DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1968, n. 1436

Type DPR
Publication 1968-12-18
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto universitario di magistero pareggiato "G. Cuomo" di Salerno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1951, n. 1300 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 124, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduta la legge 8 marzo 1968, n. 199, con la quale e' stata disposta la statizzazione dell'istituto pareggiato suddetto;

Vedute le proposte avanzate dalle autorita' accademiche dell'istituto universitario anzidetto intese ad ottenere l'approvazione del nuovo statuto e l'istituzione di una facolta' di lettere e filosofia;

Veduto il decreto 6 agosto 1968, n. 17393/2, con il quale il prefetto di Salerno, ha costituito il Consorzio per lo sviluppo degli studi universitari tra il comune di Salerno e l'amministrazione provinciale e ne ha approvato lo statuto;

Veduta la convenzione stipulata in data 13 settembre 1968 tra l'Istituto universitario di magistero di Salerno ed il predetto consorzio per il mantenimento della facolta' di lettere e filosofia;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le proposte menzionate;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione, stipulata in data 13 settembre 1968 tra l'Istituto universitario di magistero di Salerno ed il Consorzio volontario per lo sviluppo degli studi universitari in Salerno intesa al finanziamento della facolta' di lettere e filosofia, che viene istituita a norma del seguente art. 2 presso l'istituto universitario stesso.

Art. 2

Presso l'Istituto universitario di magistero di Salerno, e' istituita in aggiunta alla facolta' di magistero, indicata nella legge 8 marzo 1968, n. 199, la facolta' di lettere e filosofia. La facolta' medesima e' mantenuta con i mezzi indicati nella convenzione di cui al precedente art. 1.

Art. 3

Per la suddetta facolta' di lettere e filosofia sono istituiti: a) ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, sei posti di professore di ruolo; b) ai sensi dell'art. 13-bis della legge 24 giugno 1950, n. 465, otto posti di assistente ordinario.

Art. 4

Le attribuzioni che le vigenti disposizioni di legge e di regolamento demandano al consiglio di facolta' sono esercitate da un apposito comitato composto di tre professori di ruolo e fuori ruolo nominati dal Ministro per la pubblica istruzione, sentita la sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione. I professori di ruolo che in base alle vigenti disposizioni verranno a far parte della predetta facolta', saranno aggregati al comitato anzidetto. Tale comitato cessera' dalle sue funzioni allorche' alla facolta' stessa risulteranno assegnati tre professori di ruolo. In ogni caso detto comitato non potra' rimanere in carica oltre un triennio e, qualora allo scadere del triennio medesimo, non risultino assegnati alla facolta' tre professori di ruolo, il Ministro per la pubblica istruzione provvedera' alla nomina di un nuovo comitato con le stesse modalita' indicate nel primo comma del presente articolo.

Art. 5

Lo statuto dell'Istituto universitario di magistero pareggiato "G. Cuomo" e' abrogato ed e' approvato il nuovo statuto dell'Istituto universitario statale nel testo annesso al presente decreto - vistato dal Ministro per la pubblica istruzione - e contenente le norme relativo alle facolta' di magistero e di lettere e filosofia.

SARAGAT SULLO - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 febbraio 1969

Atti del Governo, registro n. 225, foglio n. 63. - GRECO

Allegato A Statuto dell'Istituto universitario-art. 1

ALLEGATO "A" Statuto dell'Istituto universitario Art. 1. L'Istituto universitario di Salerno comprende le seguenti facolta': facolta' di magistero; facolta' di lettere e filosofia. facolta' economia e commercio. Giurisprudenza facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali ((facolta' di ingegneria.))

Allegato A Statuto dell'Istituto universitario-art. 2

Art. 2. I liberi docenti entro il mese di maggio di ciascun anno debbono presentare alla segreteria il programma del corso che intendono svolgere nell'anno accademico successivo, fornendo la prova, ove si tratti di insegnamenti di natura sperimentale o dimostrativa, di possedere o di poter disporre dei mezzi necessari. I liberi docenti debbono depositare il decreto di abilitazione e quello di conferma definitiva. Il decreto di abilitazione e quello di conferma definitiva rimangono depositati presso la segreteria fino a quando il docente non richieda di trasferire ad altro ateneo la propria abilitazione.

