DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1968, n. 1436

Type DPR
Publication 1968-12-18
Ultimo aggiornamento 2009-12-14
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto universitario di magistero pareggiato "G. Cuomo" di Salerno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1951, n. 1300 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 124, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduta la legge 8 marzo 1968, n. 199, con la quale e' stata disposta la statizzazione dell'istituto pareggiato suddetto;

Vedute le proposte avanzate dalle autorita' accademiche dell'istituto universitario anzidetto intese ad ottenere l'approvazione del nuovo statuto e l'istituzione di una facolta' di lettere e filosofia;

Veduto il decreto 6 agosto 1968, n. 17393/2, con il quale il prefetto di Salerno, ha costituito il Consorzio per lo sviluppo degli studi universitari tra il comune di Salerno e l'amministrazione provinciale e ne ha approvato lo statuto;

Veduta la convenzione stipulata in data 13 settembre 1968 tra l'Istituto universitario di magistero di Salerno ed il predetto consorzio per il mantenimento della facolta' di lettere e filosofia;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le proposte menzionate;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione, stipulata in data 13 settembre 1968 tra l'Istituto universitario di magistero di Salerno ed il Consorzio volontario per lo sviluppo degli studi universitari in Salerno intesa al finanziamento della facolta' di lettere e filosofia, che viene istituita a norma del seguente art. 2 presso l'istituto universitario stesso.

Art. 2

Presso l'Istituto universitario di magistero di Salerno, e' istituita in aggiunta alla facolta' di magistero, indicata nella legge 8 marzo 1968, n. 199, la facolta' di lettere e filosofia. La facolta' medesima e' mantenuta con i mezzi indicati nella convenzione di cui al precedente art. 1.

Art. 3

Per la suddetta facolta' di lettere e filosofia sono istituiti: a) ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, sei posti di professore di ruolo; b) ai sensi dell'art. 13-bis della legge 24 giugno 1950, n. 465, otto posti di assistente ordinario.

Art. 4

Le attribuzioni che le vigenti disposizioni di legge e di regolamento demandano al consiglio di facolta' sono esercitate da un apposito comitato composto di tre professori di ruolo e fuori ruolo nominati dal Ministro per la pubblica istruzione, sentita la sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione. I professori di ruolo che in base alle vigenti disposizioni verranno a far parte della predetta facolta', saranno aggregati al comitato anzidetto. Tale comitato cessera' dalle sue funzioni allorche' alla facolta' stessa risulteranno assegnati tre professori di ruolo. In ogni caso detto comitato non potra' rimanere in carica oltre un triennio e, qualora allo scadere del triennio medesimo, non risultino assegnati alla facolta' tre professori di ruolo, il Ministro per la pubblica istruzione provvedera' alla nomina di un nuovo comitato con le stesse modalita' indicate nel primo comma del presente articolo.

Art. 5

Lo statuto dell'Istituto universitario di magistero pareggiato "G. Cuomo" e' abrogato ed e' approvato il nuovo statuto dell'Istituto universitario statale nel testo annesso al presente decreto - vistato dal Ministro per la pubblica istruzione - e contenente le norme relativo alle facolta' di magistero e di lettere e filosofia.

SARAGAT SULLO - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 febbraio 1969

Atti del Governo, registro n. 225, foglio n. 63. - GRECO

Allegato A Statuto dell'Istituto universitario-art. 1

ALLEGATO "A" Statuto dell'Istituto universitario Art. 1. L'Istituto universitario di Salerno comprende le seguenti facolta': facolta' di magistero; facolta' di lettere e filosofia. facolta' economia e commercio. Giurisprudenza facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali ((facolta' di ingegneria.))

Allegato A Statuto dell'Istituto universitario-art. 2

Art. 2. I liberi docenti entro il mese di maggio di ciascun anno debbono presentare alla segreteria il programma del corso che intendono svolgere nell'anno accademico successivo, fornendo la prova, ove si tratti di insegnamenti di natura sperimentale o dimostrativa, di possedere o di poter disporre dei mezzi necessari. I liberi docenti debbono depositare il decreto di abilitazione e quello di conferma definitiva. Il decreto di abilitazione e quello di conferma definitiva rimangono depositati presso la segreteria fino a quando il docente non richieda di trasferire ad altro ateneo la propria abilitazione.

Allegato A Statuto dell'Istituto universitario-art. 3

Art. 3. I programmi sono esaminati tempestivamente dalla facolta' competente e classificati in due categorie, secondo che comprendano tutta la materia dei rispettivi corsi ufficiali ovvero una sola parte di essa. Sono dichiarati pareggiati, ai sensi dell'art. 60 del regolamento generale universitario, i corsi della prima categoria purche' l'orario comprenda tante ore settimanali di lezione quante sono quelle del corso ufficiale corrispondente e purche' i mezzi dimostrativi e sperimentali siano sufficienti. I liberi docenti, che per la prima volta intendano tenere il corso nell'Istituto universitario di Salerno possono presentare il loro programma fino ad un mese prima della apertura dell'anno accademico e la facolta' provvede subito alla classificazione dei corsi.

Allegato A Statuto dell'Istituto universitario-art. 4

Art. 4. Quando il libero docente intenda svolgere il suo corso in locali diversi da quelli dell'Universita' e' tenuto ad indicarli esattamente alla facolta' nell'atto stesso in cui presenta il programma per l'anno successivo e ad unire una dichiarazione della persona od ente cui il locale appartiene, che autorizzi il preside della facolta' o le persone da lui delegate ad accedere in qualsiasi momento nei locali stessi per la sorveglianza prescritta dall'art. 62 del regolamento generale universitario.

Allegato A Statuto dell'Istituto universitario-art. 5

Art. 5. Nel procedere alla classificazione dei corsi liberi il consiglio di facolta', oltre ad accertare se il programma presentato risponda come contenuto ed ampiezza alle necessita' didattiche, deve verificare, ove trattisi di materie sperimentali e dimostrative, se il libero docente disponga dei locali sufficienti ed adeguati e del materiale scientifico e didattico necessario.

Allegato A Statuto dell'Istituto universitario-art. 6

Art. 6. Lo svolgimento dei corsi annuali puo' essere articolato attraverso lezioni, esercitazioni, colloqui e ricerche. Possono essere organizzati anche corsi interdisciplinari sulla base di programmi omogenei concordati da docenti di piu' insegnamenti, assistenti, borsisti e studenti.

Allegato A Statuto dell'Istituto universitario-art. 7

Art. 7. E' costituito per ciascun corso di laurea e di diploma un comitato di studi del quale saranno chiamati a farne parte i rappresentanti dei professori ufficiali, degli assistenti, borsisti e studenti secondo le modalita' che saranno concordate fra le varie componenti universitarie.

Allegato A Statuto dell'Istituto universitario-art. 8

((Facolta' di giurisprudenza Art. 8 La facolta' di giurisprudenza conferisce la laurea in giurisprudenza e la laurea in scienze politiche.))

