DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1968, n. 1408
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 o modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 46 (gia' 45), relativo alla facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, l'ultimo comma e' abrogato e sostituito dai seguenti: "Sono titoli di ammissione ai vari corsi di laurea della facolta' il diploma di maturita' classica e di maturita' scientifica, ed i diplomi degli istituti tecnici industriali, nautici, agrari, e per geometri, e, limitatamente ai corsi per le lauree in scienze biologiche, in scienze naturali e in chimica, il diploma degli istituti tecnici femminili. La facolta' impartisce anche gli insegnamenti del biennio propedeutico d'ingegneria. Titoli di ammissione al biennio propedeutico per le lauree in ingegneria sono il diploma di maturita' classica e scientifica, ed i diplomi degli istituti tecnici industriali, nautici e per geometri. Art. 47 (gia' 46), relativo al corso di laurea in chimica, il secondo comma e' abrogato. Nello stesso corso di laurea (indirizzo organico-biologico) sono aggiunti gli insegnamenti complementari di: Chimica analitica strumentale; Chimica delle sostanze organiche naturali. Nello stesso corso di laurea (indirizzo inorganico-chimico-fisico) sono aggiunti gli insegnamenti complementari di: Chimica analitica strumentale; Cristallografia. Dopo l'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica, il 2° ed il 3° comma sono abrogati e sostituiti dal seguente: "Ciascuno dei tre insegnamenti di "Istituzioni di matematiche", di "Esercitazioni di matematiche" e di "Fisica sperimentale" importa due distinti esami annuali. L'esame relativo al primo corso deve precedere quello relativo al secondo". Art. 48 (gia' 47), relativo al corso di laurea in fisica e' modificato come segue: Il primo comma e' abrogato. Dopo l'ottavo comma e' aggiunto il seguente: "I docenti delle discipline fisiche potranno attraverso opportuni colloqui, orientare la scelta dello studente". L'elenco degli insegnamenti complementari dell'indirizzo generale per il quarto anno dello stesso corso di laurea e' abrogato e sostituito dal seguente: 4. Un corso scelto tra i seguenti: Algebra, Algebra superiore, Analisi funzionale, Analisi numerica, Analisi superiore, Astrofisica, Astronomia, Calcolo delle probabilita', Chimica fisica, Chimica teorica, Cibernetica e Teoria dell'informazione, Elettronica, Fisica dei neutroni, Fisica dello stato solido, Fisica dei plasmi, Fisica delle particelle elementari, Fisica matematica, Fisica nucleare, Geometria superiore, Istituzioni di analisi superiore, Istituzioni di fisica matematica, Istituzioni di fisica nucleare, Istituzioni di geometria superiore, Logica matematica, Matematiche superiori, Meccanica analitica, Meccanica quantistica, Meccanica statistica, Onde elettromagnetiche, Ottica, Ottica elettronica, Radioattivita', Relativita', Spettroscopia, Termodinamica, Teoria e applicazione delle macchine calcolatrici, Teoria quantistica dei campi, Topologia". Dopo l'elenco degli insegnamenti del quarto anno indirizzo applicativo il secondo ed il terzo comma sono abrogati e sostituiti dai seguenti: L'esame di "Meccanica razionale" deve precedere l'esame di "Istituzioni di fisica teorica". Gli esami di "Struttura della materia", "Istituzioni di fisica teorica", "Metodi matematici della fisica" devono precedere l'esame di "fisica teorica". Art. 49 (gia' 48), relativo al corso di laurea in Matematica, e' modificato nel senso che il primo comma e' abrogato; e l'insegnamento complementare di "Metodi matematici della fisica" dal primo gruppo passa a far parte del secondo gruppo. Art. 50 (gia' 49), relativo al corso di laurea in scienze naturali, e' modificato come segue: Il secondo comma e' stato abrogato. All'elenco degli insegnamenti complementari del predetto corso di laurea sono aggiunti quelli di: 35) Entomologia; 36) Citologia animale; 37) Embriologia; 38) Istologia patologica. Dopo l'elenco degli insegnamenti complementari il primo comma e' abrogato e sostituito dai seguenti: Ciascuno dei due insegnamenti biennali di "Botanica" e di "Zoologia" comprende tanto la parte generale quanto quella sistematica e comporta due distinti esami annuali, uno alla fine del primo anno di corso ed uno alla fine del secondo anno. L'insegnamento biennale di "Fisiologia generale" comporta