DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 1968, n. 1383

Type DPR
Publication 1968-06-03
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, concernente l'esecuzione del trattato di pace tra l'Italia e le Nazioni alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1956, n. 841, concernente l'esecuzione dei capitoli V e X della convenzione sul regolamento delle questioni derivanti dalla guerra e dall'occupazione della Germania, firmata a Bonn il 26 maggio 1952, nonche' della Carta della commissione arbitrate sui beni, diritti ed interessi in Germania annessa alla convenzione medesima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263, concernente l'esecuzione dello accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania per il regolamento di alcune questioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario con scambi di note, concluso a Bonn il 2 giugno 1961;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania per il regolamento di questioni patrimoniali, economiche e finanziarie connesse alla seconda guerra mondiale, con scambi di note, concluso a Bonn il 19 ottobre 1967, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'art. 8 dell'accordo stesso.

Art. 2

All'onere di lire 450 milioni derivante dall'applicazione dell'accordo si fara' fronte con le disponibilita' del capitolo 3442 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1968, concernente la concessione di indennizzi e di contributi per danni di guerra.

Art. 3

I Ministri per gli affari esteri, per le finanze e per il tesoro provvederanno, per la parte di rispettiva competenza, all'attuazione di quanto previsto nel predetto accordo.

SARAGAT MORO - FANFANI - PRETI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 gennaio 1969

