DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1968, n. 1406
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 5 luglio 1961, n. 570, con la quale viene istituita la scuola nazionale professionale per massofisioterapisti ciechi dell'istituto statale di istruzione professionale per ciechi, annesso all'Istituto nazionale dei ciechi "Vittorio Emanuele II" di Firenze;
Considerata la necessita' di approvare lo schema di regolamento e gli speciali programmi di studio della scuola stessa gia' adottati in via sperimentale dall'anno scolastico 1961-62 secondo le norme contenute nel presente regolamento;
Ritenuta la necessita' di procedere al riconoscimento ed al rilascio dei diplomi conseguiti nelle more della approvazione del regolamento medesimo;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per la sanita' e per il tesoro; Decreta:
Art. 1
Sono approvati il regolamento nonche' i programmi e gli orari di insegnamento della scuola nazionale professionale per massofisioterapisti ciechi dell'Istituto statale di istruzione professionale per ciechi, annesso all'Istituto nazionale dei ciechi "Vittorio Emanuele II" di Firenze, allegati al presente decreto. I diplomi conseguiti dall'anno scolastico 1961-62, secondo le norme previste dal presente regolamento, sono riconosciuti validi agli effetti della legge 5 luglio 1961, n. 570.
SARAGAT MORO - GUI - MARIOTTI COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 febbraio 1969
Atti del Governo, registro n. 225, foglio n. 25. - CARUSO
Allegato n. 7 Regolamento scuola nazionale professionale per massofisioterapisti ciechi-art. 1
ALLEGATO N. 7. Regolamento per la scuola nazionale professionale per massofisioterapisti ciechi, istituita con legge 5 luglio 1961, n. 570, nell'Istituto statale di istruzione professionale per i ciechi annesso all'Istituto nazionale dei ciechi "Vittorio Emanuele II" di Firenze. Art. 1. La Scuola nazionale professionale per massofisioterapisti ciechi, istituita con legge 5 luglio 1961, n. 570, nell'Istituto statale d'istruzione professionale per i ciechi adulti di cui ai regi decreti 1 luglio 1940, n. 1378 e 29 agosto 1941, n. 1449, annesso all'Istituto nazionale dei ciechi "Vittorio Emanuele II" di Firenze, e' riservata soltanto ai ciechi, ha lo scopo di impartire, unitamente a cultura generale per il conseguimento - al termine del 2° corso a seguito esame (art. 5) - del titolo equipollente a tutti gli effetti a licenza della Scuola tecnica maschile e professionale femminile, tutte le nozioni teoriche e pratiche necessarie per il conseguimento, al termine del triennio della scuola (art. 6), del diploma di massofisioterapia.
Allegato n. 7 Regolamento scuola nazionale professionale per massofisioterapisti ciechi-art. 2
Art. 2. Il medico insegnante delle materie professionali cura come direttore didattico professionale in collaborazione col preside l'andamento generale della preparazione teorica e pratica professionale degli allievi.
Allegato n. 7 Regolamento scuola nazionale professionale per massofisioterapisti ciechi-art. 3
Art. 3. La scuola e' riservata di regola agli alunni interni, convittori dell'istituto nazionale dei ciechi. La direzione della scuola consente altresi' l'ammissione di alunni ciechi non convittori dell'Istituto nazionale dei ciechi, in possesso dei requisiti richiesti.
Allegato n. 7 Regolamento scuola nazionale professionale per massofisioterapisti ciechi-art. 4
Art. 4. La scuola ha corsi triennali distinti maschili e femminili ad inizio contemporaneo.
Allegato n. 7 Regolamento scuola nazionale professionale per massofisioterapisti ciechi-art. 5
Art. 5. Il numero degli iscritti per corso e' fissato annualmente dal consiglio di amministrazione secondo le esigenze didattiche, comunque non superiore a quanto prescrive l'[art. 31 del regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1941-08-29;1449~art31).
