DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 1968, n. 1428

Type DPR
Publication 1968-09-24
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, concernente la ratifica e l'esecuzione del trattato istitutivo della Comunita' europea dell'energia atomica;

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sull'impiego pacifico dell'energia nucleare;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, che attribuisce al Governo la competenza a definire i tipi di macchine radiogene il cui impiego puo' determinare rischi di radiazioni ionizzanti per i lavoratori e la popolazione;

Vista la legge 11 agosto 1960, n. 933, concernente la istituzione del Comitato nazionale per l'energia nucleare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, concernente modifiche e integrazioni alla citata legge 31 dicembre 1962, n. 1860;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Udito il Comitato nazionale per l'energia nucleare;

Udito il Consiglio interministeriale di coordinamento e consultazione per i problemi relativi alla sicurezza nucleare e alla protezione sanitaria delle popolazioni e dei lavoratori, di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'industria, il commercio e l'artigianato, per l'interno, per il lavoro e la previdenza sociale e per la sanita'; Decreta:

Articolo unico

Sono soggetti alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, i tipi di macchine radiogene (apparecchi generatori di radiazioni) che abbiano le seguenti caratteristiche: 1) tubi, valvole, apparecchiature e ogni altro dispositivo in genere, che accelerino particelle elementari cariche con energie: a) superiori a 20 keV; b) superiori a 5 keV ed inferiori o uguali a 20 keV, quando l'intensita' di dose di esposizione, a dispositivo comunque in funzione, sia uguale o superiore a 0,1 millirontgen per ora (o millirem per ora) a una distanza di 0,1 m da qualsiasi punto della superficie esterna del dispositivo stesso; 2) apparecchi di televisione in genere nelle condizioni normali di funzionamento, nei quali l'intensita' di dose di esposizione, a una distanza di 0,05 m da qualsiasi punto della superficie esterna dell'apparecchio, sia uguale o superiore a 0,5 millirontgen per ora.

SARAGAT LEONE - ANDREOTTI - RESTIVO - BOSCO - ZELIOLI LANZINI

Visto, il Guardasigilli: CAVA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 febbraio 1969

Atti del Governo, registro n. 225, foglio n. 60. - GRECO

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