Allegato A Statuto dell'Istituto universitario-art. 9

Art. 9. Per il conseguimento di ciascuna delle lauree suindicate la durata del corso degli studi e' di quattro anni e il titolo di ammissione e' quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge. a) Laurea in giurisprudenza: Insegnamenti fondamentali: 1) Istituzioni di diritto privato; 2) Istituzioni di diritto romano; 3) Filosofia del diritto; 4) Storia del diritto romano; 5) Storia del diritto italiano (biennale); 6) Economia politica; 7) Scienze delle finanze e diritto finanziario; 8) Diritto costituzionale; 9) Diritto ecclesiastico; 10) Diritto romano (biennale); 11) Diritto civile (biennale); 12) Diritto commerciale; 13) Diritto del lavoro; 14) Diritto processuale civile; 15) Diritto internazionale; 16) Diritto amministrativo (biennale); 17) Diritto penale (biennale); 18) Procedura penale. Insegnamenti complementari: Antropologia criminale; Contabilita' di Stato; Demografia; Diritto aeronautico; Diritto agrario; Diritto amministrativo processuale; Diritto bancario; Diritto canonico; Diritto comune; Diritto comunitario europeo; ((diritto dell'antico Oriente mediterraneo)); Diritto dell'economia; Diritto della navigazione; Diritto della previdenza sociale; Diritto delle comunita' europee; Diritto degli enti locali; Diritto e legislazione bancaria; Diritto e politica ecclesiastica; Diritto fallimentare; Diritto industriale; Diritto internazionale privato; Diritto minerario; diritto penitenziario Diritto privato comparato; Diritto processuale amministrativo; Diritto pubblico dell'economia; Diritto pubblico comparato; Diritto pubblico regionale; Diritto regionale; Diritto scolastico italiano e comparato; Diritto tributario; Dottrina dello Stato; Giustizia costituzionale; Istituzioni di diritto pubblico; Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica; Istituzioni di diritto e di procedura penale; Legislazione del lavoro; Logica giuridica; Medicina legale e delle assicurazioni; Ordinamento delle comunita' europee; Organizzazioni internazionali; Politica economica e finanziaria; Psicologia; Psicologia del lavoro; Scienza dell'amministrazione; Sociologia; Sociologia criminale; Sociologia giuridica; Sociologia del diritto; Storia della filosofia; Storia del pensiero giuridico; Storia delle dottrine economiche; Storia delle dottrine politiche; Storia delle dottrine e delle istituzioni politiche; Storia dei sistemi normativi; Statistica; Tecnica di borsa; Tecnica delle organizzazioni dei servizi amministrativi; Tecnica e legislazione per lo sviluppo del Mezzogiorno; Teoria generale del diritto; Teoria generale del processo; Teoria dell'interpretazione. (9) (12)

Allegato A Statuto dell'Istituto universitario-art. 10

Art. 10. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in tre da lui scelti tra i complementari. ((L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta svolta su un argomento attinente ad una disciplina insegnata nella facolta' e di cui lo studente abbia superato l'esame di profitto)). (9) (12)

Allegato A Statuto dell'Istituto universitario-art. 11

b)

Laurea in scienze politiche: Art. 11. Il corso di studi comprende un biennio propedeutico e un biennio di specializzazione ordinato secondo i seguenti indirizzi: politico-internazionale; politico-economico; storico-politico. (9) ((12))

Allegato A Statuto dell'Istituto universitario-art. 12

Art. 12. ((Il biennio propedeutico comprende nove insegnamenti obbligatori. Sono obbligatori sul piano nazionale. I seguenti sei insegnamenti: 1) Istituzioni di diritto pubblico; 2) Diritto costituzionale italiano e comparato; 3) Economia politica; 4) Statistica; 5) Sociologia; 6) Storia moderna. Altri tre insegnamenti obbligatori saranno scelti dalla facolta', tra i seguenti, e indicati, anno per anno, nel manifesto degli studi: Scienza della politica; Istituzioni di diritto privato; Organizzazione internazionale; Storia delle istituzioni politiche; Storia contemporanea; Storia delle dottrine politiche; Politica economica e finanziaria; Filosofia della politica. Alcuni insegnamenti possono essere mutuati da quelli impartiti in altre facolta'. Lo studente potra' aggiungere ai nove insegnamenti del biennio propedeutico non piu' di tre insegnamenti obbligatori, del biennio di specializzazione, a seconda dell'indirizzo prescelto. Tali insegnamenti anticipati al biennio propedeutico vanno in detrazione dal numero degli insegnamenti del biennio di specializzazione.))

Allegato A Statuto dell'Istituto universitario-art. 13

Art. 13. ((Il biennio di specializzazione si svolge in base a piani di studi predisposti anno per anno dalla facolta' che stabilisce l'elenco delle materie di insegnamento per ogni indirizzo. Tale elenco non puo' comprendere piu' di quindici insegnamenti annuali. Di questi sei sono fissati come obbligatori a tutti gli studenti dell'indirizzo; gli altri saranno scelti dallo studente nello ambito dei restanti insegnamenti del suddetto elenco. Lo studente e' obbligato a frequentare i corsi e a sostenere gli esami per almeno dieci materie scelte nell'elenco stabilito dalla facolta' comprendenti gli insegnamenti obbligatori e quelli a scelta. Gli insegnamenti a scelta dello studente non possono essere anticipati al biennio propedeutico. Alcuni insegnamenti possono essere mutuati da quelli impartiti in altre facolta'. Gli insegnamenti resi obbligatori dalla facolta' per un indirizzo possono essere compresi nell'elenco a scelta per un altro indirizzo.))

Allegato A Statuto dell'Istituto universitario-art. 14

Art. 14. Sono obbligatorie per l'indirizzo politico-internazionale le seguenti discipline: 1) Economia internazionale; 2) Organizzazione internazionale; 3) Diritto internazionale; 4) Storia delle istituzioni politiche; 5) Storia dei trattati e politica internazionale; 6) Storia contemporanea. Sono obbligatorie per l'indirizzo politico-economico le seguenti discipline: 1) Politica finanziaria; 2) Statistica economica; 3) Storia economica; 4) Istituzioni di diritto privato; 5) Scienza delle finanze; 6) Matematica per economisti. Sono obbligatorie per l'indirizzo storico-politico le seguenti discipline: 1) Istituzioni di diritto privato; 2) Storia del Risorgimento; 3) Storia contemporanea; 4) Geografia politica ed economica; 5) Storia delle Istituzioni politiche; 6) Storia economica. La facolta', per predisporre anno per anno il piano degli studi, comprendente al massimo altri nove insegnamenti per ogni indirizzo, attingera' al seguente elenco: Antropologia culturale; Contabilita' dello Stato e degli enti pubblici; Contabilita' di Stato; Demografia; Diritto amministrativo; Diritto anglo-americano; Diritto commerciale; Diritto del lavoro; Diritto dell'economia; Diritto delle comunita' europee; Diritto degli enti locali; Diritto ecclesiastico; Diritto finanziario; Diritto internazionale privato; Diritto pubblico comparato; Diritto pubblico dell'economia; Diritto pubblico romano; Diritto privato comparato; Diritto regionale; Diritto tributario; Diritto scolastico italiano e comparato; Diplomazia e diritto diplomatico; Diritto e politica ecclesiastica; Econometria; Economia aziendale; Economia dei paesi in via di sviluppo; Economia dei trasporti; Economia e politica agraria; Economia e politica industriale; Economia e politica monetaria; Etnologia; Filosofia del diritto; Giustizia costituzionale Istituzioni di diritto e procedura penale; Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica; Istituzioni giuridiche comparate; Istituzioni giuridiche dell'Europa orientale; Istituzioni politiche comparate; Legislazione del lavoro; Legislazione sociale; Matematica per le scienze sociali; Metodologia della ricerca storica; Metodologia delle scienze sociali; Pianificazione ed organizzazione territoriale; Programmazione economica; Psicologia sociale; Relazioni internazionali; Ricerca operativa; Scienza dell'amministrazione; Sociologia della conoscenza; Sociologia della famiglia; Sociologia delle comunicazioni; Sociologia dell'organizzazione; Sociologia economica; Sociologia giuridica; Sociologia politica; Sociologia religiosa; Sociologia rurale e urbana; Storia antica; Storia del diritto italiano; Storia del lavoro e dell'industria; Storia dell'economia; Storia del giornalismo; Storia del pensiero sociologico; Storia dell'amministrazione pubblica; Storia della Chiesa; Storia delle dottrine economiche; Storia dei concordati; Storia dei movimenti sindacali; Storia dei partiti e movimenti politici; Storia dei rapporti fra Stato e Chiesa; Storia ed istituzione dell'Europa orientale; Storia ed istituzione dei paesi afro-asiatici; Storia e politica monetaria; Storia e politica navale; Storia del diritto penale; Storia medioevale; Storia politica e diplomatica dell'Asia orientale; ((storia sociale)) Teoria generale del diritto; Legislazione e politica meridionalistica; Teoria e politica dello sviluppo economico.

