DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1968, n. 1369

Type DPR
Publication 1968-10-28
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni;

Veduta la legge 7 febbraio 1958, n. 88;

Veduta la legge 18 marzo 1968, n. 293;

Veduta la definitiva domanda in data 1 aprile 1967 - che faceva seguito alle domande del 24 agosto 1965 e del 7 novembre 1966 - presentata dal commissario prefettizio del locale consorzio per ottenere il pareggiamento dell'Istituto superiore di educazione fisica con sede nella citta' dell'Aquila, ai sensi degli articoli 22 e 28 della citata legge n. 88;

Sentito il parere della sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Ritenuta l'opportunita' di accogliere la predetta domanda;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta:

Art. 1

E' riconosciuto l'Istituto superiore di educazione fisica dell'Aquila intendendosi l'istituto medesimo pareggiato a norma degli articoli 22 e 28 della legge 7 febbraio 1958, n. 88. Ai sensi dell'art. 3, norme transitorie, della suddetta legge 18 marzo 1968, n. 293, sono riconosciuti i corsi tenuti negli anni accademici 1965-66, 1966-67 e 1967-68. Il pareggiamento non puo' avere per effetto alcun onere finanziario a carico dello Stato.

Art. 2

E' approvato lo statuto, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro proponente, concernente l'istituzione nella citta' dell'Aquila dell'Istituto superiore pareggiato di educazione fisica, mantenuto a carico del locale consorzio per l'Istituto superiore di educazione fisica.

SARAGAT SCAGLIA

Visto, il Guardasigilli: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 gennaio 1969

Atti del Governo, registro n. 225, foglio n. 11. - GRECO

Statuto superiore di educazione fisica dell'Aquila-art. 1

Istituto superiore di educazione fisica dell'Aquila STATUTO Art. 1. E' istituito all'Aquila capoluogo un istituto superiore di educazione fisica per iniziativa del consorzio tra il comune e la provincia dell'Aquila, per la creazione ed il finanziamento dell'I.S.E.F. L'Istituto superiore di educazione fisica dell'Aquila ha lo scopo di promuovere il progresso delle scienze applicate all'E.F. e di fornire la cultura scientifica e tecnica necessaria alla preparazione e al perfezionamento professionale di coloro che intendono dedicarsi all'insegnamento dell'E.F. e agli impieghi tecnici nel campo sportivo. L'istituto ha due sezioni: una maschile ed una femminile.

Statuto superiore di educazione fisica dell'Aquila-art. 2

Art. 2. L'Istituto superiore pareggiato di educazione fisica e' di grado universitario ad ordinamento speciale. Esso e' dotato di personalita' giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, didattica e disciplinare nei limiti stabiliti dalla [legge 7 febbraio 1958, n. 88](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-02-07;88) e dalle norme di cui al testo unico della leggi sull'istruzione superiore, approvato con [regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592), e successive modificazioni. L'istituto e' sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione. Agli insegnamenti delle discipline elencate nell'art. 19 si provvedera' mediante incarichi.

Statuto superiore di educazione fisica dell'Aquila-art. 3

Art. 3. Il corso di studi dell'Istituto superiore di educazione fisica e' triennale. L'istituto provvede alla preparazione scientifica e didattica degli allievi per mezzo di corsi teorici e pratici necessari per l'addestramento individuale e per la specifica preparazione scientifica, culturale e tecnica in riferimento con le varie attivita' ginnico-sportive. Al termine degli studi gli allievi che hanno frequentato i corsi accademici e superati i relativi esami conseguono il diploma di E.F. ai sensi della [legge 7 febbraio 1958, n. 88](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-02-07;88). L'istituto puo', inoltre, conferire altri diplomi e attestati specifici a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all'art. 22.

Statuto superiore di educazione fisica dell'Aquila-art. 4

Art. 4. Il governo dell'istituto spetta alle seguenti autorita': a) il direttore; b) il consiglio di amministrazione; c) il consiglio direttivo; d) il consiglio dei professori.