Allegato n. 7 Regolamento scuola nazionale professionale per massofisioterapisti ciechi-art. 6
Art. 6. Per l'ammissione sono necessari i seguenti requisiti, oltre quelli di carattere generale per l'ammissione all'Istituto nazionale dei ciechi: a) aver compiuto 18 anni di eta' e non oltrepassato i 37 alla data 1 ottobre dell'anno d'inizio del corso; b) avere la cittadinanza italiana; c) essere in possesso almeno della licenza di scuola media inferiore o di avviamento professionale; d) avere pratica e agile conoscenza dei metodi di scrittura e lettura Braille; e) essere esente da imperfezioni fisiche oltre la cecita', da iperidrosi e sudori fetidi, avere corporatura proporzionata, aspetto gradevole e distinto, mani agili e idonee, orientamento e deambulazione disinvolti; f) essere di sana e robusta costituzione, di perfetto stato mentale, di indole calma.
Allegato n. 7 Regolamento scuola nazionale professionale per massofisioterapisti ciechi-art. 7
Art. 7. Gli aspiranti alla scuola devono fare domanda in carta legale entro il 30 aprile di ogni anno alla presidenza dell'Istituto statale d'istruzione professionale per i ciechi di Firenze, allegando i seguenti documenti: 1) questionario medico-oculistico su modulo chiesto allo istituto; 2) questionario informativo anch'esso su modulo chiesto all'istituto; 3) impegno della famiglia anch'esso su modulo chiesto allo istituto; 4) stato di famiglia; 5) certificato di nascita in carta legale; 6) certificato di cittadinanza italiana; 7) certificato di rivaccinazione; 8) certificato medico, debitamente legalizzato, di sana e robusta costituzione fisica e di perfetto stato mentale; 9) certificato, debitamente legalizzato, di medico tisiologico attestante che l'interessato non presenta nessun segno clinico, batteriologico o radiologico di T.B.C.; 10) certificato, debitamente legalizzato, di analisi pertinente a lue, diabete, nefrite; 11) certificato di buona condotta, in data non anteriore a tre mesi; 12) certificato penale generale in carta legale, in data non anteriore a tre mesi; 13) diploma originale o certificato in bollo di conseguita licenza almeno di scuola di avviamento o di scuola media.
Allegato n. 7 Regolamento scuola nazionale professionale per massofisioterapisti ciechi-art. 8
Art. 8. Gli alunni ammessi al corso sono sottoposti alle regolamentari visite mediche dai sanitari dell'istituto nazionale per la permanenza o meno in istituto, in particolare controllando l'eventuale esistenza di condizioni patologiche o comunque tali da pregiudicare il pieno esercizio professionale.
Allegato n. 7 Regolamento scuola nazionale professionale per massofisioterapisti ciechi-art. 9
Art. 9. L'esonero totale permanente che i sanitari dell'istituto nazionale dovessero prescrivere dalle lezioni di educazione fisica per motivi che pregiudichino le esigenze della professione, esclude dalla frequenza del corso.
Allegato n. 7 Regolamento scuola nazionale professionale per massofisioterapisti ciechi-art. 10
Art. 10. L'ammissione e' per esami e si compie in base a graduatoria dedotta esclusivamente dalle votazioni assegnate negli accertamenti medici e nelle prove culturali cui gli ammittendi devono partecipare, senza esclusione alcuna. In caso di parita' precede nell'ordine chi abbia riportato votazione migliore presso la sottocommissione medico-attitudinale e nelle votazioni generali presso la sottocommissione per gli esami di cultura, con preminenza della prova scritta di italiano.
Allegato n. 7 Regolamento scuola nazionale professionale per massofisioterapisti ciechi-art. 11
Art. 11. La commissione per gli accertamenti medici e culturali coi quali si forma una graduatoria per l'ammissione alla scuola e' presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione dell'istituto o da suo delegato ed e' formata dal preside, dal direttore didattico professionale, dal vice preside, da due sanitari (medico e oculista) dell'istituto nazionale, dall'insegnante tecnico professionale del corso, dagli insegnanti di cultura generale, di materie scientifiche e dall'insegnante di cultura tisiologica. La commissione e' distinta in due sottocommissioni: 1) la sottocommissione per gli accertamenti medico-psicoestetici, il cui giudizio con punteggio inferiore a 18/30 e' eliminatorio rispetto al proseguimento degli esami; 2) la sottocommissione per gli accertamenti culturali, di cui, a sua volta, il giudizio con punteggio inferiore a 18/30 per la prova scritta o 18/30 per il colloquio, e' eliminatorio dalla graduatoria. La commissione domanda quindi ad una sua rappresentanza formata dal presidente o suo delegato, dal preside, dal vice preside, dal direttore didattico professionale per la sottocommissione medica, da un membro della sottocommissione culturale, la formazione della graduatoria generale coi giudizi e punteggi espressi dalle due sottocommissioni.