Allegato A Statuto dell'Istituto universitario-art. 15

Art. 15. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami relativi ad almeno diciannove corsi annuali ed inoltre a quelli relativi a due lingue straniere.((L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta svolta su un argomento attinente ad una disciplina insegnata nella facolta' e di cui lo studente abbia superato l'esame di profitto)).

Allegato A Statuto dell'Istituto universitario-art. 16

Art. 16. ((Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in scienze politiche con l'indicazione dell'indirizzo prescelto.))

Allegato A Statuto dell'Istituto universitario-art. 17

Art. 17. ((Alle facolta' di giurisprudenza e di economia e commercio e' annessa la biblioteca comune a tutti gli istituti scientifici.))

Allegato A Statuto dell'Istituto universitario-art. 18

Art. 18. ((Gli istituti scientifici per le facolta' di giurisprudenza e di economia e commercio risultano cosi' costituiti: Istituto di statistica; Istituto di ricerche aziendali; Istituto di economia politica; Istituto di storia economica; Istituto giuridico; Istituto di studi storico-politici. Tali istituti hanno lo scopo di promuovere e coordinare la ricerca nelle discipline di loro pertinenza. Con apposita deliberazione dei consigli delle due facolta', riuniti in seduta comune, convocati e presieduti congiuntamente dai presidi di facolta', sara' provveduto al raggruppamento dei singoli insegnamenti presso ciascun istituto. Ogni istituto e' retto da un direttore, responsabile del funzionamento dell'istituto stesso. Qualora fra gli insegnamenti assegnati ad un istituto ve ne sia uno solo tenuto da un professore di ruolo questi e' di diritto il direttore dell'istituto. Nel caso vi siano piu' professori di ruolo, il consiglio delle facolta' riunite, sentito il parere dei medesimi, designera' scegliendo tra essi il direttore dell'istituto il quale restera' in carica tre anni. Nel caso non vi fossero professori di ruolo, il direttore puo' essere scelto tra i professori incaricati. In tale caso la nomina e' annuale e sara' disposta dal consiglio delle facolta' riunite, sentiti i professori che fanno parte dello stesso istituto. Ogni istituto potra' eventualmente disporre, secondo le modalita' intese ad assicurare il raggiungimento delle finalita', nel modo piu' idoneo, di fondi per la ricerca e di borse di studio provenienti da enti pubblici o privati italiani e stranieri.))

Allegato A Statuto dell'Istituto universitario-art. 19

Art. 19. Facolta' di economia e commercio La facolta' di economia e commercio conferisce la laurea in economia e commercio. (7)((19)) -------------------- AGGIORNAMENTO (7) Il [D.P.R. 11 agosto 1971, n. 1348](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1971-08-11;1348), ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Dopo l'art. 7, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi all'ordinamento della facolta' di giurisprudenza." ------------------------ AGGIORNAMENTO (19) Il [D.P.R. 22 luglio 1982, n. 680](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1982-07-22;680) ha disposto (con l'articolo unico) che "Nell'art. 19, relativo al corso di laurea in economia e commercio della facolta' di economia e commercio, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunte le seguenti discipline: diritto dell'economia; legislazione bancaria; diritto civile; ricerca operativa; statistica economica; istituzioni di economia politica; analisi economica; economia urbana e regionale; diritto privato comparato; finanza aziendale; tecnologia dei cicli produttivi; economia delle aziende commerciali; contabilita' industriale; storia della popolazione".

Allegato A Statuto dell'Istituto universitario-art. 20

Art. 20. La durata del corso degli studi per la laurea in economia e commercio e' di anni quattro. Sono titoli di ammissione quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge. (5) ((7)) ---------------------- AGGIORNAMENTO (5) Il [D.P.R. 21 giugno 1971, n. 618](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1971-06-21;618), ha disposto (con l'articolo unico) che " Lo statuto dell'Universita' degli studi di Salerno, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 9: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti i seguenti: Geografia politica; Geografia economica. -------------------- AGGIORNAMENTO (7) Il [D.P.R. 11 agosto 1971, n. 1348](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1971-08-11;1348), ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Dopo l'art. 7, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi all'ordinamento della facolta' di giurisprudenza."

Allegato A Statuto dell'Istituto universitario-art. 21

Art. 21. Sono insegnamenti fondamentali: 1) Istituzioni di diritto privato; 2) Istituzioni di diritto pubblico; 3) Diritto commerciale (biennale); 4) Matematica generale; 5) Matematica finanziaria (biennale); 6) Statistica (biennale); 7) Economia politica (biennale); 8) Diritto del lavoro; 9) Scienza delle finanze e diritto finanziario; 10) Economia e politica agraria; 11) Politica economica e finanziaria; 12) Storia economica: 13) Geografia economica (biennale); 14) Ragioneria generale ed applicata (biennale); 15) Tecnica bancaria e professionale; 16) Tecnica industriale e commerciale; 17) Merceologia; 18) Lingua francese o spagnola (triennale); 19) Lingua inglese o tedesca (triennale). Sono insegnamenti complementari: 1) Diritto industriale; 2) Diritto amministrativo; 3) Diritto internazionale; 4) Diritto tributario; 5) Economia dei trasporti; 6) Demografia; 7) Contabilita' nazionale; 8) Contabilita' di Stato; 9) Sociologia; 10) Diritto regionale; 11) Organizzazione aziendale; 12) Ragioneria pubblica; 13) Storia delle dottrine economiche; 14) Diritto fallimentare; 15) Storia delle dottrine politiche; 16) Lingua araba; 17) Lingua russa; 18) Analisi di mercato; 19) Diritto ed economia delle fonti di energia; 20) Econometria; 21) Economia del turismo; 22) Economia urbanistica; 23) Lingua portoghese; 24) Organizzazione internazionale; 25) Storia del lavoro; 26) Storia economica italiana dell'unita' nazionale; 27) Tecnica amministrativa delle imprese marittime; 28) Tecnica conserviera dei prodotti agricoli ed ittici; 29) Tecnica degli scambi e cambi con l'estero; 30) Tecnica delle ricerche di mercato: Gli insegnamenti di diritto commerciale e di geografia economica comportano un unico esame alla fine del corso biennale e per gli altri insegnamenti biennali e' prescritto l'esame alla fine di ciascun corso annuale, dovendosi il primo corso considerare come propedeutico al secondo. L'insegnamento triennale delle lingue estere comporta, per ciascuna, una prova scritta ed una orale alla fine del triennio. Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito i corsi e superati gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in due da lui scelti tra i complementari. ((7)) -------------------- AGGIORNAMENTO (7) Il [D.P.R. 11 agosto 1971, n. 1348](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1971-08-11;1348), ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Dopo l'art. 7, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi all'ordinamento della facolta' di giurisprudenza."

Allegato A Statuto dell'Istituto universitario-art. 22

Art. 22. Sono dichiarati propedeutici i seguenti insegnamenti: a) istituzioni di diritto privato per il diritto commerciale, il diritto internazionale, il diritto del lavoro, il diritto industriale, il diritto fallimentare; b) istituzioni di diritto pubblico per il diritto internazionale, il diritto del lavoro, il diritto amministrativo; c) matematica generale, per la matematica finanziaria, per la statistica; d) l'economia politica per la scienza delle finanze e diritto finanziario, la politica economica finanziaria, economia e politica agraria, l'economia dei trasporti e il diritto tributario; e) ragioneria generale ed applicata 1ª e 2ª per la tecnica bancaria e professionale, la tecnica industriale e commerciale.(5)((7)) ------------------ AGGIORNAMENTO (5) Il [D.P.R. 21 giugno 1971, n. 618](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1971-06-21;618), ha disposto (con l'articolo unico) che " Art. 11: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti i seguenti: Geografia politica; Geografia economica. -------------------- AGGIORNAMENTO (7) Il [D.P.R. 11 agosto 1971, n. 1348](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1971-08-11;1348), ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Dopo l'art. 7, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi all'ordinamento della facolta' di giurisprudenza."

