DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 1968, n. 1439
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il commercio con l'estero e per il turismo e lo spettacolo; Decreta:
Articolo unico
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e la Romania, concluso a Bucarest l'8 agosto 1967, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'art. 16 dell'accordo stesso.
SARAGAT LEONE - MEDICI - RUSSO - MAGRI'
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 febbraio 1969
Atti del Governo, registro n. 225, foglio n. 67. - GRECO
Accordo
Accordo di coproduzione cinematografica fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista di Romania. IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA DI ROMANIA desiderosi di potenziare ed allargare la cooperazione fra le loro industrie cinematografiche e di favorire la realizzazione in coproduzione di film in grado di contribuire per le loro qualita' artistiche e tecniche al prestigio dei due Paesi, nello spirito della collaborazione culturale in atto e nell'intento di sviluppare reciproci rapporti economici nel campo della cinematografia, anche con lo scambio di film, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 1. I film di lungo metraggio realizzati in coproduzione ed ammessi ai benefici previsti dal presente accordo sono considerati come film nazionali dai due Paesi. Essi beneficiano dei vantaggi che ne risultano in virtu' delle disposizioni in vigore o che potranno essere emanate in ciascun Paese. I vantaggi sono acquisiti solamente dal produttore del Paese che li accorda. 2. Sono pure considerati come film nazionali dai due Paesi i film di corto metraggio ammessi al beneficio della coproduzione in base alle norme che le competenti autorita' delle parti contraenti emaneranno di comune intesa. 3. La realizzazione di film in coproduzione tra i due Paesi deve ricevere la preventiva autorizzazione delle rispettive autorita' competenti e cioe': nella Repubblica italiana: del Ministero del turismo e dello spettacolo; nella Repubblica socialista di Romania: del comitato di Stato per la cultura e l'arte. Articolo 2 1. I coproduttori devono soddisfare alle condizioni tecniche, artistiche e finanziarie richieste dalla realizzazione delle coproduzioni, con personale e mezzi tecnici nazionali. 2. L'ammissione di un produttore al beneficio della coproduzione minoritaria e' regolata dalle norme relative vigenti nel suo Paese. 3. La partecipazione di interpreti non aventi la nazionalita' di uno dei Paesi coproduttori, puo' essere ammessa solo eccezionalmente e dopo intesa tra le autorita' competenti dei due Paesi, tenuto conto delle esigenze del film. 4. Possono essere autorizzate riprese in esterni o di scenari dal vero in un Paese che non partecipi alla coproduzione, per comprovate esigenze di sceneggiatura o di ambientazione. Articolo 3 Per ogni film di coproduzione saranno approntati due negativi o un negativo ed un controtipo. Ciascun produttore e' proprietario di un negativo o di un controtipo. Il coproduttore minoritario puo', previa intesa con il coproduttore maggioritario, disporre del negativo originale. I film in coproduzione sono realizzati in versione italiana o romena o bilingue. Articolo 4 Le parti contraenti accorderanno ogni possibile facilitazione per la circolazione ed il soggiorno del personale artistico e tecnico che collabora alla lavorazione dei film in coproduzione, come pure per l'importazione e l'esportazione (temporanea per le attrezzature che non si consumano nel processo di lavorazione) del materiale necessario alla loro realizzazione ed al loro sfruttamento (pellicola, materiale tecnico, attrezzature, costumi, materiali scenografici, materiale pubblicitario), nonche' ai trasferimenti valutari per i pagamenti connessi alla loro realizzazione secondo le norme vigenti in materia fra i due Paesi. Articolo 5 1. La partecipazione minoritaria non puo' essere inferiore al 30% del costo di produzione di ciascun film. 2. a) L'apporto del coproduttore minoritario deve obbligatoriamente consistere in una partecipazione tecnica ed artistica effettiva: essa deve essere di almeno un autore, un tecnico, un interprete in un ruolo principale e di un interprete in un ruolo secondario. b) Ogni film deve essere diretto da un regista di uno dei Paesi contraenti. 