DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1968, n. 1485
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Milano in data 14 novembre 1968 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Milano.
Art. 2
E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Audiologia" in aggiunta a quelli indicati per la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Milano nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successivo modificazioni.
Art. 3
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sara' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare, salvo eventuali responsabilita', che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.
Art. 4
I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.
SARAGAT SULLO - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 marzo 1969
Atti del Governo, registro n. 225, foglio n. 126. - GRECO
Convenzione istituzione cattedra Audiologia presso l'Universita' di Milano-art. 1
Repertorio n. 376 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO Convenzione tra l'Universita' degli studi di Milano e l'ospedale di circolo di Lecco per l'istituzione di una cattedra di "Audiologia" presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Milano. L'anno millenovecentosessantotto e questo giorno quattordici del mese di novembre in Milano, in una sala del rettorato dell'Universita' degli studi, in via Festa del Perdono, 7, davanti a me dott. Mario Luzi, nato a Camerino (Macerata) l'8 novembre 1923, direttore amministrativo dell'Universita' degli studi di Milano e come tale delegato con decreto del rettore 1 luglio 1965 a ricevere, in forma pubblica amministrativa, gli atti ed i contratti che si stipulano nell'interesse dell'universita' medesima a norma dell'art. 129 del vigente regolamento universitario, ed alla presenza dei signori: dott.ssa Leonilde Magri Bellagente, funzionario; rag. Benvenuto Liso, funzionario, testimoni noti ed idonei a termine di legge e da me personalmente conosciuti, si sono costituiti: Da una parte il prof. Giovanni Polvani, nato a Spoleto (Perugia) il 17 dicembre 1892, magnifico rettore e legale rappresentante dell'Universita' degli studi di Milano, via Festa del Perdono, 7, autorizzato alla stipulazione del presente atto con delibera del consiglio di amministrazione adottata nella seduta del 28 ottobre 1968; Dall'altra il dott. Aldo Rossi, nato a Costa di Monticelli (Bergamo) il 13 giugno 1918, presidente dell'ospedale di circolo di Lecco, giusta la deliberazione del consiglio di amministrazione in data 6 settembre 1968 approvata dal comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica della prefettura di Como in data 9 settembre 1968; Premesso che lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, nell'ordinamento didattico della facolta' di medicina e chirurgia comprende tra gli insegnamenti complementari quello di audiologia; che l'insegnamento della audiologia ha assunto notevole importanza didattico-scientifica e pratica; che la facolta' di medicina e chirurgia, ravvisando la rilevanza assunta da tale insegnamento, sia ai fini didattico-scientifici che sociali e per offrire agli studenti una piu' completa specifica cultura, ha auspicato la istituzione di una cattedra di ruolo di audiologia; che l'ospedale di circolo di Lecco, considerando come solo l'istituzione di una cattedra di audiologia possa fornire agli studenti una completa specifica cultura necessaria ad affrontare i problemi posti dall'incidenza sociale della patologia auditiva particolarmente sensibile nella popolazione infantile e nelle maestranze del settore industriale, e' venuta nella determinazione di assumersi l'onere del finanziamento di un posto di professore di ruolo convenzionato riservato alla cattedra di audiologia; che il consiglio della facolta' di medicina e chirurgia, il senato accademico ed il consiglio di amministrazione dell'Universita' degli studi di Milano hanno esaminato ed approvato, nei limiti delle rispettive competenze, la proposta per la istituzione di un posto convenzionato di professore di ruolo da assegnarsi alla cattedra di audiologia; Tutto cio' premesso tra l'ospedale di circolo di Lecco, rappresentato come sopra e l'Universita' degli studi di Milano, nella persona del suo rettore, prof. Giovanni Polvani, si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1. L'ospedale di circolo di Lecco, affinche' presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Milano venga attuato l'insegnamento di audiologia si impegna a versare alla Universita' medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di professore di ruolo da istituire a tale uopo a norma degli articoli 63 e 100 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592: a) L. 5-000.000 (cinquemilioni), pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, di un professore universitario di ruolo; b) L. 1.000.000 (unmilione), pari al 20% del contributo di cui alla lettera a), per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 6, nonche' per rimborso dell'onere a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria.
Convenzione istituzione cattedra Audiologia presso l'Universita' di Milano-art. 2
Art. 2. I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati all'Universita' degli studi di Milano in unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.
Convenzione istituzione cattedra Audiologia presso l'Universita' di Milano-art. 3
Art. 3. Qualora il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera a) del precedente art. 1, sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di professore di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, l'ospedale di circolo di Lecco si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e conseguentemente ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera b) dello stesso art. 1. Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e previdenza a favore dei professori universitari, l'ospedale di circolo di Lecco si impegna, altresi', ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza, l'aliquota del 20% indicata nell'art. 1, lettera b). L'aumento dei contributi suindicati avra' effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.
Convenzione istituzione cattedra Audiologia presso l'Universita' di Milano-art. 4
Art. 4. L'Universita' degli studi di Milano per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, e' tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di audiologia. L'Universita' degli studi di Milano versera' altresi' annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilita', la somma prevista dal precedente art. 1, comma b), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previsto dall'art. 3, comma secondo.
Convenzione istituzione cattedra Audiologia presso l'Universita' di Milano-art. 5
Art. 5. La presente convenzione ha la durata di anni venti dalla decorrenza della nomina del primo titolare della cattedra di audiologia e si riterra' tacitamente rinnovata di venti anni in venti anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.
Convenzione istituzione cattedra Audiologia presso l'Universita' di Milano-art. 6
Art. 6. La presente convenzione si intende decaduta: a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5; b) se vengano a cessare in tutto o in parte, per qualsiasi motivo e in qualsiasi momento i contributi in essa previsti; c) se non vengano aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3. Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di professore di ruolo si intendera' senz'altro soppresso ed il relativo titolare cessera' immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilita' che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle vigenti leggi in materia di obbligazioni.
Convenzione istituzione cattedra Audiologia presso l'Universita' di Milano-art. 7
Art. 7. Il presente atto, essendo stipulato nell'interesse dell'Universita' degli studi di Milano, e' esente da tasse di registro e bollo, a norma delle vigenti disposizioni di legge come atto stipulato nell'interesse dello Stato. Il presente atto, scritto a macchina su carta uso bollo da persona di mia fiducia, viene pubblicato alle parti contraenti mediante lettura da me fatta a chiara ed intelligibile voce, presenti i testi, e le parti da me interpellate dichiarano essere l'atto stesso conforme alla loro volonta' ed in segno di approvazione lo firmano unitamente ai testi sopra indicati ed a me ufficiale rogante. Giovanni POLVANI Aldo ROSSI Leonilde MAGRI BELLAGENTE Benvenuto LISO Mario Luzi, ufficiale rogante Registrato a Milano il 15 novembre 1968 al n. 5774 71/ ME, vol. 28. Gratis. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione SULLO
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.