Allegato A Statuto dell'Istituto universitario-art. 23

Art. 23. L'esame di laurea consiste: a) nella discussione orale di una dissertazione scritta svolta dal candidato su argomento da lui scelto, con l'approvazione del professore della materia, in uno degli insegnamenti fondamentali o complementari seguito durante il corso; b) nella discussione di almeno una fra due tesi su argomenti scelti dal candidato in due materie delle quali abbia superati gli esami e che debbono inoltre essere diverse da quelle cui si riferisce la dissertazione scritta. (7)((18)) -------------------- AGGIORNAMENTO (7) Il [D.P.R. 11 agosto 1971, n. 1348](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1971-08-11;1348), ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Dopo l'art. 7, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi all'ordinamento della facolta' di giurisprudenza." ------------------- AGGIORNAMENTO (18) Il [D.P.R. 5 febbraio 1982, n. 398](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1982-02-05;398), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che " Nell'art. 23, relativo agli istituti della facolta' di giurisprudenza e di economia e commercio, nell'elenco degli istituti l'istituto giuridico e' soppresso e sono istituiti i seguenti nuovi istituti polidisciplinari: istituto di diritto privato; istituto di diritto pubblico generale; istituto di diritto e procedura penale; istituto di lingue.

Allegato A Statuto dell'Istituto universitario-art. 24

Art. 24. Alla facolta' di economia e commercio e' annessa la biblioteca comune a tutti gli istituti scientifici. Il direttore della biblioteca e' nominato dal rettore su proposta del consiglio di facolta' che lo sceglie fra i professori di ruolo e fuori ruolo. Il direttore della biblioteca sovraintende alla stessa e l'amministra a nome e per delega del consiglio di facolta' secondo le norme da queste fissate. ((7)) -------------------- AGGIORNAMENTO (7) Il [D.P.R. 11 agosto 1971, n. 1348](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1971-08-11;1348), ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Dopo l'art. 7, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi all'ordinamento della facolta' di giurisprudenza."

Allegato A Statuto dell'Istituto universitario-art. 25

Art. 25. Presso la facolta' di economia e commercio sono costituiti i seguenti istituti: Istituito di statistica; Istituto di ricerche aziendali; Istituto di economia politica; Istituto di storia economica; Istituto giuridico. Tali istituti hanno lo scopo di promuovere e coordinare la ricerca nelle discipline di loro pertinenza. Con apposita deliberazione del consiglio di facolta' sara' provveduto al raggruppamento dei singoli insegnamenti presso ciascun istituto. Ogni istituto e' retto da un direttore che e' responsabile del funzionamento dell'istituto stesso. Qualora fra gli insegnamenti assegnati ad un istituto ve ne sia uno solo tenuto da un professore di ruolo questi e' di diritto il direttore dell'istituto. Nel caso vi siano piu' professori di ruolo, il consiglio di facolta', sentito il parere dei medesimi, designera' scegliendo fra essi il direttore dell'istituto il quale restera' in carica tre anni. Nel caso non vi fossero professori di ruolo, il direttore puo' essere scelto tra i professori incaricati. La nomina e' annuale e sara' disposta dal consiglio di facolta', sentiti i professori che fanno parte dello stesso istituto. Ogni istituto potra' eventualmente disporre, secondo le modalita' intese ad assicurare il raggiungimento delle finalita', nel modo piu' idoneo, di fondi per la ricerca e di borse di studio provenienti da enti pubblici o privati italiani e stranieri. ((7)) -------------------- AGGIORNAMENTO (7) Il [D.P.R. 11 agosto 1971, n. 1348](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1971-08-11;1348), ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Dopo l'art. 7, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi all'ordinamento della facolta' di giurisprudenza."

Allegato A Statuto dell'Istituto universitario-art. 26

Art. 26. La facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali comprende il biennio propedeutico di ingegneria e rilascia le lauree in fisica, ed in scienze dell'informazione. BIENNIO PROPEDEUTICO DI INGEGNERIA Titolo di ammissione e' quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge. 1° Anno: 1) Analisi matematica I; 2) Geometria; 3) Fisica I; 4) Chimica; 5) Disegno. 2° Anno: 1) Analisi matematica II; 2) Meccanica razionale; 3) Fisica II; 4) Disegno II; 5) Tecnologie generali dei materiali, ovvero 6) Chimica organica. (16)((20)) ------------------------ AGGIORNAMENTO (10) Il [D.P.R. 7 giugno 1972, n. 381](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-06-07;381) ha disposto (con l'articolo unico) che "Lo statuto dell'Universita' degli studi di Salerno, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 26, relativo agli istituti annessi alle facolta' di magistero e di lettere e filosofia, e' modificato nel senso che l'istituto di lingua e letteratura italiana e filologia romanza e' soppresso e al suo posto sono creati i seguenti due istituti: Istituto di lingua e letteratura italiana; Istituto di linguistica". ----------------------- AGGIORNAMENTO (16) Il [D.P.R. 27 marzo 1980, n. 639](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1980-03-27;639) ha disposto (con l'articolo unico) che: "All'art. 26 al corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti insegnamenti complementari: storia dell'economia antica; storia delle religioni antiche; filologia latina; filologia greca". --------------------- AGGIORNAMENTO (20) Il [D.P.R. 19 febbraio 1983, n. 154](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1983-02-19;154) ha disposto (con l'articolo unico) che "relativamente all'art. 26 nell'elenco degli insegnamenti complementari, relativi al corso di laurea in lettere, e' incluso il seguente nuovo insegnamento: archeologia della Magna Grecia".

Allegato A Statuto dell'Istituto universitario-art. 27

((CORSO DI LAUREA IN FISICA)) Art. 27. ((Durata del corso 4 anni. Titolo di ammissione e' quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge. Biennio comune per gli indirizzi generale e didattico. 1° Anno: 1) Fisica generale I; 2) Analisi matematica I; 3) Geometria; 4) Chimica con esercitazioni di laboratorio (per fisici); 5) Esperimentazioni di fisica (1° anno del corso). 2° Anno: 1) Fisica generale II; 2) Analisi matematica II; 3) Meccanica razionale; 4) Esperimentazioni di fisica (2° anno del corso). Alla fine del biennio lo studente dovra' sostenere la prova di conoscenza della lingua inglese e di un'altra a scelta tra francese, russo e tedesco. a) Indirizzo generale: 3° Anno: 1) Struttura della materia; 2) Istituzioni di fisica teorica; 3) Istituzioni di analisi superiore; 4) Laboratorio di fisica I; Un complementare. 4° Anno: 1) Fisica superiore; 2) Fisica teorica; 3) Laboratorio di fisica II; Un complementare. b) indirizzo didattico: 3° Anno: 1) Struttura della materia; 2) Istituzioni di fisica teorica; 3) Istituzioni di analisi superiore; 4) Complementi di fisica generale I; 5) Preparazioni di esperienze didattiche I. 4° Anno: 1) Complementi di fisica generale II; 2) Preparazione di esperienze didattiche II; Due complementari. Insegnamenti complementari: 1) Aerodinamica; 2) Algebra; 3) Analisi superiore; 4) Astronomia; 5) Biofisica; 6) Biologia generale; 7) Calcolo numerico e programmazione I; 8) Calcolo operativo; 9) Chimica biologica; 10) Chimica fisica; 11) Chimica organica; 12) Chimica teorica; 13) Cibernetica; 14) Elettrochimica; 15) Elettronica; 16) Elettrotecnica; 17) Epistemologia e metodologia; 18) Fisica dei neutroni; 19) Fisica dei reattori; 20) Fisica delle particelle elementari; 21) Fisica dello stato solido; 22) Fisica matematica; 23) Fisica nucleare; 24) Fisica superiore; 25) Fisica teorica; 26) Fisica terrestre (geofisica); 27) Gasdinamica; 28) Genetica; 29) Geochimica; 30) Geologia; 31) Geometria differenziale; 32) Geometria superiore; 33) Istituzioni di fisica nucleare; 34) Istituzioni di geometria superiore; 35) Matematiche complementari (annuale); 36) Matematiche superiori; 37) Meccanica quantistica; 38) Meccanica superiore; 39) Meccanica statistica; 40) Metereologia e oceanografia; 41) Onde elettromagnetiche; 42) Relativita'; 43) Spettroscopia (per fisici); 44) Storia della fisica; 45) Teoria dei campi; 46) Teoria delle funzioni; 47) Teoria delle forze nucleari; 48) Teoria dell'informazione; 49) Termodinamica. Potranno iscriversi ai corsi comuni ai due indirizzi del secondo biennio soltanto quegli studenti che abbiano superato gli esami di fisica generale I e II e analisi matematica I e II. Potranno iscriversi al terzo anno soltanto quegli studenti che abbiano superato le prove di conoscenza di due lingue straniere di importanza scientifica. I corsi di fisica generale I e II e analisi matematica I e II, non devono essere considerati come corsi biennali; essi constano di due corsi distinti, l'uno propedeutico all'altro e con esami distinti. I corsi di fisica generale I, fisica generale II, analisi matematica 1, analisi matematica II, geometria e meccanica razionale sono accompagnati da esercitazioni (non di laboratorio) che ne fanno parte integrante. Per ciascun corso vi e' un esame finale. Gli esami di fisica I e II e analisi matematica I e II sono propedeutici a tutti gli esami dal secondo biennio. L'esame di esperimentazione di fisica e' propedeutico all'esame di laboratorio di fisica I. Per essere ammesso all'esame di laurea per l'indirizzo scelto lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti obbligatori. L'esame di laurea deve consistere nella discussione di una tesi scritta, alla quale non si richiede necessariamente il carattere di ricerca originale. A giudizio della facolta' potra' richiedersi anche l'esposizione e il commento di una o piu' memorie della letteratura scientifica, ed eventualmente un esame di cultura generale in fisica. Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in fisica, indipendentemente dall'indirizzo prescelto del quale verra' fatta menzione soltanto nella carriera scolastica. Coloro che sono in possesso di altra laurea ed aspirano alla laurea in fisica, possono godere di un'abbreviazione di corso non superiore a due anni, che viene stabilita per decreto rettoriale, udito, caso per caso, il consiglio dei professori della facolta' e tenuto conto degli studi compiuti e degli esami superati. In ogni caso i richiedenti dovranno essere forniti del titolo di studio prescritto per l'immatricolazione.))

