DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1968, n. 1435

Type DPR
Publication 1968-10-14
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2035 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte avanzate dalle autorita' accademiche dell'Universita' di Modena intese all'istituzione della facolta' di economia e commercio presso l'Universita' medesima;

Vedute le convenzioni per il mantenimento della suddetta facolta', stipulata l'11 dicembre 1967 e il 16 luglio 1968 tra l'Universita' di Modena, il comune, l'amministrazione provinciale e la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Modena;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Riconosciuta la necessita' di approvare le proposte menzionate;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Sono approvate e rese esecutive le annesse convenzioni, stipulate in data 11 dicembre 1967 e 16 luglio 1968 tra l'Universita' degli studi di Modena, il comune, l'amministrazione provinciale e la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Modena, intese al finanziamento della facolta' di economia e commercio che viene istituita a norma del seguente art. 2 presso l'Universita' degli studi di Modena.

Art. 2

Presso l'Universita' degli studi di Modena e' istituita la facolta' di economia e commercio, al cui mantenimento viene provveduto con i mezzi indicati nella convenzione di cui al precedente art. 1.

Art. 3

Sono istituiti, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, cinque posti di professore di ruolo. Sono, inoltre, istituiti, ai sensi dell'art. 13-bis della legge 24 giugno 1950, n. 465, dieci posti di assistente ordinario.

Art. 4

Le attribuzioni che le vigenti disposizioni di legge e di regolamento demandano al consiglio di facolta' sono esercitate da un apposito comitato composto di cinque professori di ruolo o fuori ruolo nominati dal Ministro per la pubblica istruzione, sentita la sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione. I professori di ruolo che, in base alle vigenti disposizioni verranno a far parte della predetta facolta', saranno aggregati al comitato anzidetto. Tale comitato cessera' dalle sue funzioni allorche' alla facolta' stessa risulteranno assegnati tre professori di ruolo. In ogni caso detto comitato non potra' rimanere in carica oltre un triennio e, qualora allo scadere del triennio medesimo, non risultino assegnati alla facolta' tre professori di ruolo, il Ministro per la pubblica istruzione provvedera' alla nomina di un nuovo comitato con le stesse modalita' indicate nel primo comma del presente articolo.

Art. 5

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti suindicati e' ulteriormente modificato come dal testo annesso al presente decreto - vistato dal Ministro per la pubblica istruzione - contenente le norme relative all'ordinamento della nuova facolta'.

SARAGAT SCAGLIA - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 febbraio 1969

Atti del Governo, registro n. 225, foglio n. 58. - GRECO

Testo delle modifiche

Testo delle modifiche allo statuto dell'Universita' degli studi di Modena, relative all'istituzione della facolta' di economia e commercio. Art. 1. - E' modificato nel senso che all'elenco delle facolta' che costituiscono l'Universita' di Modena e' aggiunta la seguente: facolta' di economia e commercio. Dopo l'art. 68, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'ordinamento della facolta' di economia e commercio. Art. 69. - La facolta' di economia e commercio conferisce la laurea in economia e commercio. Art. 70. - La durata del corso degli studi per la laurea in economia e commercio e' di quattro anni. E' titolo di ammissione il diploma di maturita' classica, di maturita' scientifica, di abilitazione per i provenienti dagli istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri. Sono insegnamenti fondamentali: 1) Istituzioni di diritto privato; 2) Istituzioni di diritto pubblico; 3) Diritto commerciale (biennale); 4) Matematica generale; 5) Matematica finanziaria (biennale); 6) Statistica (biennale); 7) Economia politica (biennale); 8) Diritto del lavoro; 9) Scienza delle finanze e diritto finanziario; 10) Economia e politica agraria; 11) Politica economica e finanziaria; 12) Storia economica; 13) Geografia economica (biennale); 14) Ragioneria generale ed applicata (biennale); 15) Tecnica bancaria e professionale; 16) Tecnica industriale e commerciale; 17) Merceologia; 18) Lingua francese o spagnola (triennale); 19) Lingua inglese o tedesca (triennale). Sono insegnamenti complementari: 1) Diritto della navigazione; 2) Diritto industriale; 3) Diritto processuale civile; 4) Diritto internazionale; 5) Diritto amministrativo; 6) Demografia; 7) Legislazione bancaria; 8) Economia e finanza delle imprese di assicurazione; 9) Economia dei trasporti; 10) Tecnica del commercio internazionale; 11) Economia montana e forestale; 12) Sociologia; 13) Analisi di mercato; 14) Scienza della programmazione; 15) Economia aziendale; 16) Teoria economica. Art. 71. - Gli insegnamenti di "Diritto commerciale" e di "Geografia economica" comportano un unico esame alla fine del corso biennale; per gli altri insegnamenti biennali e' prescritto l'esame alla fine di ciascun corso annuale, dovendosi il primo corso considerare come propedeutico al secondo. L'insegnamento triennale delle lingue estere comporta per ciascuna una prova scritta ed una orale alla fine del triennio. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve avere seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in due da lui scelti fra i complementari. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione SCAGLIA