Allegato A Statuto dell'Istituto universitario-art. 3

Art. 3. I programmi sono esaminati tempestivamente dalla facolta' competente e classificati in due categorie, secondo che comprendano tutta la materia dei rispettivi corsi ufficiali ovvero una sola parte di essa. Sono dichiarati pareggiati, ai sensi dell'art. 60 del regolamento generale universitario, i corsi della prima categoria purche' l'orario comprenda tante ore settimanali di lezione quante sono quelle del corso ufficiale corrispondente e purche' i mezzi dimostrativi e sperimentali siano sufficienti. I liberi docenti, che per la prima volta intendano tenere il corso nell'Istituto universitario di Salerno possono presentare il loro programma fino ad un mese prima della apertura dell'anno accademico e la facolta' provvede subito alla classificazione dei corsi.

Allegato A Statuto dell'Istituto universitario-art. 4

Art. 4. Quando il libero docente intenda svolgere il suo corso in locali diversi da quelli dell'Universita' e' tenuto ad indicarli esattamente alla facolta' nell'atto stesso in cui presenta il programma per l'anno successivo e ad unire una dichiarazione della persona od ente cui il locale appartiene, che autorizzi il preside della facolta' o le persone da lui delegate ad accedere in qualsiasi momento nei locali stessi per la sorveglianza prescritta dall'art. 62 del regolamento generale universitario.

Allegato A Statuto dell'Istituto universitario-art. 5

Art. 5. Nel procedere alla classificazione dei corsi liberi il consiglio di facolta', oltre ad accertare se il programma presentato risponda come contenuto ed ampiezza alle necessita' didattiche, deve verificare, ove trattisi di materie sperimentali e dimostrative, se il libero docente disponga dei locali sufficienti ed adeguati e del materiale scientifico e didattico necessario.

Allegato A Statuto dell'Istituto universitario-art. 6

Art. 6. Lo svolgimento dei corsi annuali puo' essere articolato attraverso lezioni, esercitazioni, colloqui e ricerche. Possono essere organizzati anche corsi interdisciplinari sulla base di programmi omogenei concordati da docenti di piu' insegnamenti, assistenti, borsisti e studenti.

Allegato A Statuto dell'Istituto universitario-art. 7

Art. 7. E' costituito per ciascun corso di laurea e di diploma un comitato di studi del quale saranno chiamati a farne parte i rappresentanti dei professori ufficiali, degli assistenti, borsisti e studenti secondo le modalita' che saranno concordate fra le varie componenti universitarie.

Allegato A Statuto dell'Istituto universitario-art. 8

((Facolta' di giurisprudenza Art. 8 La facolta' di giurisprudenza conferisce la laurea in giurisprudenza e la laurea in scienze politiche.))