Allegato A Statuto dell'Istituto universitario-art. 28

((CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELL'INFORMAZIONE)) Art. 28. ((Durata del corso: 4 anni. Titolo di ammissione e' quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge. Il corso si distingue in due indirizzi: indirizzo generale e indirizzo tecnico (sistemi per l'elaborazione). A) Sono insegnamenti fondamentali obbligatori comuni a tutti gli indirizzi per il primo biennio: 1° Anno: 1) Fisica I; 2) Analisi matematica I; 3) Algebra (semestrale); 4) Geometria (semestrale); 5) Teoria ed applicazioni delle macchine calcolatrici. 2° Anno: 6) Fisica II;. 7) Analisi matematica II; 8) Calcolo numerico (semestrale); 9) Calcolo delle probabilita' e statistica (semestrale); 10) Sistemi per l'elaborazione dell'informazione I; 11) Ricerca operativa e gestione aziendale. B) Sono insegnamenti fondamentali obbligatori comuni a tutti gli indirizzi per il secondo biennio: 12) Sistemi per l'elaborazione dell'informazione II; 13) Teoria dell'informazione e della trasmissione; 14) Metodi per il trattamento dell'informazione. C) Sono insegnamenti fondamentali obbligatori: a) per l'indirizzo generale: 15-a) Linguaggi formali e compilatori; 16-a) Metodi di approssimazione; b) per l'indirizzo tecnico: 15-b) Teoria dei sistemi; 16-b) Tecniche numeriche ed analogiche. Insegnamenti complementari comuni ai due indirizzi: 1) Analisi numerica; 2) Bioelettronica; 3) Calcolo delle probabilita'; 4) Cibernetica e teoria dell'informazione; 5) Complementi di gestione aziendale; 6) Comunicazioni elettriche; 7) Controlli automatici; 8) Controllo dei processi industriali; 9) Documentazione automatica; 10) Econometria; 11) Elaborazione dell'informazione non numerica; 12) Elaborazione di immagini; 13) Elaborazione dei testi letterari; 14) Elettronica; 15) Fisica numerica; 16) Fisica superiore; 17) Istituzioni di fisica teorica; 18) Istituzioni di analisi superiore; 19) Istituzioni di fisica matematica; 20) Linguaggi speciali di programmazione; 21) Logica matematica; 22) Macchine calcolatrici analoghe; 23) Teoria dei modelli; 24) Progetto di sistemi numerici; 25) Simulazione; 26) Statistica; 27) Tecniche di progettazione automatica; 28) Tecniche direzionali; 29) Tecniche speciali di elaborazione; 30) Teoria degli algoritmi e calcolabilita'; 31) Teoria degli automi; 32) Teoria dei giochi; 33) Teoria dei grafi; 34) Teoria delle decisioni. Alcuni di questi corsi complementari potranno avere la durata semestrale. Ciascuno degli insegnamenti sia fondamentali che complementari comporta un esame finale. Ciascun insegnamento fondamentale di un indirizzo puo' essere scelto come insegnamento complementare per altro indirizzo in cui non sia fondamentale. La scelta delle materie complementari da parte dello studente e' sottoposta alla preventiva approvazione della facolta'. Per ottenere l'iscrizione al secondo biennio, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami di almeno cinque materie annuali del primo biennio (due corsi semestrali sono valutati come un corso annuale). Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in quattro scelti fra i complementari se a corso semestrale, in almeno tre se uno di essi annuale, o in almeno due se ambedue sono annuali. L'esame di laurea consiste nelle seguenti prove: una prova di cultura generale nelle varie discipline del corso di studi seguito; discussione di una tesi scritta.))