Atti del Governo, registro n. 224, foglio n. 172. - GRECO

Accordo

Accordo fra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica italiana per il regolamento di questioni patrimoniali, economiche e finanziarie connesse alla seconda guerra mondiale. LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA nello spirito di cordiale amicizia gia' manifestatosi in occasione di altri accordi italo-germanici di carattere patrimoniale, economico e finanziario, hanno convenuto quanto segue: PARTE I Esonero dei cittadini italiani dagli oneri di perequazione germanici Articolo 1 (1) Agli effetti dell'imposta per gli aiuti immediati (Soforthilfeabgabe) e dell'imposta sul patrimonio (Vermogensabgabe) la Repubblica federale di Germania concedera' alle persone che alla data del 21 giugno 1948 possedevano la cittadinanza italiana lo stesso trattamento spettante in materia agli appartenenti alla nazione piu' favorita. Tale trattamento sara' concesso anche: a) alle societa', associazioni di persone e unioni di beni (Korperschaften, Personenvereinigungen und Vermogensmassen) costituite in conformita' al diritto italiano e tassabili come tali secondo il diritto germanico; b) alle societa' costituite in conformita' al diritto germanico e tassabili come tali secondo detto diritto nelle quali, sia alla data del 21 giugno 1948 che alla data dell'8 maggio 1945, i cittadini italiani, le societa', le associazioni di persone e le unioni di beni italiane di cui sopra avevano una partecipazione diretta o attraverso altre societa' nella misura minima necessaria per il trattamento preferenziale della nazione piu' favorita. (2) A cittadini italiani con contemporanea cittadinanza germanica si applichera' il comma (1) del presente articolo solo se essi possiedano gli stessi requisiti, in base ai quali gli appartenenti alla nazione piu' favorita con contemporanea cittadinanza germanica sono trattati in via preferenziale in materia di imposta sul patrimonio (Vermogensabgabe). (3) Le decisioni in materia di interpretazione delle disposizioni da applicarsi ai sensi dei comma (1) e (2) del presente articolo spetteranno solo alle autorita' amministrative ed ai tribunali competenti ai sensi della legislazione germanica sugli oneri di perequazione. (4) Con le disposizioni di cui ai comma (1), (2) e (3) del presente articolo sono regolate, nei confronti dei cittadini italiani, tutte le questioni riguardanti l'applicazione dell'articolo 6 del capitolo decimo della convenzione di regolamento delle questioni sorte dalla guerra e dall'occupazione nel testo del protocollo del 23 ottobre 1954. PARTE II Danni di guerra subiti da cittadini italiani nella Repubblica federale di Germania e da cittadini germanici nella Repubblica italiana Articolo 2 (1) I cittadini italiani per i danni di guerra di cui alla legge germanica d'accertamento (Feststellungsgesetz) ed alla legge germanica sugli oneri di perequazione (Lastenausgleichgesetz) da essi subiti nella Repubblica federale di Germania, godranno dello stesso trattamento del quale godono i cittadini germanici. Dalla data di entrata in vigore del presente accordo i benefici derivanti dall'applicazione delle leggi germaniche in materia di danni di guerra avranno la precedenza sui benefici previsti per gli stessi danni dalle disposizioni della legge italiana. (2) Le relative domande, nella misura in cui cio' non sia gia' avvenuto, dovranno essere presentate ai servizi competenti della amministrazione germanica di perequazione (Ausgleichsverwaltung). Le domande gia' pervenute ai servizi italiani, o che vi perverranno, saranno da questi inoltrate all'ufficio federale di perequazione (Bundesausgleichsamt) indicando se un indennizzo e di quale importo e per quale danno sia gia' stato pagato in conformita' alla legge italiana. (3) Qualora prima dell'entrata in vigore del presente accordo fosse gia' stato pagato un indennizzo od un anticipo da parte italiana, detti pagamenti non saranno soggetti a recupero, essi saranno computati sull'indennizzo che, in conformita' alla legge germanica, sara' corrisposto per il medesimo danno. Qualora per un determinato danno fossero gia' stati effettuati pagamenti da ambedue gli Stati, sara' mantenuto valido l'indennizzo pagato per primo. In tali casi e' in facolta' della amministrazione dello Stato che ha pagato per ultimo un indennizzo, di richiedere la restituzione dell'importo pagato in piu', sempre che le proprie disposizioni di legge lo permettano; non si fara' luogo a quanto sopra nel caso in cui l'altro Stato avesse gia' computato lo indennizzo pagato per ultimo. (4) I pagamenti che potranno essere effettuati a titolo integrativo dal Governo italiano ai propri cittadini dopo l'entrata in vigore del presente accordo non saranno computati dalle autorita' germaniche ai fini della liquidazione degli indennizzi da concedersi da parte germanica. Articolo 3 (1) Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente accordo, la Repubblica italiana mettera' a disposizione della Repubblica federale di Germania la somma di quattrocentocinquanta milioni di lire italiane per indennizzare le persone fisiche e giuridiche germaniche, i cui beni, situati in territorio italiano, furono distrutti o danneggiati dagli eventi bellici durante la seconda guerra mondiale. La Repubblica federale di Germania ripartira' detto importo fra gli aventi diritto secondo le modalita' ed i criteri che riterra' idonei. Alcuni principi sono indicati in uno scambio di lettere allegato al presente accordo. (2) Le domande degli aventi diritto, gia' pervenute ai servizi italiani o che vi perverranno, saranno da questi inoltrate all'ufficio federale di perequazione (Bundesausgleichsamt) anche nel caso in cui dette domande fossero gia' state definite in conformita' alla legge italiana. All'atto del loro invio sara' indicato se siano gia' stati pagati indennizzi o anticipi e di quale importo e per quali danni. Detti pagamenti non saranno soggetti a ricupero ma saranno computati sull'indennizzo che sara' corrisposto in conformita' alla legge germanica. PARTE III Questioni riguardanti edifici e terreni Articolo 4 (1) Le societa' a responsabilita' limitata "San Paolo" e "Cabul", con sede in Roma, che si trovano sotto il patronato della Repubblica federale di Germania in conseguenza di provvedimenti connessi alle vicende della seconda guerra mondiale, saranno sciolte non oltre sei mesi dalla firma del presente accordo; il complesso immobiliare scolastico con il relativo terreno ed i valori patrimoniali conseguenti allo scioglimento saranno trasferiti all'Istituto culturale germanico "Deutscher Schulverein" di Roma. (2) Allo scopo di agevolare al massimo dette operazioni, la Repubblica italiana accordera' l'esenzione dalle imposte dirette connesse oppure conseguenti alla liquidazione e scioglimento delle due societa' nonche' l'esenzione dalle imposte indirette sui trasferimenti riguardanti gli atti relativi alle operazioni stesse. (3) Gli accertamenti non ancora definiti in materia di imposte dirette riguardanti i singoli esercizi delle due societa' saranno definiti prima del loro scioglimento mediante adesione delle societa' stesse, previe le opportune revisioni che l'amministrazione finanziaria italiana potra' accordare in uno spirito di equa moderazione avendo riguardo alla natura ed alle finalita' culturali delle due societa' e riconoscendo applicabile l'articolo 248 del vigente testo unico sulle imposte dirette. Articolo 5 (1) La Repubblica federale di Germania trasferira', a titolo di permuta con gli edifici e i terreni di cui al comma (2), in proprieta' alla Repubblica italiana, gli edifici ed i terreni di sua proprieta', siti in Berlino nella Tiergartenstrasse 21 a, 22, 23, angolo Hildebrandtstrasse 1/3, angolo Graf-Spee-Strasse 1, 3, 5 e 7, che si trovano gia' in possesso della Repubblica italiana. (2) La Repubblica italiana trasferira' a sua volta in proprieta' alla Repubblica federale di Germania gli edifici ed i terreni di sua proprieta', siti in Berlino nella Matthakirchstrasse 9/11, Margaretenstrasse 20 e Viktoriastrasse 36. L'immissione in possesso dovra' avvenire entro tre mesi dalla firma del presente accordo. PARTE IV Disposizioni finali Articolo 6 (1) Nell'ambito delle possibilita' offerte dalle disposizioni di diritto interno i servizi competenti dei due Stati contraenti si presteranno reciproca diretta assistenza nella misura necessaria all'esecuzione del presente accordo. (2) I servizi centrali italiani e germanici, in caso di bisogno, si metteranno in diretto contatto a proposito di domande presentate dai danneggiati e, qualora necessario, discuteranno in comune le questioni che possono dar luogo a dubbi. Articolo 7 Il presente accordo vale anche per il Land Berlino, a meno che entro tre mesi dall'entrata in vigore dello accordo stesso, il Governo della Repubblica federale di Germania non faccia al Governo della Repubblica italiana una comunicazione contraria. Articolo 8 Il presente accordo entrera' in vigore un mese dopo che i Governi dei due Stati contraenti si saranno reciprocamente comunicati l'avvenuto adempimento di quanto previsto dalla rispettiva legislazione interna per l'entrata in vigore dell'accordo. Tuttavia le disposizioni dell'art. 4 e dell'art. 5 comma (2) seconda frase avranno effetto dalla data della firma del presente accordo. FATTO a Bonn, il 19 ottobre 1967 in quattro originali in lingua italiana ed in lingua tedesca; i testi nelle due lingue faranno ugualmente fede. Per la Repubblica federale di germania LAHR - SEIDLER Per la Repubblica italiana BRACCESI - E. CARLI

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