DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 novembre 1968, n. 1426

Type DPR
Publication 1968-11-02
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto lo statuto del Centro sperimentale per la cinematografia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1955, n. 516; Visto l'art. 43, primo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213; Considerata la opportunita' di modificare il predetto statuto; Sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: E' approvato il nuovo statuto del Centro sperimentale per la cinematografia nel testo allegato al presente decreto e vistato dal Ministro per il turismo e lo spettacolo.

SARAGAT MAGRI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 febbraio 1969

Atti del Governo, registro n. 225, foglio n. 62. - GRECO

Statuto del Centro sperimentale di cinematografia-art. 1

Statuto del Centro sperimentale di cinematografia Art. 1. Per lo svolgimento delle attivita' di cui alla legge 24 marzo 1942, n. 419, il Centro sperimentale di cinematografia provvede in particolare alla organizzazione ed al funzionamento: a) di corsi biennali per la formazione artistica e professionale degli elementi che concorrono alla realizzazione dell'opera cinematografica e di programma televisivo e di coloro che intendano dedicarsi allo studio dei problemi del cinema e dei mezzi di comunicazione sociale. Per ogni corso biennale l'ordinamento degli studi, che puo' prevedere anche la realizzazione di film di lungo e cortometraggio, e' deliberato dal consiglio di amministrazione su proposta del presidente del Centro; b) di corsi speciali, anche in collaborazione con Istituti italiani e stranieri aventi per scopo l'aggiornamento professionale e la specializzazione cinematografica e televisiva, nonche' lo studio di tutti i problemi inerenti alle comunicazioni sociali. La durata e i programmi di detti corsi sono deliberati dal consiglio di amministrazione su proposta del presidente. Ai corsi biennali e speciali di cui ai punti a) e b) possono accedere cittadini italiani e stranieri in base alle norme che saranno fissate dal consiglio di amministrazione su proposta del presidente del Centro; c) di una sezione studi con il compito di promuovere studi. Indagini e rilevamenti interessanti il cinema e le comunicazioni sociali, anche mediante pubblicazioni e, all'occorrenza, con la collaborazione di istituti culturali italiani e stranieri; d) di una sezione speciale di ricerche e sperimentazioni relative allo sviluppo delle tecniche cinematografiche e televisive e delle comunicazioni sociali nonche' alla loro applicazione nel settore della produzione, cosi' come in quello industriale scientifico e didattico; e) della cineteca nazionale, istituita con l'art. 33 della legge n. 958 del 29 dicembre 1949, con il compito di conservare film italiani e stranieri di valore artistico, culturale, sociologico, di incrementarne l'acquisizione nella misura piu' ampia possibile e di utilizzare i film conservati in tutte le forme idonee ad incrementare la diffusione e l'elevazione della cultura cinematografica. Il Centro sperimentale di cinematografia ha facolta' di eseguire su richiesta servizi di consulenza tecnica per conto terzi. Il Centro puo' attuare altresi' ogni altra iniziativa che rientri nelle finalita' e funzioni ad esso demandate.

Statuto del Centro sperimentale di cinematografia-art. 2

Art. 2. Sono organi del Centro: a) il presidente; b) il consiglio di amministrazione; c) il collegio dei revisori dei conti.

Statuto del Centro sperimentale di cinematografia-art. 3

Art. 3. Il presidente, scelto fra persone particolarmente qualificate sul piano culturale e professionale, e' nominato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo. Convoca e presiede il consiglio di amministrazione. Sovraintende alla gestione ed al funzionamento del Centro e vigila sulla esecuzione dei provvedimenti deliberati dal consiglio di amministrazione. In caso di urgenza ha facolta' di emanare anche provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione sottoponendoli a ratifica nella prima riunione del consiglio stesso. Egli ha la piena e legale rappresentanza del Centro. Dura in carica quattro anni e puo' essere riconfermato. Qualora nel corso del quadriennio si verifichi, per dimissioni o per qualsiasi altro motivo, una vacanza, nella carica, il presidente nominato in sostituzione dura in carica sino alla scadenza del mandato ordinario del predecessore. Al presidente spetta una indennita' annua di carica la cui misura sara' fissata dal Ministro per il turismo e lo spettacolo con apposito decreto, adottato di concerto con il Ministro per il tesoro.