Allegato A Statuto dell'Istituto universitario-art. 29

Art. 29. La scuola di perfezionamento in scienze cibernetiche e fisiche ha fine scientifico e rilascia il diploma di perfezionamento in scienze cibernetiche e fisiche. Il corso degli studi ha la durata di due anni. Non sono consentite abbreviazioni di corso. b) il direttore della scuola e' il titolare della cattedra di fisica teorica dell'Universita' di Salerno. Il piano generale degli studi e' stabilito dal consiglio direttivo della scuola, integrato da rappresentanti di altri enti scientifici italiani o stranieri che collaborino allo svolgimento della scuola, nominati dal direttore. c) il consiglio direttivo della scuola e' costituito da tutti i docenti della scuola; e' diretto dal direttore e nomina annualmente un segretario. Il consiglio direttivo dispone tutto quanto necessario al regolare funzionamento di tutte le attivita' della scuola; attribuisce, dopo regolare concorso, le borse di studio che la scuola pone a disposizione degli iscritti meritevoli; affida la supervisione dell'attivita' di studio e di ricerca di ciascun iscritto ad un docente della scuola, scelto d'accordo con l'interessato. d) le attivita' didattiche e scientifiche della scuola si avvarranno di ogni possibile collaborazione con altri enti scientifici italiani e stranieri aventi finalita' affini. Ciascun iscritto alla scuola segue uni piano particolare di studi, concordato con il suo supervisore, conformemente ad un orientamento specifico. Tale orientamento, che sara' esplicitamente menzionato nel diploma di perfezionamento, puo' essere fisico, biologico, ecologico, econometrico o di altra natura, e deve essere approvato dal consiglio direttivo della scuola ampliato come alla lettera b). e) gli insegnanti della scuola sono nominati annualmente dal consiglio direttivo, ampliato come alla lettera b), su proposta del direttore, che puo' scegliere tra personale qualificato di universita' o enti scientifici italiani o stranieri. Gli insegnamenti relativi a ciascun orientamento saranno concordati, ogni qualvolta cio' sia possibile, con facolta' universitarie o enti interessati. Insegnamenti di materie universitarie di carattere specializzato, non facenti parte del precedente curriculum studiorum degli iscritti, potranno essere inclusi tra i corsi complementari che questi dovranno seguire. La frequenza e' obbligatoria e dovra' essere certificata dal docente di ciascun corso, fondamentale o complementare, il quale fara' parte della commissione d'esame. f) alla scuola di perfezionamento in scienze cibernetiche e fisiche vengono ammessi i laureati di universita' italiane o straniere in materie scientifiche. Per i laureati di universita' straniere occorre che una facolta' universitaria italiana competente esprima parere favorevole alla sua ammissione alla scuola. Quando gli iscritti siano in numero molto limitato gli insegnamenti potranno non avere carattere cattedratico ed essere svolti in quella diversa forma che e' consentita dall'indole di ciascuna disciplina. g) le commissioni per gli esami di profitto sono formate dal professore della materia e da due altri insegnanti del corso. h) la commissione per l'esame di diploma e' formata da cinque membri scelti dal direttore tra gli insegnanti della scuola o cultori della materia; l'esame di diploma consistera' in un esame di cultura generale sugli insegnamenti della scuola ed in una discussione sopra una dissertazione originale scritta; i) gli insegnamenti impartiti dalla scuola sono: fondamentali e complementari. I corsi fondamentali vengono tenuti nella sede della scuola. I corsi complementari possono essere scelti tra insegnamenti universitari dell'ultimo biennio o di scuole di perfezionamento universitario, oppure possono avere carattere monografico, secondo il piano disposto anno per anno dal consiglio direttivo ampliato come alla lettera b); l) gli iscritti alla scuola devono frequentare e sostenere l'esame di tre materie fondamentali e di almeno tre materie complementari secondo il piano di studi concordato per ciascuno. Per adire agli esami di diploma lo studente deve aver superato gli esami previsti nonche' una prova di cultura generale; m) il consiglio direttivo ha facolta' di convalidare esami sostenuti presso altri corsi di specializzazione o scuole di perfezionamento italiane o straniere fino a un massimo di tre. In nessun caso si potra' accedere all'esame di diploma prima di un minimo di due anni dalla data di iscrizione alla scuola. ((26)) ------------------ AGGIORNAMENTO (26) Il [D.P.R. 19 ottobre 1985, n. 907](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1985-10-19;907) ha disposto (con l'art. 1) che "Nell'art. 29, relativo al corso di laurea in filosofia, all'elenco degli insegnamenti complementari e' aggiunto il seguente nuovo insegnamento: storia delle dottrine morali".

Allegato A Statuto dell'Istituto universitario-art. 30

Art. 30. ((Presso la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali e' costituito l'istituto di fisica. Tale istituto ha lo scopo di promuovere e coordinare la ricerca nella disciplina di sua pertinenza. Con apposita deliberazione del consiglio di facolta' sara' provveduto annualmente al raggruppamento dei singoli insegnamenti presso l'istituto. L'istituto e' retto da un direttore che e' responsabile del funzionamento dell'istituto stesso. Il direttore dello istituto e' nominato dal rettore su proposta del consiglio di facolta', che lo presceglie tra i professori della facolta'. La nomina e' triennale per i professori di ruolo e annuale per i professori incaricati. L'istituto potra' eventualmente disporre, secondo le modalita' intese ad assicurare il raggiungimento delle finalita', nel modo piu' idoneo, di fondi per la ricerca e di borse di studio provenienti da Ministeri, enti pubblici o privati italiani e stranieri.))

Allegato A Statuto dell'Istituto universitario-art. 31

Art. 31. Gli iscritti alla scuola dovranno versare ogni anno le tasse e soprattasse stabilite per gli studenti iscritti alla facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali. Inoltre sono tenuti a versare un contributo annuo fissato dal consiglio di amministrazione dell'universita', su proposta del consiglio direttivo della scuola. Corsi fondamentali: Analisi superiore; Analisi numerica; Elementi di programmazione generale; Fisica statistica; Fisica nucleare; Fondamenti di logica; Lezioni di statistica matematica con una introduzione sul calcolo delle probabilita'; Linguaggi programmativi particolari; Logica matematica; Meccanica quantistica; Neurofisiologia; Particelle fondamentali; Relativita'; Struttura dei calcolatori; Teoria dei campi; Teoria dei gruppi; Teoria delle reti neuroniche; Insegnamenti facoltativi: Fisica degli stati condensati; Superconduttivita'; Proprieta' magnetiche della materia; Fisica dello stato solido; Analisi dei sistemi; Teoria del controllo; Servomeccanismo; Metodi funzionali. I corsi complementari sono determinati a norma della lettera i) dell'art. 29 e possono essere scelti anche tra quelli indicati come fondamentali.((11)) --------------------- AGGIORNAMENTO (11) Il [D.P.R. 31 ottobre 1972, n. 1025](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-31;1025), ha disposto (con l'articolo unico) che " Lo statuto dell'universita' degli studi di Salerno, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 29 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi e' inserito il seguente nuovo articolo, relativo agli istituti della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali."

Allegato A Statuto dell'Istituto universitario-art. 32

TITOLO III ORDINAMENTO DEGLI STUDI Facolta' di magistero Art. 32. La facolta' di magistero conferisce: laurea in materie letterarie; laurea in pedagogia; laurea in lingue e letterature straniere; diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari. (3)(7)(8)((11))

Allegato A Statuto dell'Istituto universitario-art. 33

Art. 33. a) Laurea in materie letterarie: durata del corso degli studi: quattro anni; titoli di ammissione: diploma di abilitazione magistrale e concorso; diploma di maturita' scientifica. Insegnamenti fondamentali: 1) Lingua e letteratura italiana (triennale); 2) Lingua e letteratura latina (triennale); 3) Storia (triennale); 4) Geografia (triennale); 5) Pedagogia 6) Storia della filosofia; 7) Lingua e letteratura moderna straniera a scelta (biennale). Insegnamenti complementari: 1) Archeologia; 2) Antropologia culturale; 3) Biblioteconomia e bibliografia; 4) Civilta' greca; 5) Diritto scolastico italiano e comparato; 6) Filologia dantesca; 7) Filologia germanica; 8) Filologia italiana; 9) Filologia romanza; 10) Filosofia della scienza; 11) Filosofia della storia; 12) Filosofia morale; 13) Grammatica latina; 14) Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica; 15) Letteratura cristiana antica; 16) Letteratura italiana moderna e contemporanea; 17) Letteratura latina medioevale; 18) Letteratura umanistica; 19) Lingua e letteratura greca; 20) Paleografia e diplomatica; 21) Pedagogia e psicologia delle comunicazioni di massa; 22) Sociologia; 23) Storia contemporanea; 24) Storia dei partiti e movimenti politici; 25) Storia del Cristianesimo; 26) Storia della costituzione romana; 27) Storia della Chiesa; 28) Storia della critica; 29) Storia della grammatica e della lingua italiana; 30) Storia della musica; 31) Storia della pedagogia; 32) Storia dell'arte contemporanea; 33) Storia dell'arte medioevale e moderna; 34) Storia delle dottrine politiche; 35) Storia delle tradizioni popolari; 36) Storia del mezzogiorno; 37) Storia del Risorgimento; 38) Storia del teatro e dello spettacolo; 39) Storia economica; 40) Storia ed istituzioni dei paesi afro-asiatici. Il terzo anno di corso di "Geografia" deve essere differenziato come corso di applicazione. Nel corso di "Storia" (triennale) un anno deve essere dedicato alla storia romana, il cui insegnamento sara' impartito ogni anno come corso indipendente; gli altri due anni devono essere dedicati alla storia medioevale ed alla storia moderna, il cui insegnamento verra' impartito ad anni alterni. Lo studente deve sostenere una prova scritta di traduzione latina (dall'italiano in latino), una della lingua straniera scelta ed una di cultura generale. La prova scritta di lingua straniera dovra' essere superata prima della seconda prova orale della lingua stessa. Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari. (3)(7) (8)((11))

