DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1968, n. 1390
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Camerino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959, n. 1388, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1962, n. 1392, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1968, n. 902, con il quale fu istituito presso la suddetta universita' il corso di laurea in matematica;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in data 8 novembre 1967 tra l'Universita' di Camerino e l'amministrazione provinciale di Macerata intesa a facilitare il funzionamento del corso di laurea in matematica istituito presso la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Universita' di Camerino, mediante il finanziamento di tre posti di professore di ruolo e il finanziamento degli incarichi sia interni che esterni necessari per il suddetto corso di laurea.
Art. 2
Sono istituiti, ai sensi dell'art. 63, secondo comma, e dell'art. 100, secondo comma, del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, tre posti di professore di ruolo da destinare ad insegnamenti fondamentali del corso di laurea predetto dell'Universita' di Camerino.
Art. 3
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, i posti di cui al precedente articolo saranno senz'altro soppressi con la conseguente cessazione dal servizio dei titolari, salvo eventuali responsabilita' che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.
Art. 4
I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione delle entrate al capitolo e all'articolo del bilancio dello Stato propri dell'esercizio nel quale saranno nominati i titolari dei posti ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.
SARAGAT SCAGLIA - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 gennaio 1969
Atti del Governo, registro n. 225, foglio n. 6 - GRECO
Convenzione istituzione tre posti di professore facolta' scienze matematiche Camerino-art. 1
Repertorio n. 111 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO Convenzione per l'istituzione di tre posti di professore di ruolo e per il concorso alle spese relative agli incarichi di insegnamento del nuovo corso di laurea di matematica (indirizzo didattico) della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DELLA LEGGE L'anno 1967, addi' dotto del mese di novembre, alle ore diciassette, in comune di e citta' di Camerino, in una sala del rettorato dell'Universita' degli studi di Camerino, davanti a me dott. Francesco Stumpo, nato a Scigliano (Cosenza) il 28 giugno 1932, domiciliato a Camerino, nella mia qualita' di direttore amministrativo dell'Universita' degli studi di Camerino abilitato a ricevere ed a rogare gli atti e contratti in forma pubblica amministrativa per conto dell'universita' stessa, in virtu' ed ai sensi dell'art. 129 del regolamento generale universitario approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674 e delegato con decreto rettorale n. 1 del 3 novembre 1964, registrato a pagina 68 del volume 3° della raccolta dei decreti rettorali, alla presenza continua dei signori: rag. Iginio Sagratella, nato il 15 novembre 1926 a Camerino e residente a Camerino, funzionario dell'Universita' di Camerino; dott. Giuseppe Nobili, nato a Camerino il 24 agosto 1938 e residente a Camerino, funzionario dell'Universita' di Camerino, testi riconosciuti idonei ai sensi di legge ed a me personalmente noti, sono comparsi Da una parte Il prof. Fulvio Crosara, nato a Ravenna il 25 settembre 1915, rettore dell'Universita' degli studi di Camerino, il quale agisce come legale rappresentante dell'ateneo, autorizzato alla stipulazione della presente convenzione con deliberazione del consiglio di amministrazione in data 27 ottobre 1967, il cui verbale in estratto per copia autentica si allega al presente atto sotto la lettera D e dall'altra l'avv. Azzolino Pazzaglia, nato a Colmurano (Macerata) il 9 novembre 1921, il quale interviene al presente atto nella sua qualita' di presidente della giunta provinciale di Macerata, autorizzato alla stipulazione della presente convenzione con deliberazione del consiglio provinciale in data 23 settembre 1967, approvata dalla giunta provinciale amministrativa nella seduta del 3 ottobre 1967, i cui verbali in copia autentica si allegano al presente atto sotto le lettere E e F. Premesso che il Ministero della pubblica Istruzione, in riferimento alla richiesta di istituzione del corso di laurea in matematica (indirizzo didattico) avanzata dalle autorita' accademiche della Universita' degli studi di Camerino, ha fatto presente, con nota n. 65 del 19 gennaio 1967 che in copia autentica si allega al presente atto sotto la lettera A, la necessita' che le autorita' locali interessate si impegnino con propri contributi per il finanziamento di parte della spesa occorrente per l'istituzione ed il funzionamento del suddetto corso di laurea e, piu' precisamente, tra l'altro, per il finanziamento necessario per l'istituzione di tre posti di professore di ruolo convenzionati nonche' per le spese riguardanti gli incarichi di insegnamento, fino alla concorrenza di cinquanta milioni di lire sulla spesa globale occorrente per il suddetto corso di laurea; che il consiglio dell'amministrazione provinciale di Macerata, nell'intento di potenziare l'Universita' degli studi di Camerino ha deliberato di fornire per un ventennio la somma di cui sopra per le spese e per l'istituzione dei posti sopra menzionati (allegato E); che la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, il senato accademico ed il consiglio di amministrazione della Universita' degli studi di Camerino hanno espresso, rispettivamente, nelle adunanze del 26 ottobre 1967, del 27 ottobre 1967, del 27 ottobre 1967, parere favorevole alla stipulazione di una apposita convenzione con la provincia di Macerata concernente il finanziamento necessario per l'istituzione di tre posti di professore di ruolo, nonche' per le spese riguardanti gli incarichi di insegnamento, tutti relativi all'istituendo corso di laurea in matematica (indirizzo didattico), fino alla concorrenza di cinquanta milioni di lire sulla spesa globale occorrente per il suddetto corso di laurea (allegati B, C e D); che e' in corso la modifica dello statuto dell'Universita' degli studi di Camerino con l'aggiunta delle norme relative all'istituendo corso di laurea in matematica (indirizzo didattico). Tutto cio' premesso detti signori con le rispettive qualifiche convengono e stipulano quanto appresso: Art. 1. L'avv. Azzolino Pazzaglia, presidente del consiglio provinciale di Macerata e in rappresentanza del medesimo promette e si obbliga a corrispondere annualmente all'Universita' degli studi di Camerino a decorrere dalla data di approvazione e per tutta la durata della presente convenzione la somma di L. 50.000.000 (cinquantamilioni).