Statuto del Centro sperimentale di cinematografia-art. 4

Art. 4. I componenti del consiglio di amministrazione del Centro sono nominati con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo. Il consiglio di amministrazione del Centro e' composto da: a) il presidente; b) due rappresentanti del Ministero del turismo e dello spettacolo; c) un rappresentante del Ministero del tesoro; d) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione; e) una personalita' della cultura e dell'arte; f) un esperto in materia economica; g) un esperto in sociologia o psicologia; h) due rappresentanti degli studenti di cui uno scelto fra gli ex allievi; i) un rappresentante del personale del Centro sperimentale di cinematografia. I due rappresentanti del Ministero del turismo e dello spettacolo di cui al punto b) assumono le funzioni di vice-presidenti. Il rappresentante di cui al punto e) verra' designato dalla Accademia nazionale dei Lincei. L'esperto di cui al punto f) sara' designato dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. L'esporto di sociologia e psicologia di cui al punto g) sara' designato dal Consiglio nazionale delle ricerche. I due rappresentanti degli studenti di cui al punto h) ed il rappresentante del personale di cui al punto i) saranno rispettivamente designati dagli allievi e dal personale stesso con regolari votazioni a scrutinio segreto. Il presidente puo' delegare ai due vice-presidenti precisi poteri per settori di attivita' del Centro. Ai vice-presidenti delegati spetta una indennita' annua di carica la cui misura sara' fissata dal Ministro per il turismo e lo spettacolo con apposito decreto adottato di concerto con il Ministro per il tesoro. I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati, eccezione fatta per i due rappresentanti degli studenti che debbono essere eletti ogni biennio, in coincidenza con l'inizio dell'anno scolastico. Qualora nel corso del quadriennio si verifichi per dimissioni o per qualsiasi altro motivo una vacanza fra i componenti del consiglio stesso, i nuovi consiglieri nominati in sostituzione durano in carica sino alla scadenza ordinaria prevista per i membri che sono stati sostituiti. Ai componenti del consiglio di amministrazione spetta un gettone di presenza la cui misura sara' determinata dal Ministro per il turismo e lo spettacolo con apposito decreto adottato di concerto con il Ministro per il tesoro. Le riunioni hanno luogo: a) in via ordinaria una volta al mese per l'esame della situazione contabile e degli affari in corso di gestione; b) in via straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti il consiglio di amministrazione. L'avviso di convocazione deve essere diramato a mezzo lettera raccomandata almeno cinque giorni prima della riunione a ciascun membro del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori. In caso di urgenza le convocazioni debbono essere fatte per telegramma. Le riunioni sono tenute nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. Le deliberazioni del consiglio sono assunte a maggioranza di voti e sono valide quando all'adunanza intervengono almeno sei membri; in caso di parita' prevale il voto del presidente. I revisori assistono alle adunanze del consiglio di amministrazione.

Statuto del Centro sperimentale di cinematografia-art. 5

Art. 5. Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione del Centro e della cineteca nazionale. In particolare ad esso spetta: a) deliberare il bilancio di previsione, le sue variazioni ed il conto consuntivo del Centro e della cineteca nazionale; b) nominare il direttore del Centro ed il conservatore della cineteca nazionale, con l'osservanza delle norme contenute nel regolamento organico del personale; c) approvare i programmi dei corsi ordinari e speciali ed ogni altra attivita' del Centro e provvedere, ove occorra, al conferimento degli incarichi relativi; d) deliberare i regolamenti interni dell'ente e quelli della cineteca nazionale; e) fissare i criteri per l'ammissione ai corsi del Centro e l'ordinamento degli studi dei corsi stessi; f) deliberare sui contratti che interessano il funzionamento del Centro; g) nominare e revocare il personale ai sensi dell'apposito regolamento; h) deliberare i provvedimenti a favore degli allievi; i) autorizzare l'impiego dei fondi ed in genere ogni operazione finanziaria nell'interesse del Centro stesso; l) deliberare il programma di massima dell'attivita' della cineteca; m) fissare i criteri per l'uso dei film costituenti il patrimonio della cineteca da parte dei circoli di cultura cinematografica, di enti culturali e di privati; n) nominare commissioni e gruppi di studio con particolari incarichi per i diversi settori di attivita' dell'ente. Sono sottoposte all'approvazione preventiva del Ministro per il turismo e lo spettacolo le deliberazioni che hanno per oggetto: le spese vincolanti il bilancio per piu' di un anno; le trasformazioni patrimoniali.