Statuto superiore di educazione fisica dell'Aquila-art. 5

Art. 5. Il direttore dell'istituto e' eletto, a maggioranza di voti, dal consiglio di amministrazione, su proposta del consiglio direttivo, tra i professori universitari di ruolo che nell'istituto svolgano per incarico un insegnamento; dura in carica un triennio e puo' essere rieletto. Al direttore e' attribuita una indennita' di carica fissata dal consiglio di amministrazione.

Statuto superiore di educazione fisica dell'Aquila-art. 6

Art. 6. Il direttore: a) conferisce in nome della legge ed in virtu' dei poteri derivantigli dalla carica i diplomi e gli altri titoli conseguiti nell'istituto e ne autorizza il rilascio; b) provvede al governo generale dell'istituto e vigila sul funzionamento delle sezioni e degli uffici; c) convoca e presiede il consiglio direttivo ed il consiglio dei professori; d) da' esecuzione alle deliberazioni del consiglio di amministrazione e del consiglio direttivo e prende i provvedimenti di urgenza riferendone al consiglio di amministrazione e rispettivamente al consiglio direttivo nella prima successiva adunanza; e) esercita le attribuzioni che gli sono demandate dalle norme del presente statuto e dal regolamento interno; f) alla fine di ogni anno redige e trasmette al Ministero della pubblica istruzione una relazione riassuntiva sull'attivita' didattica e scientifica dell'istituto. In caso di assenza o di impedimento tutte le sue funzioni vengono svolte da un vice direttore, nominato dal consiglio di amministrazione, sentito il direttore dell'istituto.

Statuto superiore di educazione fisica dell'Aquila-art. 7

Art. 7. Il consiglio di amministrazione e' composto: a) dal direttore dell'istituto; b) da un rappresentante del comune dell'Aquila; c) da un rappresentante dell'amministrazione provinciale dell'Aquila; d) da un rappresentante del consorzio di finanziamento; e) da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione; f) da un rappresentante pro-tempore di ciascun ente pubblico o privato che in seguito a regolare convenzione si impegni a sovvenire l'istituto con un contributo annuo non inferiore a cinque milioni di lire; g) dal dirigente tecnico; h) da tre insegnanti eletti, nel loro seno, rispettivamente, due dai docenti delle materie del gruppo scientifico-culturale ed uno dagli insegnanti delle materie del gruppo tecnico-addestrativo che nell'istituto svolgano per incarico un insegnamento; i) dal segretario amministrativo dell'istituto che funge da segretario del consiglio ed ha voto consultivo. Il consiglio di amministrazione provvede nella prima seduta alla nomina del presidente e, nel proprio seno, del vice presidente. Tutti i membri durano in carica un triennio accademico e sono rieleggibili. Le deliberazioni sono prese a maggioranza e, in caso di parita' di voti, prevale il voto del presidente. Decadono dalla nomina quei consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre adunanze consecutive. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'istituto.

