DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1968, n. 1368

Type DPR
Publication 1968-10-27
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1107 e modificato con regio decreto 2 ottobre 1940, n. 1471, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 15. - L'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche e' modificato nel senso che l'insegnamento di "Geografia ed etnografia coloniale" muta denominazione in quello di Etnologia";

Art. 43. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie sono aggiunti quelli di:

Microbiologia lattiero-casearia;

Scienza dell'alimentazione del bestiame;

Olivicoltura (semestrale);

Virologia (semestrale);

Cooperazione agricola (semestrale);

Micologia (semestrale);

Tecnica della sperimentazione in agricoltura (semestrale);

Economia dei mercati agricoli (semestrali);

Tecnologia delle conserve alimentari (semestrale);

Elettrificazione agricola (semestrale).

Nello stesso corso di laurea dopo il penultimo comma e' inserito il seguente:

"Il corso di economia e politica agraria - pur restando biennale ed unito quanto all'insegnamento - comporta per quanto riguarda l'accertamento due esami distinti uno alla fine del 3° anno di corso (Economia agraria) ed uno alla fine del 4° anno di corso (Politica agraria)".

Art. 44 , relativo alle norme sulle propedeuticita' ed esami del corso di laurea in scienze agrarie e' modificato nel senso che viene aggiunto il seguente nuovo comma:

"L'esame di chimica generale ed inorganica e quello di fisica debbono precedere quello di mineralogia e geologia".

Art. 56. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina veterinaria sono aggiunti quelli di:

Genetica animale;

Semeiotica medica e metodologia clinica veterinaria;

Fisiopatologia comparata;

Anatomia topografica.

Nello stesso articolo dopo l'elenco degli insegnamenti complementari il primo comma e' abrogato e sostituito dai seguenti:

"Gli insegnamenti biennali di "Anatomia degli animali domestici con istologia ed embriologia" e di "Fisiologia generale e speciale degli animali domestici e chimica biologica" comportano ciascuno due esami distinti che lo studente dovra' sostenere rispettivamente dopo il primo e dopo il secondo anno di corso".

Gli insegnamenti biennali di "Patologia generale ed anatomia patologica" e di "Patologia speciale e clinica medica" comportano ciascuno due esami distinti che lo studente dovra' sostenere rispettivamente dopo il terzo e dopo il quarto anno di corso".

Dopo l'art. 123 e' aggiunto il seguente nuovo articolo relativo alla istituzione del corso di perfezionamento in patologia aviare annesso alla facolta' di medicina veterinaria.

Corso di perfezionamento in patologia aviare

Art. 124. - La durata del corso e' di un anno, le materie di insegnamento sono:

Cenni di anatomia e fisiologia degli uccelli domestici;

Igiene degli allevamenti avicoli e dell'alimentazione degli uccelli domestici;

Malattie di origine nutritiva e carenziale;

Malattie infettive;

Malattie parassitarie;

Avvelenamenti;

Malattie ed eziologia indeterminata ed ereditaria;

Anatomia ed istologia patologica.

Le esercitazioni riguarderanno essenzialmente la anatomia e l'istologia patologica e la diagnosi di laboratorio delle malattie infettive parassitarie. Esse saranno integrate da sopraluoghi presso allevamenti avicoli a carattere rurale ed industriale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 27 ottobre 1968

SARAGAT

SCAGLIA

Visto, il Guardasigilli: GAVA

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 22 gennaio 1969 Atti del Governo registro n. 224, foglio n. 165 - GRECO

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1107 e modificato con regio decreto 2 ottobre 1940, n. 1471, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 15. - L'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche e' modificato nel senso che l'insegnamento di "Geografia ed etnografia coloniale" muta denominazione in quello di Etnologia"; Art. 43. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie sono aggiunti quelli di: Microbiologia lattiero-casearia; Scienza dell'alimentazione del bestiame; Olivicoltura (semestrale); Virologia (semestrale); Cooperazione agricola (semestrale); Micologia (semestrale); Tecnica della sperimentazione in agricoltura (semestrale); Economia dei mercati agricoli (semestrali); Tecnologia delle conserve alimentari (semestrale); Elettrificazione agricola (semestrale). Nello stesso corso di laurea dopo il penultimo comma e' inserito il seguente: "Il corso di economia e politica agraria - pur restando biennale ed unito quanto all'insegnamento - comporta per quanto riguarda l'accertamento due esami distinti uno alla fine del 3° anno di corso (Economia agraria) ed uno alla fine del 4° anno di corso (Politica agraria)". Art. 44, relativo alle norme sulle propedeuticita' ed esami del corso di laurea in scienze agrarie e' modificato nel senso che viene aggiunto il seguente nuovo comma: "L'esame di chimica generale ed inorganica e quello di fisica debbono precedere quello di mineralogia e geologia". Art. 56. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina veterinaria sono aggiunti quelli di: Genetica animale; Semeiotica medica e metodologia clinica veterinaria; Fisiopatologia comparata; Anatomia topografica. Nello stesso articolo dopo l'elenco degli insegnamenti complementari il primo comma e' abrogato e sostituito dai seguenti: "Gli insegnamenti biennali di "Anatomia degli animali domestici con istologia ed embriologia" e di "Fisiologia generale e speciale degli animali domestici e chimica biologica" comportano ciascuno due esami distinti che lo studente dovra' sostenere rispettivamente dopo il primo e dopo il secondo anno di corso". Gli insegnamenti biennali di "Patologia generale ed anatomia patologica" e di "Patologia speciale e clinica medica" comportano ciascuno due esami distinti che lo studente dovra' sostenere rispettivamente dopo il terzo e dopo il quarto anno di corso". Dopo l'art. 123 e' aggiunto il seguente nuovo articolo relativo alla istituzione del corso di perfezionamento in patologia aviare annesso alla facolta' di medicina veterinaria. Corso di perfezionamento in patologia aviare Art. 124. - La durata del corso e' di un anno, le materie di insegnamento sono: Cenni di anatomia e fisiologia degli uccelli domestici; Igiene degli allevamenti avicoli e dell'alimentazione degli uccelli domestici; Malattie di origine nutritiva e carenziale; Malattie infettive; Malattie parassitarie; Avvelenamenti; Malattie ed eziologia indeterminata ed ereditaria; Anatomia ed istologia patologica. Le esercitazioni riguarderanno essenzialmente la anatomia e l'istologia patologica e la diagnosi di laboratorio delle malattie infettive parassitarie. Esse saranno integrate da sopraluoghi presso allevamenti avicoli a carattere rurale ed industriale.

SARAGAT SCAGLIA

Visto, il Guardasigilli: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 gennaio 1969

Atti del Governo registro n. 224, foglio n. 165 - GRECO

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