Allegato A Statuto dell'Istituto universitario-art. 9

Art. 9. Per il conseguimento di ciascuna delle lauree suindicate la durata del corso degli studi e' di quattro anni e il titolo di ammissione e' quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge. a) Laurea in giurisprudenza: Insegnamenti fondamentali: 1) Istituzioni di diritto privato; 2) Istituzioni di diritto romano; 3) Filosofia del diritto; 4) Storia del diritto romano; 5) Storia del diritto italiano (biennale); 6) Economia politica; 7) Scienze delle finanze e diritto finanziario; 8) Diritto costituzionale; 9) Diritto ecclesiastico; 10) Diritto romano (biennale); 11) Diritto civile (biennale); 12) Diritto commerciale; 13) Diritto del lavoro; 14) Diritto processuale civile; 15) Diritto internazionale; 16) Diritto amministrativo (biennale); 17) Diritto penale (biennale); 18) Procedura penale. Insegnamenti complementari: Antropologia criminale; Contabilita' di Stato; Demografia; Diritto aeronautico; Diritto agrario; Diritto amministrativo processuale; Diritto bancario; Diritto canonico; Diritto comune; Diritto comunitario europeo; ((diritto dell'antico Oriente mediterraneo)); Diritto dell'economia; Diritto della navigazione; Diritto della previdenza sociale; Diritto delle comunita' europee; Diritto degli enti locali; Diritto e legislazione bancaria; Diritto e politica ecclesiastica; Diritto fallimentare; Diritto industriale; Diritto internazionale privato; Diritto minerario; diritto penitenziario Diritto privato comparato; Diritto processuale amministrativo; Diritto pubblico dell'economia; Diritto pubblico comparato; Diritto pubblico regionale; Diritto regionale; Diritto scolastico italiano e comparato; Diritto tributario; Dottrina dello Stato; Giustizia costituzionale; Istituzioni di diritto pubblico; Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica; Istituzioni di diritto e di procedura penale; Legislazione del lavoro; Logica giuridica; Medicina legale e delle assicurazioni; Ordinamento delle comunita' europee; Organizzazioni internazionali; Politica economica e finanziaria; Psicologia; Psicologia del lavoro; Scienza dell'amministrazione; Sociologia; Sociologia criminale; Sociologia giuridica; Sociologia del diritto; Storia della filosofia; Storia del pensiero giuridico; Storia delle dottrine economiche; Storia delle dottrine politiche; Storia delle dottrine e delle istituzioni politiche; Storia dei sistemi normativi; Statistica; Tecnica di borsa; Tecnica delle organizzazioni dei servizi amministrativi; Tecnica e legislazione per lo sviluppo del Mezzogiorno; Teoria generale del diritto; Teoria generale del processo; Teoria dell'interpretazione. (9) (12)

Allegato A Statuto dell'Istituto universitario-art. 10

Art. 10. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in tre da lui scelti tra i complementari. ((L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta svolta su un argomento attinente ad una disciplina insegnata nella facolta' e di cui lo studente abbia superato l'esame di profitto)). (9) (12)

Allegato A Statuto dell'Istituto universitario-art. 11

b)

Laurea in scienze politiche: Art. 11. Il corso di studi comprende un biennio propedeutico e un biennio di specializzazione ordinato secondo i seguenti indirizzi: politico-internazionale; politico-economico; storico-politico. (9) ((12))

Allegato A Statuto dell'Istituto universitario-art. 12

Art. 12. ((Il biennio propedeutico comprende nove insegnamenti obbligatori. Sono obbligatori sul piano nazionale. I seguenti sei insegnamenti: 1) Istituzioni di diritto pubblico; 2) Diritto costituzionale italiano e comparato; 3) Economia politica; 4) Statistica; 5) Sociologia; 6) Storia moderna. Altri tre insegnamenti obbligatori saranno scelti dalla facolta', tra i seguenti, e indicati, anno per anno, nel manifesto degli studi: Scienza della politica; Istituzioni di diritto privato; Organizzazione internazionale; Storia delle istituzioni politiche; Storia contemporanea; Storia delle dottrine politiche; Politica economica e finanziaria; Filosofia della politica. Alcuni insegnamenti possono essere mutuati da quelli impartiti in altre facolta'. Lo studente potra' aggiungere ai nove insegnamenti del biennio propedeutico non piu' di tre insegnamenti obbligatori, del biennio di specializzazione, a seconda dell'indirizzo prescelto. Tali insegnamenti anticipati al biennio propedeutico vanno in detrazione dal numero degli insegnamenti del biennio di specializzazione.))

Allegato A Statuto dell'Istituto universitario-art. 13

Art. 13. ((Il biennio di specializzazione si svolge in base a piani di studi predisposti anno per anno dalla facolta' che stabilisce l'elenco delle materie di insegnamento per ogni indirizzo. Tale elenco non puo' comprendere piu' di quindici insegnamenti annuali. Di questi sei sono fissati come obbligatori a tutti gli studenti dell'indirizzo; gli altri saranno scelti dallo studente nello ambito dei restanti insegnamenti del suddetto elenco. Lo studente e' obbligato a frequentare i corsi e a sostenere gli esami per almeno dieci materie scelte nell'elenco stabilito dalla facolta' comprendenti gli insegnamenti obbligatori e quelli a scelta. Gli insegnamenti a scelta dello studente non possono essere anticipati al biennio propedeutico. Alcuni insegnamenti possono essere mutuati da quelli impartiti in altre facolta'. Gli insegnamenti resi obbligatori dalla facolta' per un indirizzo possono essere compresi nell'elenco a scelta per un altro indirizzo.))

