DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1968, n. 1404
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto della libera Universita' degli studi de l'Aquila approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964, n. 921 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1965, n. 1516, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Veduta la convenzione stipulata in data 7 dicembre 1967 tra la libera Universita' de L'Aquila e il locale consorzio volontario universitario, intesa al finanziamento di un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di fisica terrestre presso la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in L'Aquila in data 7 dicembre 1967 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali della libera Universita' degli studi de L'Aquila.
Art. 2
E' istituito ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di fisica terrestre in aggiunta a quelli indicati per la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali della suddetta universita' dell'Aquila nella tabella A) annessa allo statuto della stessa universita'.
Art. 3
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sara' senza altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare, salvo eventuali responsabilita', che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.
SARAGAT SCAGLIA - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 febbraio 1969
Atti del Governo, registro n. 225, foglio n. 26. - GRECO
Convenzione per l'istituzione di un posto di professore facolta' scienze matematiche Aquila-art. 1
Repert. n. 50399 - Fascic. n. 8393 Convenzione per l'istituzione di un posto di ruolo di professore destinato all'insegnamento di fisica terrestre presso la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Universita' degli studi de L'Aquila. REPUBBLICA ITALIANA L'anno millenovecentosessantasette, il giorno sette del mese di dicembre a L'Aquila, in una sala del rettorato della Universita' degli studi de L'Aquila, nel palazzo universitario, piazza dell'Annunziata; 7 dicembre 1967 Innanzi a me avv. Domenico Trecco, notaio de L'Aquila, iscritto nel ruolo del collegio notarile de L'Aquila, senza l'assistenza dei testimoni per espressa e concorde rinuncia delle parti con il mio consenso, Sono presenti i signori Pontieri prof. dott. Ernesto, nato a Nocera Terinese il 4 settembre 1896 e domiciliato in L'Aquila, docente universitario, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualita' di rettore della libera Universita' degli studi de L'Aquila, nell'interesse di quest'ultima, a questo atto autorizzato dal consiglio di amministrazione della libera Universita' degli studi de L'Aquila con deliberazione n. 23 in data 28 giugno 1967 che, in estratto autentico da me fatto in data odierna, si allega al presente atto sotto la lettera "A"; De Rubeis dott. Tullio, nato a Prata d'Ansidonia il 17 aprile 1908, impiegato, domiciliato a L'Aquila, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualita' di presidente del consorzio volontario per la libera Universita' degli studi de L'Aquila, nell'esclusivo interesse di quest'ultimo, a questo atto autorizzato con deliberazione dell'assemblea consorziale n. 8 in data 23 novembre 1967 che, in copia autentica da me fatta in data odierna, si allega al presente atto sotto la lettera "B". Le parti, delle cui identita' personali ed enunciate qualifiche io notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto col quale: Premesso che lo statuto dell'Universita' degli studi de L'Aquila comprende, tra gli insegnamenti per il conseguimento della laurea in fisica, quello della fisica terrestre; che detto insegnamento viene ricoperto da alcuni anni con il conferimento di apposito incarico; che l'Universita' de L'Aquila ha una considerevole attrezzatura scientifica per la fisica terrestre attualmente inutilizzata; che il consiglio della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali presso la quale l'insegnamento verra' impartito ed il Senato accademico della Universita' degli studi de L'Aquila, nelle sedute rispettivamente del 10 novembre 1966 e del 16 dicembre 1966, hanno esaminato ed approvato, ciascuno nell'ambito della propria competenza, la proposta per l'istituzione mediante convenzione di un posto di ruolo destinato all'insegnamento della fisica terrestre; che il consiglio di amministrazione dell'Universita' degli studi de L'Aquila, con deliberazione in data 28 giugno 1967, sopra citata ed allegato "A" al presente atto, ha deliberato l'istituzione della cattedra anzidetta; che l'assemblea del consorzio volontario per la libera Universita' degli studi de L'Aquila, con deliberazione in data 23 novembre 1967 sopra citata ed allegato "B" al presente atto, ha deliberato il finanziamento della cattedra suddetta; tutto cio' premesso e considerato come parte integrante del presente atto, si stipula e conviene quanto segue: Art. 1. Presso la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Universita' degli studi de L'Aquila e' istituito un posto di ruolo di professore destinato all'insegnamento di fisica terrestre in aggiunta ai posti gia' assegnati alla facolta' stessa.
