DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1968, n. 1366

Type DPR
Publication 1968-10-28
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 24 febbraio 1967, n. 62, che all'art. 1 istituisce, tra l'altro, per l'anno accademico 1968-69, duecentoquaranta nuovi posti di professore universitario di ruolo destinati:

nella misura del 5 per cento (e cioe' in numero di dodici) per le esigenze delle facolta' e scuole delle universita' e degli istituti d'istruzione universitaria istituiti dopo il 31 dicembre 1965;

nella misura del 30 per cento della restante parte (e cioe' in numero di sessantanove) per il raddoppiamento delle cattedre di ruolo gia' esistenti;

nella misura del 10 per cento dopo le detrazioni di cui sopra (e cioe' in numero di sedici), per l'assegnazione alle facolta' e scuole che richiedano l'apertura del concorso per quelle discipline che siano impartite continuativamente per incarico da almeno nove anni;

per la restante parte (e cioe' in numero di centoquarantatre) per la ripartizione tra le facolta' e scuola per il normale incremento degli organici;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 704, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 148 del 12 giugno 1968, con il quale sono stati ripartiti centonovantaquattro nuovi posti di professore universitario di ruolo, dei quali centotrentanove per il normale incremento degli organici e cinquantacinque per il raddoppiamento delle cattedre di ruolo gia' esistenti, istituiti, per l'anno accademico 1968-69, dalla citata legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1968, n. 772, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 175 del 12 luglio 1968, con il quale sono stati ripartiti sei nuovi posti di professore universitario di ruolo, dei quali uno per il normale incremento degli organici e cinque per il raddoppiamento delle cattedre di ruolo gia' esistenti istituiti, per l'anno accademico 1968-69, dalla citata legge n. 62;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1968, n. 1082, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 272 del 25 ottobre 1968, con il quale sono stati ripartiti otto nuovi posti di professore universitario di ruolo, dei quali tre per il normale incremento degli organici e cinque per il raddoppiamento delle cattedre di ruolo gia' esistenti, istituiti, per l'anno accademico 1968-69, dalla predetta legge n. 62;

Considerato che la destinazione nominativa dei posti riservati al raddoppiamento delle cattedre puo' essere disposta dal Ministro per la pubblica istruzione anche se non sia formulata la richiesta da parte delle facolta' e scuole interessate, purche' ricorrano le condizioni di cui al comma secondo dell'art. 1 della citata legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Considerato che all'assegnazione dei posti (in numero di sedici) riservati all'apertura dei concorsi delle discipline impartite per incarico da almeno nove anni e dei posti (in numero di dodici) destinati alle esigenze delle facolta' e scuole delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria istituiti dopo il 31 dicembre 1965, si provvedera' con separati provvedimenti;

Ravvisata l'opportunita' di procedere alla ripartizione degli ultimi quattro posti destinati al raddoppiamento delle cattedre sovraffollate;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta:

Art. 1

Per l'anno accademico 1968-69, sono cosi' ripartiti tra le facolta' universitarie di cui appresso, gli ultimi quattro posti istituiti e riservati al raddoppiamento delle cattedre sovraffollate, per l'anno accademico medesimo, dall'art. 1 della legge 24 febbraio 1967, n. 62; Numero dei posti UNIVERSITA DI NAPOLI Facolta di agraria: per il raddoppiamento della cattedra di economia e politica agraria ................................ 1 UNIVERSITA DI ROMA Facolta di medicina e chirurgia: per il raddoppiamento della cattedra di clinica delle malattie nervose e mentali ................ 1 per il raddoppiamento della cattedra di clinica otorinolaringoiatrica ........................... 1 UNIVERSITA DI VENEZIA Facolta di economia e commercio: per il raddoppiamento della cattedra di geografia economica ....................................... 1

Art. 2

I rimanenti posti istituiti per l'anno accademico 1968-1969 saranno assegnati con separati provvedimenti.

SARAGAT SCAGLIA

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 gennaio 1969

Atti del Governo, registro n. 224, foglio n. 176. - GRECO

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