Convenzione per l'istituzione di una facolta' di economia e commercio-art. 1

Repertorio n. 388 Convenzione tra l'Universita' degli studi, il comune, l'amministrazione provinciale e la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Modena per l'istituzione di una facolta' di economia e commercio. REPUBBLICA ITALIANA Il giorno undici del mese di dicembre dell'anno millenovecentosessantasette (l'11 dicembre 1967), in Modena, nello studio del magnifico rettore dell'Universita', davanti a me, dott. proc. Alberto Fantazzini, nato a Bologna il trenta luglio millenovecentodiciannove (30 luglio 1919), direttore amministrativo della Universita' stessa, delegato a redigere e ricevere gli atti e contratti della amministrazione universitaria con decreto rettorale n. 25 del 3 febbraio 1961, a norma dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924 e dell'art. 8 delle istruzioni sull'amministrazione e contabilita' delle universita' emanate dal Ministero della pubblica istruzione con circolare n. 3391 del 30 agosto 1939 e alla presenza dei signori: dott. Antonio Gerace, nato a Catanzaro il dodici aprile millenovecentotrenta (12 aprile 1930) e domiciliato in Modena al corso Cavour, n. 40; dott. Pasqualina Mazzaracchio in Salvaterra, nata a Gonzaga (Mantova) il ventiquattro aprile millenovecentotrentasette (24 aprile 1937), e domiciliata in Modena, alla via GianMaria Barbieri, n. 2, entrambi funzionari della carriera direttiva della Universita' di Modena, testimoni noti ed idonei a termine di legge, si sono costituiti: l'Universita' degli studi di Modena, nella persona del magnifico rettore pro-tempore prof. avv. Lorenzo Spinelli, nato a Roma il tredici ottobre millenovecentoquindici (13 ottobre 1915), domiciliato per la carica presso l'universita', il quale interviene al presente atto in forza di deliberazione del consiglio di amministrazione della Universita' di Modena, in data 5 dicembre 1967, che per estratto autentico si allega al presente atto sotto la lettera a); il comune di Modena, nella persona del sindaco sig. Rubes Triva, nato a Mantova il 16 febbraio millenovecentoventuno (16 febbraio 1921), domiciliato per la carica presso il comune stesso; l'amministrazione provinciale di Modena, nella persona del presidente, sig. Sergio Rossi, nato a Carpi il diciannove febbraio millenovecentoventicinque (19 febbraio 1925), domiciliato per la carica presso l'amministrazione provinciale medesima; la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Modena, nella persona del presidente dott. Claudio Leonelli, nato a Vignola il dodici aprile millenovecentoventiquattro (12 aprile 1924), domiciliato per la carica presso la camera stessa. Essi intervenuti, tutti cittadini italiani, della identita' personale dei quali sono io ufficiale rogante personalmente certo, mi richiedono di ricevere il presente atto. Premesso che e' tradizione plurisecolare della comunita' modenese di favorire, mediante pubbliche iniziative, l'incremento degli studi universitari; che l'istituzione di una facolta' di economia e commercio risponde ad una sentita esigenza della provincia modenese; che l'Universita' di Modena considerera' con ogni favore tutta le iniziative tese a realizzare l'attuazione dei principi che verranno recepiti nelle leggi di riforma dell'ordinamento universitario ed in particolare del pieno impiego da parte dei docenti; che, il senato accademico ed il consiglio d'amministrazione della universita', ritenuto di grande interesse per l'Universita' di Modena di poter disporre di una nuova facolta' ed in particolare di una facolta' di economia e commercio, deliberavano, rispettivamente in data 8 ottobre 1964 ed in data 21 ottobre 1964 di voler istituire detta facolta', approvando le conseguenti modifiche allo statuto, nonche' il relativo piano finanziario; che su detta Istituzione esprimeva parere favorevole il Consiglio superiore della pubblica istruzione, come da comunicazione del Ministero della pubblica istruzione n. 1910 del 7 novembre 1964; che, interpellati i vari enti, la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, il comune e l'amministrazione provinciale di Modena, si dichiaravano disposti a sostenere tutta le spese previste nel piano finanziario per l'istituzione della facolta' convenzionata di economia e commercio; le parti convengono e stipulano quanto segue: Art. 1. Alle facolta' dell'Universita' degli studi di Modena, indicate nella tabella annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvata con regio decreto 31 agosto 1933, n. L 1592, e successive modificazioni, sara' aggiunta la facolta' di economia e commercio.