Statuto superiore di educazione fisica dell'Aquila-art. 8

Art. 8. Il consiglio di amministrazione: a) ha il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'istituto; b) delibera sul bilancio preventivo e sul rendiconto consuntivo; c) delibera sugli atti da promuovere ed esperire per la trasformazione e l'incremento del patrimonio dell'istituto; d) nomina su proposta del consiglio direttivo il dirigente tecnico; e) delibera entro il mese di luglio, su proposta del consiglio direttivo dell'istituto, sul conferimento e la conferma degli incarichi di insegnamento; f) delibera relativamente agli atti per l'applicazione dello stato giuridico e al trattamento economico del personale con l'osservanza delle norme, delle condizioni, dei limiti previsti dalle leggi e dal presente statuto; g) delibera i provvedimenti disciplinari a carico del personale; h) approva, su proposta del consiglio direttivo, il bando di concorso per l'ammissione ai corsi dell'istituto secondo il numero dei posti determinati annualmente dal Ministero della pubblica istruzione; i) nomina il medico addetto al servizio sanitario dell'istituto; l) istituisce corsi di preparazione, di aggiornamento, di perfezionamento e di specializzazione nelle varie discipline contemplate dal piano di studi in conformita' delle norme di cui al testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, nonche' corsi speciali di educazione fisica; m) delibera, su proposta del consiglio direttivo, le eventuali modifiche del presente statuto; n) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dal presente statuto. Il consiglio di amministrazione e' convocato ordinariamente due volte all'anno e straordinariamente ogni qual volta il presidente ne ravvisi la necessita' o ne sia fatta espressa richiesta da parte di almeno un terzo dei suoi componenti. L'ordine del giorno e' comunicato per iscritto ai consiglieri almeno cinque giorni prima, salvo casi d'urgenza. Per la validita' delle adunanze e' richiesto l'intervento della meta' piu' uno dei consiglieri. Le deliberazioni si intendono approvate quando abbiano ottenuto la maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente.

Statuto superiore di educazione fisica dell'Aquila-art. 9

Art. 9. Il consiglio direttivo si compone: a) del direttore, o vice direttore, che lo presiede; b) dei professori incaricati presso l'istituto che siano professori universitari di ruolo; c) del dirigente tecnico dell'istituto; d) di professori incaricati presso l'istituto eletti a maggioranza assoluta dal consiglio dei professori in numero pari a quello dei componenti di cui alla lettera b) diminuito di una unita'. Tali membri, sempreche' insegnanti presso l'istituto stesso, durano in carica per un triennio accademico e possono essere rieletti. Le funzioni di segretario sono esercitate dal segretario amministrativo dell'istituto.

Statuto superiore di educazione fisica dell'Aquila-art. 10

Art. 10. Il consiglio direttivo: a) ha il governo didattico, tecnico e disciplinare dell'istituto; b) delibera sulle norme e sui regolamenti interni per il funzionamento, l'ordinamento didattico e disciplinare dell'istituto; c) delibera sui programmi degli insegnamenti; d) delibera sulla nomina delle commissioni per gli esami di profitto e di diploma; e) propone al consiglio di amministrazione la istituzione di corsi di preparazione, aggiornamento, perfezionamento e specializzazione nelle varie discipline contemplate dal piano di studi. A tale proposito, fissa, di volta in volta, la durata, il programma e le modalita' dei corsi stessi; f) propone al consiglio di amministrazione la stampa delle eventuali pubblicazioni scientifiche e didattiche dell'istituto; g) demanda ad una ristretta commissione di educatori fisici lo studio dei problemi ginnico-sportivi al fine di rendere edotto il consiglio direttivo stesso della evoluzione della tecnica nel campo delle attivita' psicomotorie; h) propone al consiglio di amministrazione allo scadere del triennio ed entro il mese di giugno, la nomina o la conferma del dirigente tecnico; ogni anno ed entro il mese di luglio propone allo stesso consiglio di amministrazione la nomina o la conferma del personale insegnante e del personale sanitario; i) propone al consiglio di amministrazione le eventuali modifiche da apportare allo statuto limitatamente a quanto concerne il governo didattico, tecnico e disciplinare dell'istituto; l) esercita l'autorita' disciplinare sugli studenti e delibera sulle domande presentate per quanto riguarda la carriera scolastica; m) esercita le altre funzioni che gli sono demandate dal presente statuto e dal regolamento interno. Il consiglio direttivo e' convocato ordinariamente ogni tre mesi e straordinariamente tutte le volte che occorre. L'ordine del giorno e' comunicato per iscritto almeno cinque giorni prima della riunione, salvo casi di urgenza. Per la validita' delle adunanze e' richiesto l'intervento della meta' piu' uno dei consiglieri. Le deliberazioni si intendono approvate quando abbiano ottenuto la maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del presidente.