Convenzione istituzione tre posti di professore facolta' scienze matematiche Camerino-art. 2
Art. 2. Il contributo di cui all'articolo precedente viene destinato: a) al finanziamento di tre posti di professore di ruolo che vengono istituiti presso la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Universita' degli studi di Camerino per il corso di laurea in matematica (indirizzo didattico) ai sensi dell'art. 63, secondo comma, e dell'art. 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione universitaria, approvato con [regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592) e da destinare ad insegnamenti fondamentali del corso predetto quali verranno a tempo debito designati nelle forme dovute. In relazione alle esigenze dell'attivita' didattica e scientifica del corso di laurea in matematica (indirizzo didattico) ciascun posto di professore, nel momento in cui si rendera', per qualsiasi motivo, vacante, potra' essere destinato ad un insegnamento fondamentale del corso stesso eventualmente diverso da quello al quale in un primo tempo e' stato assegnato; b) al finanziamento di quegli incarichi sia "esterni" che "interni", che nelle forme di legge si rendera' necessario conferire annualmente per lo svolgimento degli insegnamenti non coperti con posti di ruolo.
Convenzione istituzione tre posti di professore facolta' scienze matematiche Camerino-art. 3
Art. 3. In conseguenza di quanto previsto al precedente art. 2, la somma di L. 50.000.000 (cinquantamilioni), di cui all'art. 1 viene cosi' ripartita: a) L. 18.000.000 (diciottomilioni) - pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, di tre professori universitari di ruolo - per la spesa relativa ai posti di cui al precedente art. 2, lettera a); b) L. 20.000.000 (ventimilioni), per le spese relative agli incarichi di cui al precedente art. 2, lettera b), computate sulla base del costo medio per trattamento economico di attivita'; c) L. 12.000.000 (dodicimilioni) al fine di costituire un fondo per far fronte al maggior costo medio sia dei professori universitari di ruolo derivante dalla copertura dei posti convenzionati mediante trasferimento di professori di ruolo in servizio presso altra sede, sia dei professori di ruolo predetti e dei professori incaricati derivante da miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato. Nelle cifre indicate al precedente comma, lettere a) e b) e' compreso l'importo per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possono eventualmente spettare ai titolari dei cennati posti di professore di ruolo ed agli incaricati "esterni" nei casi previsti dalle vigenti disposizioni ovvero nella ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 9, nonche' per il rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria. L'importo di cui al precedente comma e' computato sulla base del venti per cento del costo medio del trattamento economico di attivita' spettante ai titolari dei posti di ruolo di cui sopra ed agli incaricati "esterni". Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e previdenza a favore dei professori universitari sia di ruolo che incaricati "esterni", l'aliquota del venti per cento di cui al precedente comma sara' proporzionalmente ed in corrispondenza adeguata con imputazione al fondo di cui al punto c) del primo comma del presente articolo.
Convenzione istituzione tre posti di professore facolta' scienze matematiche Camerino-art. 4
Art. 4. Ad eventuali futuri miglioramenti economici e di carriera disposti dallo Stato a favore dei professori di ruolo e degli incaricati di insegnamento e ad eventuali futuri piu' favorevoli trattamenti di quiescenza e previdenza disposti per gli stessi si fara' fronte oltreche' con il fondo di cui al primo comma, lettera c) del precedente articolo, con le economie che si realizzeranno in dipendenza della decorrenza dei versamenti fissati dall'art. 1, avuto riguardo alla istituzione graduale del corso di laurea. Tali economie saranno accantonate e vincolate per i fini di cui al presente articolo.
