DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 1968, n. 1477
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera; Visto il decreto del medico provinciale di Milano in data 7 maggio 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanita', l'ospedale civico di Codogno e' stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132; Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'art. 2 dello statuto dell'ente; Sulla proposta del Ministro per la sanita', di concerto Decreta: L'ospedale civico, con sede in Codogno, di cui alle premesse, e' dichiarato ente ospedaliero. Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto e' composto come segue: cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Milano; due membri eletti dal consiglio comunale di Codogno; due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 26 maggio 1932.
SARAGAT ZELIOLI LANZINI - RESTIVO
Visto, il Guardasigilli: CAVA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 marzo 1969
Atti del Governo, registro n. 225, foglio n. 115. - GRECO
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