Statuto superiore di educazione fisica dell'Aquila-art. 11

Art. 11. Il consiglio dei professori si compone di lutti gli insegnanti dell'istituto ed e' convocato dal direttore dell'istituto che lo presiede. Il consiglio dei professori: a) elegge i professori che devono far parte del consiglio di amministrazione secondo quanto disposto dall'art. 7, lettera h); b) elegge i professori che devono far parte del consiglio direttivo secondo quanto disposto dall'art. 9, lettera d); c) formula proposte su argomenti riguardanti l'ordinamento didattico dell'istituto e approva l'orario delle lezioni; d) esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dal presente statuto e dal regolamento interno.

Statuto superiore di educazione fisica dell'Aquila-art. 12

Art. 12. In esecuzione delle deliberazioni adottate dal consiglio direttivo il dirigente tecnico: a) ha la direzione tecnica di tutte le attivita' del gruppo tecnico-addestrativo, ne coordina gli insegnamenti ed organizza regola le esercitazioni ginnico-sportive; b) ha la vigilanza sul funzionamento degli stabilimenti e sulle attrezzature ginnastiche e sportive dell'istituto e regola il loro impiego e funzionamento; c) esercita il controllo disciplinare sugli allievi e sul personale subalterno dell'istituto addetto alle attivita' ginnico-sportive, proponendo ai competenti organi accademici l'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari; d) provvede alla formazione ed alla speciale preparazione di gruppi rappresentativi dell'istituto in occasione di saggi, manifestazioni, incontri ginnici e sportivi, nazionali ed esteri; e) provvede all'attuazione dei programmi tecnico-addestrativi didattici per i corsi di preparazione e di perfezionamento che a norma dell'art. 1 del presente statuto sono riservati a coloro che intendono dedicarsi agli impieghi tecnici nel campo sportivo; f) organizza e presiede le esercitazioni, l'addestramento e le manifestazioni, anche in localita' fuori della sede normale dell'istituto; g) esprime parere al consiglio direttivo sulla scelta degli insegnanti e degli istruttori per le esercitazioni integrative; h) riferisce al direttore sull'andamento delle attivita' e dei servizi che rientrano nella sua competenza; gli sottopone i piani di lavoro relativi all'attivita' ginnico-sportiva e lo tiene informato sull'andamento didattico e sul grado di preparazione degli allievi relativamente al gruppo tecnico-pratico. Al dirigente tecnico sara' corrisposta una indennita' di carica a giudizio del consiglio di amministrazione. Il dirigente tecnico dura in carica tre anni e puo' essere riconfermato.

Statuto superiore di educazione fisica dell'Aquila-art. 13

Art. 13. Il segretario amministrativo sovraintende a tutti i servizi amministrativi, contabili e di segreteria, assumendone in pieno le responsabilita'. Egli inoltre e' responsabile dell'osservanza delle norme legislative e regolamentari.

Statuto superiore di educazione fisica dell'Aquila-art. 14

Art. 14. L'ammissione all'istituto si ottiene in seguito a concorso per titoli ed esami per il numero dei posti determinati annualmente dal Ministero della pubblica istruzione.

Statuto superiore di educazione fisica dell'Aquila-art. 15

Art. 15. Il bando di concorso, da emanarsi annualmente entro il mese di giugno, indica il numero dei posti messi a concorso per i giovani di ambo i sessi e stabilisce i limiti di eta', di statura e le modalita' delle prove di esame e le altre prove relative all'ammissione. Per essere ammessi al concorso i candidati debbono, inoltre, possedere un titolo di istruzione media di secondo grado valido per l'immatricolazione ai corsi di laurea universitaria o di diploma di licenza degli istituti tecnici femminili. Non sono ammessi al concorso coloro che dal titolo di studio prodotto per l'ammissione risultino esonerati dalla prova di educazione fisica e coloro che risultino riformati o rivedibili per il servizio militare.

Statuto superiore di educazione fisica dell'Aquila-art. 16

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