Allegato n. 7 Regolamento scuola nazionale professionale per massofisioterapisti ciechi-art. 12
Art. 12. Gli esami di cultura comprendono: A) composizione scritta in italiano in caratteri Braille su argomenti attinenti a esperienze di vita nella scuola, nella famiglia, nella societa'. B) colloquio: italiano - lettura da testo in Braille scelto dalla commissione e successiva esposizione, con assaggi di analisi logica e grammaticale; Storia - principali avvenimenti politici, economici, sociali in Europa in genere, in Italia in ispecie, dalla pace di Aquisgrana (1748) ad oggi; Geografia - profilo fisico, etnico, politico, economico della Italia e dell'Europa; Matematica - quesiti di aritmetica e geometria sulla base dei programmi delle scuole secondarie inferiori; Lingua straniera - lettura di testo in Braille scelto dalla commissione, saggi di traduzione e di conversazione.
Allegato n. 7 Regolamento scuola nazionale professionale per massofisioterapisti ciechi-art. 13
Art. 13. Gli alunni, indipendentemente da studi precedentemente seguiti anche se superiori, devono frequentare le lezioni e le esercitazioni di tutti gli insegnamenti culturali e professionali del primo biennio.
Allegato n. 7 Regolamento scuola nazionale professionale per massofisioterapisti ciechi-art. 14
Art. 14. Chi negli esami delle materie culturali e di quelle professionali al termine del primo corso non consegue l'idoneita', e chi al termine del secondo corso non supera gli esami o di licenza del biennio o di idoneita' al terzo corso, e' ammesso a ripetere il corso che va ripetuto integralmente. Il candidato consegue la licenza del biennio, il cui titolo e' equipollente a tutti gli effetti a licenza di Scuola tecnica o di Scuola professionale femminile, solo se negli esami di licenza e in quelli di idoneita' a terzo corso abbia riportato l'approvazione. Nel titolo della licenza devono essere riportati i voti degli esami di idoneita' al terzo corso, affinche' il titolo di licenza risulti qualificato nella specializzazione.
Allegato n. 7 Regolamento scuola nazionale professionale per massofisioterapisti ciechi-art. 15
Art. 15. Chi per ragioni di salute deve interrompere i corsi, e' ammesso - previo accertamento medico disposto dalla presidenza - a ripetere nel corso successivo di sezione, rimanendo iscritto entro il numero stabilito degli iscritti al corso.
Allegato n. 7 Regolamento scuola nazionale professionale per massofisioterapisti ciechi-art. 16
Art. 16. Per le tasse di iscrizione, frequenza, esami, diploma valgono le disposizioni di cui all'[art. 33 del regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1941-08-29;1449~art33) e [legge 9 luglio 1954, n. 645](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1954-07-09;645).
Allegato n. 7 Regolamento scuola nazionale professionale per massofisioterapisti ciechi-art. 17
Art. 17. Per tutto cio' che concerne gli alunni come convittori, vige nei loro riguardi il regolamento dell'Istituto nazionale dei ciechi di Firenze, presso il quale e' l'Istituto statale di istruzione professionale dei ciechi.
Allegato n. 7 Regolamento scuola nazionale professionale per massofisioterapisti ciechi-art. 18
Art. 18. Le materie obbligatorie sono: A) di cultura generale: Religione; Cultura generale (italiano, storia, geografia, educazione civica e tiflologica); Matematica e contabilita' ed elementi di economia; Scienze; Lingua straniera; Dattilografia in nero e Braille e scrittura; Educazione fisica; Educazione alla vita di relazione. B) di cultura tecnica: I corso: Elementi di anatomia e fisiologia; Elementi di igiene; Esercitazioni pratiche su scheletro, plastici e corpo; Massaggio: parte generale; II corso: Elementi di patologia medica e soccorsi di urgenza; Elementi di patologia chirurgica e traumatologia; Etica professionale; Legislazione sanitaria; Massoterapia e ginnastica medica; Nozioni di terapia fisica; Fisioterapia ed elementi di kinesiologia e di kinesiterapia attivi.