Convenzione per l'istituzione di una facolta' di economia e commercio-art. 2

Art. 2. Presso l'Universita' degli studi di Modena saranno istituiti ed assegnati alla facolta' di economia e commercio ai sensi dell'art. 63, comma secondo, e dell'art. 100, comma secondo del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore - approvato con [regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592), numero cinque (5) posti di professori di ruolo da destinarsi a quegli insegnamenti della facolta' stessa che verranno in un primo tempo designati nella forme dovute. In relazione alle esigenze dell'attivita' didattica e scientifica della facolta' di economia e commercio durante il periodo di validita' della presente convenzione, ciascuno posto, nel momento in cui si rendera' vacante, potra' essere assegnato ad una cattedra anche eventualmente diversa da quella a cui in un primo tempo e' stato assegnato, salvo quanto previsto dal successivo art. 9.

Convenzione per l'istituzione di una facolta' di economia e commercio-art. 3

Art. 3. Presso l'Universita' degli studi di Modena saranno istituiti ed assegnati alla facolta' di economia e commercio, ai sensi dell'art. 1 (sub-[art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1950-06-24;465~art13bis), numero dieci (10) posti di assistenti ordinari. Il trattamento giuridico ed economico, nonche' il trattamento di quiescenza dei titolari dei sopraddetti posti di assistente, sara' quello previsto dal [decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1172](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1948-05-07;1172), ratificato e modificato con la [legge 24 giugno 1950, n. 465](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1950-06-24;465), e successive modificazioni, riguardante la istituzione dei ruoli statali del personale assistente, tecnico e subalterno delle universita'.

Convenzione per l'istituzione di una facolta' di economia e commercio-art. 4

Art. 4. Allo statuto della Universita' degli studi di Modena saranno, a norma di legge, aggiunte le disposizioni relative all'ordinamento didattico della nuova facolta' di economia e commercio, secondo le proposte formulate dalle competenti autorita' accademiche.

Convenzione per l'istituzione di una facolta' di economia e commercio-art. 5

Art. 5. Alla spesa annua per il finanziamento della facolta' di economia e commercio sara' provveduto: a) con il provento delle tasse e degli altri contributi a carico degli studenti; b) con il contributo annuo della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Modena, di L. 31.821.000; c) con il contributo annuo del comune di Modena, di L. 31.821.000; d) con il contributo annuo dell'amministrazione provinciale di Modena di L. 31.821.000; e) con eventuali contributi di enti pubblici e privati.

Convenzione per l'istituzione di una facolta' di economia e commercio-art. 6

Art. 6. In coerenza a quanto sopra il signor dott. Claudio Leonelli, presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Modena in rappresentanza della medesima, promette e si obbliga a corrispondere all'Universita' di Modena e per tutta la durata della presente convenzione, la somma di L. 31.821.000. Il sig. Rubes Triva, sindaco del comune di Modena e in rappresentanza del medesimo, promette e si obbliga a corrispondere alla Universita' degli studi di Modena e per tutta la durata della presente convenzione, la somma di L. 31.821.000. Il sig. Sergio Rossi, presidente della giunta provinciale di Modena e in rappresentanza della medesima, promette e si obbliga a corrispondere annualmente alla Universita' degli studi di Modena e per tutta la durata della convenzione, la somma di L. 31.821.000. I contributi indicati nel precedente art. 5, sono destinati: a) nella misura di L. 30.000.000 al finanziamento di cinque (5) posti convenzionati di professori di ruolo; b) nella misura di L. 33.600.000 al finanziamento di dieci (10) posti convenzionati di assistenti di ruolo indicati nei su menzionati articoli 2) e 3), compreso l'onere per il trattamento di previdenza e assistenza corrispondente al 20% del trattamento economico spettante ai titolari dei posti di ruolo suddetti; c) alla retribuzione degli incarichi di insegnamento, compreso l'onere per il trattamento di previdenza e di assistenza corrispondente al 20% del trattamento economico di attivita' spettante agli incaricati esterni, nella misura di L. 31.863.000.

Convenzione per l'istituzione di una facolta' di economia e commercio-art. 7

Art. 7. Qualora il costo medio di detto personale risulti, per trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nel precedente art. 6 - sia perche' i posti convenzionati vengano ricoperti mediante trasferimento di personale di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato - gli enti sovventori si obbligano ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e, conseguentemente ed in proporzione, ad elevare anche il contributo per il trattamento di previdenza e di assistenza. Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per il trattamento di quiescenza e di previdenza a favore di detto personale, gli enti sovventori si impegnano altresi' ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza la relativa aliquota. L'aumento dei contributi suindicati avra' effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al precedente comma.

Convenzione per l'istituzione di una facolta' di economia e commercio-art. 8

Art. 8. L'Universita' degli studi di Modena, rappresentata come sopra e' detto, dichiara di accettare le superiori premesse ed obbligazioni assunte dai signori: dott. Claudio Leonelli, sig. Rubes Triva, sig. Sergio Rossi nelle rispettive qualifiche di rappresentanze.

Convenzione per l'istituzione di una facolta' di economia e commercio-art. 9

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