Convenzione istituzione tre posti di professore facolta' scienze matematiche Camerino-art. 5
Art. 5. L'Universita' degli studi di Camerino, in persona del suo rappresentante, come sopra costituito, dichiara di accettare, come con il presente atto accetta, l'impegno e le obbligazioni assunte dall'avv. Azzolino Pazzaglia nella sua qualifica di rappresentanza.
Convenzione istituzione tre posti di professore facolta' scienze matematiche Camerino-art. 6
Art. 6. L'Universita' degli studi di Camerino, per parte sua, si impegna ed obbliga a versare annualmente allo Stato, a decorrere dalla data di nomina dei rispettivi titolari, l'ammontare complessivo degli emolumenti tutti dovuti dallo Stato stesso sia ai professori titolari dei posti di ruolo di cui all'art. 2, lettera a), della presente convenzione che ai professori incaricati "esterni" ed "interni", compresi i relativi oneri fiscali e l'ammontare delle ritenute che sullo stipendio dei predetti titolari dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro. L'Universita' degli studi di Camerino s'impegna ed obbliga altresi' a versare annualmente allo Stato con esonero da ogni altro obbligo e responsabilita', l'importo corrispondente al venti per cento del costo medio del trattamento economico spettante ai titolari dei posti di ruolo ed agli incaricati "esterni", per la copertura degli oneri previsti dai commi secondo e quarto del precedente art. 3. Le somme dovute allo Stato dall'Universita' degli studi di Camerino a norma del presente articolo verranno fatte affluire ai capitoli ed agli articoli propri dell'esercizio nel quale saranno nominati i titolari degli istituendi posti di professore ed i docenti incaricati ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.
Convenzione istituzione tre posti di professore facolta' scienze matematiche Camerino-art. 7
Art. 7. Alle esigenze amministrative, tecniche e di servizio del corso di laurea in matematica si provvede con personale di ruolo di segreteria, tecnico ed ausiliario di cui l'Universita' di Camerino risulta attualmente dotata.
Convenzione istituzione tre posti di professore facolta' scienze matematiche Camerino-art. 8
Art. 8. La presente convenzione avra' la durata di anni 20 (venti) a decorrere dalla data del decreto del Presidente della Repubblica che l'approvera' e si intendera' rinnovata di ventennio in ventennio salvo che non intervenga una formale disdetta almeno un anno prima della scadenza.
Convenzione istituzione tre posti di professore facolta' scienze matematiche Camerino-art. 9
Art. 9. La presente convenzione si intende decaduta: a) qualora venga disdetta ai sensi dell'art. 8; b) se vengono a cessare in tutto o in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento, i contributi in essa previsti; c) nel caso in cui non risultino sufficienti i contributi predetti, tenuto conto degli accantonamenti di cui agli articoli 3, primo comma, lettera c) e 4, e l'ente finanziatore non integri adeguatamente il proprio contributo. Al verificarsi di una delle anzidette condizioni i posti di professore di ruolo si intenderanno senz'altro soppressi ed i relativi titolari cesseranno immediatamente dal servizio. Cesseranno inoltre dal servizio i professori incaricati sia "esterni" che "interni". Sono fatte salve le eventuali responsabilita' che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.
Convenzione istituzione tre posti di professore facolta' scienze matematiche Camerino-art. 10
Art. 10. La presente convenzione e' stipulata nell'interesse dell'Universita' degli studi di Camerino equiparata allo Stato a tutti gli effetti tributari ai sensi dell'[art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1073~art45), e sara' registrata in esenzione dalla tassa di registro, a norma dell'[art. 94 della legge 30 dicembre 1923, n. 3269](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1923-12-30;3269~art94). Richiesto io ufficiale rogante ho ricevuto il presente atto scritto da persona di mia fiducia e da me letto in continua presenza dei testimoni ai signori comparenti, i quali, a mia interpellanza lo hanno dichiarato conforme alle volonta' loro ed a quelle degli enti che rispettivamente rappresentano e lo sottoscrivono nelle forme di legge, assieme ai testimoni ed a me, funzionario delegato a ricevere gli atti ed i contratti in forma pubblica amministrativa per conto della Universita' degli studi di Camerino. Omessa la lettura degli allegati per espressa e concorde volonta' delle parti. L'atto consta di fogli tre di carta bollata scritti su facciate undici e parte della dodicesima. F.to: Azzolino PAZZAGLIA " Fulvio CROSARA " Iginio SAGRATELLA, teste " Giuseppe NOBILI, teste " Francesco STUMPO, ufficiale rogante Registrato a Camerino il 16 novembre 1967 al n. 747 - Vol. 133 Mod. 1 - Esatte: L. 8000. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione SCAGLIA
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