Allegato A Statuto dell'Istituto universitario-art. 34

Art. 34. b) Laurea in pedagogia: durata del corso degli studi: quattro anni; titoli di ammissione: diploma di abilitazione magistrale 9 concorso; diploma di maturita' scientifica. Insegnamenti fondamentali: 1) Lingua e letteratura italiana (biennale); 2) Lingua e letteratura latina (biennale); 3) Storia della filosofia (biennale); 4) Filosofia (biennale); 5) Pedagogia (triennale); 6) Storia (biennale); 7) Lingua e letteratura moderna straniera a scelta (biennale). Insegnamenti complementari: 1) Antropologia culturale; 2) Civilta' greca; 3) Diritto scolastico italiano e comparato; 4) Estetica; 5) Filologia germanica*; 6) Filologia romanza; 7) Filosofia della religione; 8) Filosofia della scienza; 9) Filosofia della storia; 10) Filosofia morale; 11) Igiene; 12) Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica; 13) Letteratura cristiana antica; 14) Letteratura italiana moderna e contemporanea; 15) Letteratura umanistica; 16) Lingua e letteratura greca; 17) Pedagogia e psicologia delle comunicazioni di massa; 18) Psicologia; 19) Psicologia dell'eta' evolutiva; 20) Sociologia; 21) Sociologia dell'educazione; 22) Storia contemporanea; 23) Storia dei partiti e movimenti politici: 24) Storia del cristianesimo; 25) Storia della filosofia; 26) Storia della filosofia moderna e contemporanea; 27) Storia della grammatica e della lingua italiana; 28) Storia della musica; 29) Storia della pedagogia; 30) Storia della scuola; 31) Storia dell'arte medioevale e moderna; 32) Storia delle dottrine politiche; 33) Storia delle tradizioni popolari; 34) Storia del Risorgimento; 35) Storia del teatro e dello spettacolo; 36) Storia economica. Nel corso di "Storia" (biennale)un anno deve essere dedicato alla storia medioevale ed uno alla storia moderna, alternativamente. Lo studente deve sostenere una prova scritta di italiano, una di traduzione latina (dal latino in italiano) una della lingua straniera scelta ed una di cultura generale sulle discipline filosofiche. La prova scritta di lingua straniera dovra' essere superata prima della seconda prova orale della lingua stessa. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver superato i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti tra i complementari. (3) (5)(7)(8)(11)((26))

Allegato A Statuto dell'Istituto universitario-art. 35

Art. 35. c) Laurea in lingue e letterature straniere: durata del corso degli studi: quattro anni; titoli di ammissione: diploma di abilitazione magistrale, o licenza, a norma dell'[art. 2 della legge 9 ottobre 1951, n. 1130](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1951-10-09;1130~art2), della scuola civica "Regina Margherita" di Genova, ora "Grazia Deledda", o della scuola civica "Alessandro Manzoni" di Milano, o dell'istituto di cultura e di lingue "Marcelline" di Milano, ovvero licenza a norma della [legge 12 marzo 1957, n. 94](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1957-03-12;94), o dal liceo linguistico femminile "Santa Caterina da Siena" di Venezia, o dal liceo linguistico "Orsoline del Sacro Cuore" di Cortina d'Ampezzo, e concorso; diploma di maturita' scientifica. Insegnamenti fondamentali: 1) Lingua e letteratura italiana (biennale); 2) Lingua e letteratura latina (biennale); 3) Lingua e letteratura francese; 4) Lingua e letteratura tedesca; 5) Lingua e letteratura inglese; 6) Lingua e letteratura spagnola; 7) Filologia romanza; 8) Filologia germanica; 9) Storia (biennale); 10) Geografia. Insegnamenti complementari: 1) Antropologia culturale; 2) Civilta' greca; 3) Diritto scolastico italiano e comparato; 4) Filosofia; 5) Filosofia della storia; 6) Filosofia morale; 7) Letteratura cristiana antica; 8) Letteratura umanistica; 9) Lingua e letteratura araba; 10) Lingua e letteratura greca; 11) Lingua e letteratura ispano-americana; 12) Letteratura nord-americana; 13) Lingua e letteratura portoghese; 14) Lingua e letteratura russa; 15) Letteratura italiana moderna e contemporanea; 16) Pedagogia; 17) Sociologia; 18) Storia contemporanea; 19) Storia dell'arte medioevale e moderna; 20) Storia della critica; 21) Storia della filosofia; 22) Storia delle dottrine politiche; 23) Storia ed istituzioni dei paesi afro-asiatici. Nel corso biennale di "Storia" un anno deve essere dedicato alla storia medioevale ed un anno alla storia moderna, alternativamente. Lo studente deve seguire per tutti i quattro anni l'insegnamento della lingua e letteratura straniera cui intende dedicare i suoi studi e per due anni quello di un'altra delle lingue e letterature straniere. Egli puo', inoltre, seguire, pure per due anni, l'insegnamento di una terza lingua e letteratura straniera, nel qual caso puo' diminuire di uno gli insegnamenti complementari. Lo studente deve sostenere una prova scritta di italiano, una di traduzione latina, (dal latino in italiano) ed una di cultura generale nella lingua straniera quadriennale nella quale ha approfondito i suoi studi per il conseguimento della laurea. Tale prova, di cultura generale, verra' sostenuta dallo studente nel quarto anno dopo aver superato tutti gli esami di profitto (scritti ed orali) relativi alla lingua straniera prescelta per il conseguimento della laurea. Per essere ammesso a sostenere ciascuna delle prove orali della lingua a corso quadriennale lo studente dovra' superare una prova scritta, nella stessa lingua, gradualmente progressiva. Lo studente, inoltre, dovra' superare una prova scritta nella lingua straniera biennale prima della seconda prova orale. L'esame delle altre due lingue consistera' soltanto in una prova orale. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti tra i complementari. (3)(7)(8)((11))

Allegato A Statuto dell'Istituto universitario-art. 36

Art. 36. d) Diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari: durata del corso degli studi: tre anni; titoli di ammissione: diploma di abilitazione magistrale a concorso; diploma di maturita' scientifica. Insegnamenti fondamentali: 1) Pedagogia (triennale); 2) Lingua e letteratura italiana (biennale); 3) Lingua e letteratura latina (biennale); 4) Storia (biennale); 5) Geografia (biennale); 6) Storia della filosofia (biennale); 7) Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica; 8) Igiene. Insegnamenti complementari: 1) Lingua moderna straniera a scelta (biennale). Nel corso di "Storia" (biennale) un anno deve essere dedicato alla storia medioevale ed uno alla storia moderna, alternativamente. Lo studente deve sostenere una prova scritta di pedagogia, una di italiano ed una della lingua straniera scelta. La prova scritta di lingua straniera dovra' essere superata prima della seconda prova orale della lingua stessa. L'esame scritto di pedagogia per i diplomandi ha carattere di saggio finale ed il candidato non vi sara' ammesso se non avra' superato tutti gli altri esami del corso. Per conseguire il diploma lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in quello complementare. (3)(7)(8)((11))

Allegato A Statuto dell'Istituto universitario-art. 37

Art. 37. Per gli insegnamenti pluriennali sono prescritti distinti esami annuali. Le prove scritte di italiano e di latino si sostengono quando l'insegnamento ad esse relativo sia frequentato per il prescritto numero di anni, la prova deve precedere l'ultimo esame orale della relativa materia ed esclude da questo se non viene sostenuto con esito positivo. (3)(5) (7)(8)((11))

Allegato A Statuto dell'Istituto universitario-art. 38

Art. 38. L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta svolta su un tema proposto dal candidato d'accordo con il professore della materia scelta dal candidato fra quelle su cui ha sostenuto l'esame. L'argomento della dissertazione deve essere o letterario o storico o filosofico o geografico per gli aspiranti alla laurea in materie letterarie; di carattere filosofico o storico per gli aspiranti alla laurea in pedagogia; per gli aspiranti alla laurea in lingue e letterature straniere, l'argomento della dissertazione deve essere svolto sulla letteratura straniera fondamentale seguita per quattro anni. (3)(7)(8)(11)(22)(23)(25)((27))

Allegato A Statuto dell'Istituto universitario-art. 39

Facolta' di lettere e filosofia Art. 39. La facolta' di lettere e filosofia conferisce le lauree in: lettere; filosofia; lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo). (3)(7)(8)(11)(21)(23)((28))