due distinti esami annuali, uno alla fine del primo anno di corso ed uno alla fine del secondo anno. Art. 51 (gia' 50), relativo al corso di laurea di scienze biologiche, e' modificato come segue: Il secondo comma e' abrogato. All'elenco degli insegnamenti complementari del predetto corso di laurea sono aggiunti quelli di: 34) Entomologia; 35) Micologia medica; 36) Fisiopatologia vegetale; 37) Citologia animale; 38) Embriologia; 39) Istologia patologica. Dopo l'elenco degli insegnamenti complementari il primo comma e' abrogato e sostituito dai seguenti: Ciascuno dei due insegnamenti biennali di "Botanica" e di "Zoologia" comprende tanto la parte generale quanto quella sistematica e comporta due distinti esami annuali, uno alla fine del primo anno di corso ed uno alla fine del secondo anno. L'insegnamento biennale di "Fisiologia generale", comporta due distinti esami annuali, uno alla fine del primo anno di corso ed uno alla fine del secondo anno. Art. 52 (gia' 51), relativo al corso di laurea in scienze geologiche, e' modificato come segue: Il secondo comma e' abrogato. Nello stesso corso di laurea le disposizioni riguardanti le propedeuticita' e gli esami sono modificate come segue: Dopo il primo comma, e con il conseguente spostamento di quelli successivi, viene inserito il seguente: L'insegnamento di "Fisica sperimentale" comporta due distinti esami annuali. L'esame di "Fisica sperimentale I" deve precedere quello di 1 Fisica sperimentale II". Il terzo comma e' modificato nel senso che all'insegnamento "Fisica sperimentale" (biennale) viene aggiunto I e II. Il quarto comma e' abrogato e sostituito dal seguente: "E' obbligatorio nel secondo biennio la frequenza (internato) per un biennio negli istituti di geologia o di paleontologia, o di mineralogia e petrografia per la preparazione di una dissertazione (tesi) sperimentale di laurea; e la frequenza (internato) per un anno nello istituto di mineralogia (per coloro che preparano la tesi in geologia e paleontologia) e di geologia o paleontologia per coloro che preparano la tesi in mineralogia e petrografia. L'ultimo comma e' abrogato e sostituito dal seguente: "Il corso di geologia comporta un gruppo di esercitazioni sul terreno". Art. 53 (gia' 52), relativo al biennio propedeutico alla ingegneria il paragrafo a) concernente i titoli di ammissione viene soppresso. Art. 54 (gia' 53), relativo alle norme generali e particolari a ciascun corso di studio, il secondo ed il terzo comma sono abrogati e sostituiti dai seguenti: "Lo studente del corso di laurea in scienze naturali non puo' essere ammesso agli esami del terzo e quarto anno se non abbia superato almeno gli esami di: istituzioni di matematiche, chimica generale ed inorganica, chimica organica, fisica. Lo studente non puo' sostenere l'esame di geologia se non ha superato quello di mineralogia. Lo studente del corso di laurea in scienze biologiche non puo' essere ammesso agli esami del 3° e 4° anno se non abbia superato almeno gli esami di: istituzioni di matematiche, fisica, chimica generale ed inorganica, chimica organica". Art. 56 (gia' 55), relativo agli esami di laurea, per la laurea in chimica, al n. 3 le parole "un colloquio orale di cultura chimica" sono sostituite dalle seguenti: "una prova di cultura chimica"; ed al n. 4 le parole "discussione sulla dissertazione e sulle prove pratiche" sono sostituite dalle seguenti: "Discussione sulla dissertazione scritta". Per la laurea in scienze naturali, il n. 3 e' abrogato e sostituito dal seguente: "3. Discussione di almeno due su tre argomenti orali, o scritti liberamente scelti in materia diversa da quella della dissertazione scritta, in modo pero' da comprendere materie biologiche e abiologiche". Per la laurea in scienze geologiche, i n. 1 e n. 2 sono abrogati e sostituiti dai seguenti: 1) Discussione della dissertazione sperimentale scritta in geologia o in paleontologia o in mineralogia o in petrografia, assegnata durante l'internato, da svolgersi nel secondo biennio di studi. 2) Discussione di una sottotesi sperimentale in geologia o paleontologia ove la dissertazione di laurea sia stata svolta in mineralogia e petrografia o viceversa.
SARAGAT SCAGLIA
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 febbraio 1969
Atti del Governo, registro n. 225, foglio n. 51. - GRECO
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