Convenzione per l'istituzione di un posto di professore facolta' scienze matematiche Aquila-art. 2
Art. 2. Il consorzio volontario per la libera Universita' degli studi de L'Aquila si obbliga a versare annualmente all'Universita' per il finanziamento ed il mantenimento del posto di professore di ruolo di cui all'art. 1, le seguenti somme: a) L. 5.000.000 (cinquemilioni), pari all'importo del costo medio base previsto per il trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, di un professore universitario di ruolo; b) L. 1.000.000 (unmilione), pari al 20% (venti per cento) del contributo di cui alla lettera a) del presente articolo, per la copertura degli oneri inerenti al trattamento di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nella ipotesi di cessazione dal servizio, conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 6.
Convenzione per l'istituzione di un posto di professore facolta' scienze matematiche Aquila-art. 3
Art. 3. Qualora il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo di importo superiore a quello indicato nella lettera a) del precedente art. 2, sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di professore di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, il consorzio si obbliga ad elevare il relativo contributo sino ad adeguarlo al nuovo costo medio e, conseguentemente, in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera b) dell'art. 2. Qualora siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri per i trattamenti di quiescenza e di previdenza a favore dei professori universitari, il consorzio si impegna ed obbliga, altresi', ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza all'aliquota del 20% (venti per cento) indicata nella stessa lettera b) dell'art. 2. L'aumento dei contributi suindicati ha effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.
Convenzione per l'istituzione di un posto di professore facolta' scienze matematiche Aquila-art. 4
Art. 4. I contributi di cui ai precedenti articoli 2 e 3 debbono essere versati in unica soluzione dal consorzio all'Universita' degli studi de L'Aquila la prima volta entro un mese dalla data di nomina del titolare del posto e le successive entro il mese di novembre di ciascun anno.
Convenzione per l'istituzione di un posto di professore facolta' scienze matematiche Aquila-art. 5
Art. 5. La presente convenzione ha la durata di anni 20 (venti) decorrenti dalla data di nomina presso l'Universita' degli studi de L'Aquila del primo titolare del posto di ruolo di professore di fisica terrestre e si intende tacitamente rinnovata di ventennio in ventennio, qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.
Convenzione per l'istituzione di un posto di professore facolta' scienze matematiche Aquila-art. 6
Art. 6. La presente convenzione si intende automaticamente decaduta: a) qualora venga disdetta ai sensi dell'art. 5; b) qualora vengano a cessare in tutto o in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento, i contributi in essa previsti; c) qualora non vengano aumentati i predetti contributi ai sensi del precedente art. 3. Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di ruolo di professore di cui alla presente convenzione si intende senz'altro soppresso ed il relativo titolare cessera' immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilita' che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento nei casi previsti dalle vigenti leggi in materia di obbligazioni.
Convenzione per l'istituzione di un posto di professore facolta' scienze matematiche Aquila-art. 7
Art. 7. La presente convenzione, che e' stipulata nell'interesse dell'Universita' degli studi de L'Aquila, equiparata allo Stato a tutti gli effetti tributari, ai sensi dell'[art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1073~art45), sara' registrata in esenzione dalla tassa di registro, a norma dell'[art. 94 della legge 30 dicembre 1923, n. 3269](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1923-12-30;3269~art94).
Convenzione per l'istituzione di un posto di professore facolta' scienze matematiche Aquila-art. 8
Art. 8. Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati dichiarando di ben conoscerli e di approvarli. Il presente atto, scritto a macchina ai sensi di legge, su sei facciate e parte della settima di due fogli, viene da me letto alle parti le quali, su mia domanda, lo approvano perche' conforme alla loro volonta' e con me notaio si sottoscrivono a norma di legge. Prof. Ernesto PONTIERI Dott. Tullio DE RUBEIS Domenico TRECCO, notaio Registrato a L'Aquila il 20 dicembre 1967, al n. 1836 - L. Esente. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione SCAGLIA
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