Allegato A Statuto dell'Istituto universitario-art. 40

Art. 40. Per il conseguimento di ciascuna delle lauree suindicate la durata del corso degli studi e' di quattro anni ed il titolo di ammissione e' il diploma di maturita' classica. (3)(5)(7)(8)((11))

Allegato A Statuto dell'Istituto universitario-art. 41

Art. 41. a) Laurea in lettere: il corso di studi per il conseguimento della laurea in lettere si distingue in due indirizzi: classico e moderno. Gli insegnamenti sono i seguenti: Fondamentali comuni ai due indirizzi: 1) Letteratura italiana; 2) Letteratura latina; 3) Storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana); 4) Geografia; 5) Filosofia (con facolta' di scelta fra gli insegnamenti di filosofia teoretica, filosofia morale, storia della filosofia, pedagogia). Fondamentali per l'indirizzo classico: 1) Letteratura greca; 2) Storia greca; 3) Glottologia; 4) Archeologia e storia dell'arte greca e romana. Fondamentali per l'indirizzo moderno: 1) Filologia romanza; 2) Storia medioevale; 3) Storia moderna; 4) Storia dell'arte medioevale e moderna. Complementari: 1) Filologia classica; 2) Filologia bizantina; 3) Grammatica greca e latina; 4) Storia del Risorgimento; 5) Paleografia e diplomatica 6) Storia del Cristianesimo; 7) Storia della letteratura latina medioevale; 8) Biblioteconomia e bibliografia; 9) Filologia germanica; 10) Letteratura umanistica; 11) Storia dei partiti e movimenti politici; 12) Storia della lingua italiana; 13) Storia delle religioni; 14) Archivistica; 15) Storia contemporanea; 16) Antichita' medioevale; 17) Paleografia greca; 18) Palcografia; 19) Letteratura cristiana antica; 20) Filosofia del linguaggio; 21) Filosofia della storia; 22) Lingua e letteratura francese; 23) Lingua e letteratura spagnola; 24) Lingua e letteratura inglese; 25) Lingua e letteratura tedesca; 26) Sociologia; 27) Storia della filosofia antica; 28) Storia della filosofia medioevale; 29) Storia della filosofia moderna e contemporanea; 30) Antichita' greche e romane; 31) Antichita' pompeiane ed ercolanesi; 32) Storia della musica; 33) Storia delle dottrine economiche; 34) Storia delle dottrine politiche; 35) Storia della letteratura italiana moderna e contemporanea; 36) Storia del teatro e dello spettacolo: 37) Storia dell'arte contemporanea; 38) Filologia dantesca; 39) Storia della Chiesa; 40) Filologia italiana; 41) Storia delle tradizioni popolari; 42) Etruscologia ed antichita' italiche; 43) Paletaologia. Lo studente deve seguire i corsi e sostenere gli, esami negli insegnamenti fondamentali comuni ed in quelli dell'indirizzo prescelto; lo studente deve, inoltre, prendere iscrizione e sostenere gli esami in altre otto discipline da lui scelte tra le fondamentali dell'indirizzo diverso da quello che egli segue e fra le discipline complementari. Due degli insegnamenti complementari possono essere sostituiti dallo studente con due discipline di altri corsi di studi della stessa o di diversa facolta' dell'ateneo. Tre degli insegnamenti, fondamentali o complementari, debbono essere seguiti per un biennio, puo', pero', lo studente seguire per un biennio anche uno o due insegnamenti in piu', ed in tal caso puo' ridurre rispettivamente di uno o due gli altri insegnamenti che deve scegliere. Lo studente deve superare una prova scritta di traduzione latina, che consiste in una traduzione dall'italiano in latino. Gli insegnamenti biennali comportano un esame alla fine di ciascun anno di corso. Il preside, sentita, ove ritenga, la facolta', deve controllare i piani di studi presentati dagli studenti per il loro coordinamento ed approvarli prima che siano resi definitivi. Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali comuni e dell'indirizzo da lui scelto ed in tutti gli altri insegnamenti compresi nel piano di studi approvato dal preside della facolta'. (3)(7)(8)((11))

Allegato A Statuto dell'Istituto universitario-art. 42

LAUREA IN SOCIOLOGIA Art. 42. La durata del corso di laurea in sociologia e' di quattro anni. E' titolo di ammissione quello consentito dalle vigenti disposizioni di legge. Alla fine del corso di studi viene rilasciata la laurea in sociologia. (7)(8)((11))

Allegato A Statuto dell'Istituto universitario-art. 43

Art. 43. Sono insegnamenti fondamentali: 1) Sociologia (biennale); 2) Un insegnamento scelto fra i seguenti: storia della filosofia o storia della filosofia moderna e contemporanea; 3) Filosofia morale; 4) Antropologia culturale; 5) Un insegnamento scelto fra i seguenti: storia moderna o storia contemporanea; 6) Logica; 7) Metodologia e tecnica della ricerca sociale; 8) Statistica; 9) Psicologia; 10) Storia della sociologia; 11) Psicologia sociale. Insegnamenti complementari: 1) Filosofia teoretica; 2) L'insegnamento non scelto nel n. 2) delle materie fondamentali; 3) Metodologia delle scienze umane; 4) Filosofia del diritto; 5) Filosofia della scienza; 6) Filosofia della storia; 7) Filosofia del linguaggio; 8) Estetica; 9) Filosofia della religione; 10) Linguistica generale; 11) Storia delle dottrine politiche; 12) Storia delle dottrine economiche; 13) L'insegnamento non scelto nel n. 5) delle materie fondamentali; 14) Etnologia; 15) Psicologia dell'eta' evolutiva; 16) Psicologia dinamica; 17) Economia politica; 18) Storia economica; 19) Demografia; 20) Economia aziendale; 21) Legislazione sociale; 22) Sociologia politica; 23) Sociologia economica; 24) Sociologia del diritto; 25) Sociologia del lavoro; 26) Sociologia industriale; 27) Sociologia della conoscenza; 28) Sociologia dell'educazione; 29) Sociologia della religione; 30) Sociologia dell'arte e della letteratura; 31) Sociologia dei gruppi; 32) Sociologia della comunicazione; 33) Sociolinguistica; 34) Teoria e tecniche delle comunicazioni di massa; 35) Una lingua e letteratura straniera moderna. (7)(8)((11))

Allegato A Statuto dell'Istituto universitario-art. 44

Art. 44. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver superato gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali e di almeno otto degli insegnamenti complementari, previa approvazione del relativo piano di studio da parte del preside di facolta'. La sociologia deve essere seguita per un biennio, e due degli insegnamenti fondamentali possono essere biennalizzati, nel qual caso lo studente puo' ridurre di due gli insegnamenti complementari che deve seguire. (7)(8)((11))

Allegato A Statuto dell'Istituto universitario-art. 45

Norma transitoria Art. 45. Il corso di laurea in sociologia comincera' a funzionare a decorrere dall'anno accademico 1971-72 con il primo anno di corso. Negli anni accademici successivi funzioneranno progressivamente gli anni di corso susseguenti al primo. (7)(8)(11)((15))

Allegato A Statuto dell'Istituto universitario-art. 46

Art. 46. ((La facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali rilascia le lauree in fisica, matematica, scienze dell'informazione.))

Allegato A Statuto dell'Istituto universitario-art. 47

Art. 47. I laureati in filosofia che aspirano alla laurea in lettere sono tenuti ad un altro anno di studio con i seguenti insegnamenti ed esami. Indirizzo classico: Letteratura italiana, letteratura latina, letteratura greca, storia romana o storia greca, glottologia, archeologia e storia dell'arte greca e romana, un insegnamento a scelta dello studente, prova scritta di traduzione latina. Indirizzo moderno: Letteratura italiana, letteratura latina, storia medioevale, storia moderna, geografia, filologia romanza, storia dell'arte medioevale e moderna, prova scritta di traduzione latina. (3) (4) (5) (6) (7) (8) ((11))

Allegato A Statuto dell'Istituto universitario-art. 48

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