, al n. 2183, 71/ME, volume 25. Gratis. - Il direttore: dott. G. D'ANGELO Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione SCAGLIA
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.