Statuto del Centro sperimentale di cinematografia-art. 6

Art. 6. Il collegio dei revisori dei conti e' costituito ai sensi dello [art 6 della legge 24 marzo 1942, n. 419](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1942-03-24;419~art6).

Statuto del Centro sperimentale di cinematografia-art. 7

Art. 7. Il direttore del Centro e' nominato dal consiglio di amministrazione ed e' alle dirette dipendenze del presidente. Esegue i provvedimenti deliberati dal consiglio di amministrazione e provvede, secondo le direttive del presidente e dei vice presidenti delegati, alla organizzazione ed al funzionamento dei vari corsi, degli uffici e servizi ed ha alle dipendenze il personale del Centro. E' segretario del consiglio di amministrazione.

Statuto del Centro sperimentale di cinematografia-art. 8

Art. 8. L'anno finanziario del Centro ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno solare. Entro il mese di ottobre di ogni anno sara' deliberato il bilancio preventivo per l'anno successivo ed entro il mese di marzo il bilancio consuntivo per l'esercizio decorso. Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo devono essere sottoposti per la approvazione al Ministero del turismo e dello spettacolo ed al Ministero del tesoro rispettivamente entro il mese di novembre e di aprile. Sono parimenti sottoposte all'approvazione degli stessi Ministeri le eventuali variazioni al bilancio preventivo deliberato nel corso dell'esercizio. Le relazioni del collegio dei revisori, unitamente alle deliberazioni del consiglio di amministrazione, dovranno essere inviate al Ministero del turismo e dello spettacolo ed al Ministero del tesoro a corredo del bilancio preventivo, delle relative variazioni e del conto consuntivo.

Statuto del Centro sperimentale di cinematografia-art. 9

Art. 9. Il patrimonio del Centro sperimentale di cinematografia e' costituito da beni mobili ed immobili di cui risulta essere proprietario alla data di entrata in vigore del presente statuto. Gli eventuali lasciti e donazioni di enti o di privati, gli acquisti e gli avanzi di gestione sono destinati ad incremento di patrimonio del Centro.

Statuto del Centro sperimentale di cinematografia-art. 10

Art. 10. Il servizio di cassa e di tesoreria del Centro sara' affidato mediante apposita convenzione da sottoporre all'approvazione dei Ministeri del turismo e dello spettacolo e del tesoro, ad una delle aziende di credito prescelta dal consiglio di amministrazione tra quelle indicate nell'[art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1936-03-12;375~art5), convertito, con modificazioni, nella [legge 7 marzo 1938, n. 141](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1938-03-07;141), e successive modificazioni.

Statuto del Centro sperimentale di cinematografia-art. 11

Art. 11. Il regolamento organico del personale deve essere sottoposto a norma dell'[art. 11 del decreto-legge 5 agosto 1947, n. 778](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1947-08-05;778~art11), convertito in [legge 20 ottobre 1951, n. 1349](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1951-10-20;1349), alla approvazione del Ministero del turismo e dello spettacolo di concerto con il Ministero del tesoro. Detto regolamento dovra', fra l'altro, prevedere la costituzione di apposita commissione per il personale, con funzioni consultive, di cui devono essere chiamati a far parte due rappresentanti del personale impiegatizio e due del personale salariato nominati all'inizio di ogni biennio con delibera del consiglio di amministrazione. Visto, il Ministro per il turismo e lo spettacolo MAGRI

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