Allegato A Statuto dell'Istituto universitario-art. 14

Art. 14. Sono obbligatorie per l'indirizzo politico-internazionale le seguenti discipline: 1) Economia internazionale; 2) Organizzazione internazionale; 3) Diritto internazionale; 4) Storia delle istituzioni politiche; 5) Storia dei trattati e politica internazionale; 6) Storia contemporanea. Sono obbligatorie per l'indirizzo politico-economico le seguenti discipline: 1) Politica finanziaria; 2) Statistica economica; 3) Storia economica; 4) Istituzioni di diritto privato; 5) Scienza delle finanze; 6) Matematica per economisti. Sono obbligatorie per l'indirizzo storico-politico le seguenti discipline: 1) Istituzioni di diritto privato; 2) Storia del Risorgimento; 3) Storia contemporanea; 4) Geografia politica ed economica; 5) Storia delle Istituzioni politiche; 6) Storia economica. La facolta', per predisporre anno per anno il piano degli studi, comprendente al massimo altri nove insegnamenti per ogni indirizzo, attingera' al seguente elenco: Antropologia culturale; Contabilita' dello Stato e degli enti pubblici; Contabilita' di Stato; Demografia; Diritto amministrativo; Diritto anglo-americano; Diritto commerciale; Diritto del lavoro; Diritto dell'economia; Diritto delle comunita' europee; Diritto degli enti locali; Diritto ecclesiastico; Diritto finanziario; Diritto internazionale privato; Diritto pubblico comparato; Diritto pubblico dell'economia; Diritto pubblico romano; Diritto privato comparato; Diritto regionale; Diritto tributario; Diritto scolastico italiano e comparato; Diplomazia e diritto diplomatico; Diritto e politica ecclesiastica; Econometria; Economia aziendale; Economia dei paesi in via di sviluppo; Economia dei trasporti; Economia e politica agraria; Economia e politica industriale; Economia e politica monetaria; Etnologia; Filosofia del diritto; Giustizia costituzionale Istituzioni di diritto e procedura penale; Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica; Istituzioni giuridiche comparate; Istituzioni giuridiche dell'Europa orientale; Istituzioni politiche comparate; Legislazione del lavoro; Legislazione sociale; Matematica per le scienze sociali; Metodologia della ricerca storica; Metodologia delle scienze sociali; Pianificazione ed organizzazione territoriale; Programmazione economica; Psicologia sociale; Relazioni internazionali; Ricerca operativa; Scienza dell'amministrazione; Sociologia della conoscenza; Sociologia della famiglia; Sociologia delle comunicazioni; Sociologia dell'organizzazione; Sociologia economica; Sociologia giuridica; Sociologia politica; Sociologia religiosa; Sociologia rurale e urbana; Storia antica; Storia del diritto italiano; Storia del lavoro e dell'industria; Storia dell'economia; Storia del giornalismo; Storia del pensiero sociologico; Storia dell'amministrazione pubblica; Storia della Chiesa; Storia delle dottrine economiche; Storia dei concordati; Storia dei movimenti sindacali; Storia dei partiti e movimenti politici; Storia dei rapporti fra Stato e Chiesa; Storia ed istituzione dell'Europa orientale; Storia ed istituzione dei paesi afro-asiatici; Storia e politica monetaria; Storia e politica navale; Storia del diritto penale; Storia medioevale; Storia politica e diplomatica dell'Asia orientale; ((storia sociale)) Teoria generale del diritto; Legislazione e politica meridionalistica; Teoria e politica dello sviluppo economico.

Allegato A Statuto dell'Istituto universitario-art. 15

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