Allegato n. 7 Regolamento scuola nazionale professionale per massofisioterapisti ciechi-art. 19
Art. 19. Partizione oraria dell'insegnamento: 1° C. 2° C. Prove A) Religione........................... 1 1 - Cultura generale.................... 3 3 s.o. Educazione civica e tiflologica..... 1 - o. Matematica, contabilita ed elementi di economia........................ 2 2 s.o. Scienze............................. 2 2 o. Lingua straniera.................... 2 2 s.o. Dattilograf. in nero e Braille e scrittura.......................... 2 2 g. Educazione fisica................... 2 2 - Educazione alla vita di relazione... 1 1 - B) Elementi di anatomia e fisiologia... 6 - Elementi di patologia medica e soc- corsi d'urgenza.................... - 3 Elementi di patologia chirurgica e traumatologica..................... - 3 Elementi di igiene.................. 2 - Etica professionale................. - 1 Legislazione sanitaria.............. - 1 Esercitazioni su scheletro, plastici e corpo............................ 2 - Massaggio: parte generale........... 9 - Massaggio locale e ginnastica medica. - 8 Nozioni di terapia fisica........... - 2 Fisioterapia ed elementi di kinesio- logia e di kinesiterapia attivi.... - 5 --------------------------- Totale generale... 35 38 Note: 1) Assegnazione degli insegnanti: Religione: all'insegnante dell'istituto professionale; Cultura generale, educazione civica e tiflologica, etica professionale e legislazione sanitaria: per la sezione maschile, all'insegnante di cultura generale della scuola tecnica, per la sezione femminile, all'insegnante di cultura generale della scuola professionale femminile; Matematica, contabilita' ed elementi di economia: ad insegnanti dell'istituto professionale; Scienze: ad insegnante dell'istituto professionale; Lingua straniera: ad insegnante incaricato; Dattilografia in nero e Braille e scrittura: ai due insegnanti di materia delle rispettive sezioni dell'istituto professionale; Educazione fisica: ai due insegnanti di materia delle rispettive sezioni dell'istituto professionale; Educazione alla vita di relazione: all'insegnante dello Istituto professionale; Anatomia e fisiologia, esercitazioni su scheletro plastici e corpo, patologia medica e soccorsi d'urgenza, patologia chirurgica e traumatologia, nozioni di terapia fisica: a due medici incaricati; Igiene, massaggio generale, massaggio locale e ginnastica medica, fisioterapia ed elementi di kinesiologia e kinesiterapia attivi: ai due insegnanti tecnico professionali delle due sezioni della scuola di massofisioterapia. 2) Esami: Per le materie di cultura tecnico-professionale (lettera B) gli esami di idoneita' al 2° e 3° corso si svolgono con una prova scritta su argomento del programma delle materie tecniche e con prova orale interessante tutte le materie tecniche del 1° e del 2° corso.
Allegato n. 7 Regolamento scuola nazionale professionale per massofisioterapisti ciechi-art. 20
Art. 20. Nella scuola nazionale professionale per massofisioterapisti ciechi gli esami si attuano in unica sessione al termine delle lezioni, e sono soltanto per allievi della scuola.
Allegato n. 7 Regolamento scuola nazionale professionale per massofisioterapisti ciechi-art. 21
Art. 21. Al termine del primo corso, previo giudizio e votazione di scrutinio finale gli allievi sono ammessi o no - in questo caso con motivazione scritta - agli esami di idoneita' la cui commissione presieduta dal preside, e' distinta: a) in sottocommissione tecnico-professionale formata dai docenti del corso e dai due sanitari (medico e oculista) dello istituto nazionale cui e' affidata l'azione periodica di controllo sanitario e di orientamento professionale degli alunni nelle scuole annesse all'istituto; b) in sottocommissione culturale formata dai docenti del corso.
Allegato n. 7 Regolamento scuola nazionale professionale per massofisioterapisti ciechi-art. 22
Art. 22. La preparazione fisioterapica si inizia con l'inizio del secondo anno, in aggiunta a quella di massoterapia.
Allegato n. 7 Regolamento scuola nazionale professionale per massofisioterapisti ciechi-art. 23
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