3. Le partecipazioni artistiche, tecniche e finanziarie nelle coproduzioni debbono essere, nel complesso, equilibrate. Articolo 6 1. Le parti contraenti favoriranno la realizzazione in coproduzione di film di qualita' internazionale anche con altri Paesi, con i quali l'una e l'altra parte siano rispettivamente legate da accordi di coproduzione. Le condizioni di ammissione di tali film dovranno essere oggetto di particolare esame, caso per caso. 2. La partecipazione minoritaria in questi film non puo' essere inferiore al 20% del costo e vi saranno obbligatoriamente utilizzati un autore, un interprete ed un tecnico. Articolo 7 La situazione di equilibrio sull'insieme delle partecipazioni finanziarie, artistiche e tecniche dei Paesi coproduttori sara' esaminata annualmente dalla commissione mista di cui all'art. 15. L'ammontare complessivo degli apporti in valuta dovuti a saldo dai coproduttori dei due Paesi dovra' parimenti essere accertato annualmente dalla commissione mista, al fine di garantire l'equilibrio fra i due Paesi. Se risulta uno squilibrio questo dovra' essere compensato entro l'anno successivo. Articolo 8 L'istanza per ammettere un film al beneficio della coproduzione deve essere presentata alle autorita' competenti almeno trenta giorni prima dell'inizio delle riprese, unitamente alla documentazione necessaria. Articolo 9 Il saldo della quota di partecipazione del coproduttore minoritario deve essere corrisposto al coproduttore maggioritario nel termine di sessanta giorni dalla data di consegna di tutto il materiale necessario per l'approntamento della versione del Paese minoritario. L'inosservanza di tale norma comporta la perdita del beneficio della coproduzione. Articolo 10 1. La ripartizione dei proventi deve di massima corrispondere alla partecipazione dei coproduttori al costo di produzione. 2. Le clausole dei contratti che prevedono la ripartizione tra i coproduttori dei proventi e dei mercati debbono essere approvate dalle autorita' competenti delle parti contraenti. Articolo 11 Il film, indipendentemente dalla quota di partecipazione dei coproduttori, e dopo loro preventiva reciproca intesa, puo' essere esportato dal Paese del coproduttore che ha le migliori possibilita' al riguardo. Articolo 12 I titoli di testa dei film in coproduzione devono comprendere, in un quadro separato, oltre ai nomi dei coproduttori, la dicitura "Coproduzione italo-romena" oppure "Coproduzione romeno-italiana". Tale dicitura deve altresi' figurare obbligatoriamente nella pubblicita' commerciale, in occasione di manifestazioni artistiche e culturali, e in particolare di festival cinematografici internazionali. La presentazione a festival cinematografici dei film in coproduzione e' normalmente di competenza del Paese a cui appartiene il coproduttore maggioritario. In particolari casi puo' essere ammessa deroga a quanto sopra stabilito dopo preventivo accordo tra le autorita' competenti dei Paesi interessati. Articolo 13 Le autorita' competenti delle due parti contraenti stabiliscono di comune intesa le regole di procedura per l'applicazione del presente accordo. Articolo 14 Le parti contraenti favoriranno gli incontri di cineasti, lo scambio di film, di pubblicazioni e di altro materiale di carattere cinematografico. Articolo 15 1. Durante il periodo di validita' del presente accordo, una commissione mista e' convocata ogni anno, alternativamente in Italia e in Romania. La delegazione italiana e' presieduta da un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo. La delegazione romena e' presieduta da un rappresentante del comitato di Stato per la cultura e l'arte. Essi sono assistiti da funzionari ed esperti. 2. La commissione mista ha il compito di esaminare e di risolvere le eventuali difficolta' di applicazione del presente accordo, di studiare e proporre, se del caso, le necessarie modifiche. 3. Ogni parte contraente, per importanti ragioni, ha la facolta' di chiedere la convocazione di una sessione straordinaria della commissione mista. Articolo 16 Il presente accordo entrera' in vigore alla data in cui le parti si saranno reciprocamente comunicato, mediante scambio di note, che e' stato adempiuto quanto previsto a tal fine dai rispettivi ordinamenti. Il presente accordo e' valido per la durata di due anni. Alla scadenza di questo periodo l'accordo e' prorogato per tacita riconduzione per successivi periodi di due anni, salvo denuncia di una delle parti contraenti con preavviso scritto di almeno tre mesi prima della sua scadenza. Fatto a Bucarest l'8 agosto 1967, in due esemplari originali redatti in lingua italiana e romena, le due versioni facenti ugualmente fede. Per il Governo della Repubblica socialista di Romania C. MANESCU Per il Governo della Repubblica italiana FANFANI Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri MEDICI
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