DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1968, n. 1486
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione tecnica;
Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;
Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, relativo agli orari ed ai programmi di insegnamento degli istituti tecnici;
Vista la legge 22 novembre 1961, n. 1282, sul riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964, n. 507, relativo ai raggruppamenti di materie per gli istituti tecnici commerciali e per geometri;
Visto il decreto interministeriale 14 agosto 1964, relativo alla costituzione delle cattedre negli istituti tecnici commerciali e per geometri;
Considerato che dal 1 ottobre 1967 funzionano di fatto gli istituti tecnici sotto indicati;
Ritenuta la necessita' di regolarizzare tale situazione di fatto;
Sulla
proposta del Ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro; Decreta:
Art. 1
A decorrere dal 1 ottobre 1967 vengono istituti i seguenti istituti tecnici commerciali, per geometri e commerciali e per geometri: PIEMONTE Torino: Chieri - Istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per geometri. Torino - Istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo. Torino - Istituto tecnico per geometri. LOMBARDIA Bergamo: Bergamo - Istituto tecnico per geometri. Brescia: Darfo - Istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per geometri. Milano: Rho - Istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo. Sesto San Giovanni - Istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo. Pavia: Pavia - Istituto tecnico per geometri. VENETO Padova: Cittadella - Aggiunta sezione per geometri all'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo. Rovigo: Rovigo - Istituto tecnico per geometri. Venezia: San Dona' di Piave - Istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per geometri. Verona: Legnago - Aggiunta sezione per geometri all'Istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo. LIGURIA Genova: Genova - Istituto tecnico per geometri. EMILIA ROMAGNA Modena: Mirandola - Istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo. TOSCANA Grosseto: Follonica - Istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo. Livorno: Cecina - Istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo. Portoferraio - Istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo. Massa: Pontremoli - Aggiunta sezione per geometri all'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo. Pistoia: Pescia - Istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo. LAZIO Roma: Palestrina - Istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per geometri. Roma - Istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per geometri. Roma - Istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo. MOLISE Campobasso: Isernia - Aggiunta sezione per geometri all'Istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo. CAMPANIA Benevento: Cerreto Sannita - Istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per geometri. BASILICATA Potenza: Palazzo San Gervasio - Istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo. CALABRIA Catanzaro: Catanzaro - Istituto tecnico per geometri. SICILIA Agrigento: Ribera - Istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per geometri. Caltanissetta: Caltanissetta - Istituto tecnico per geometri. Messina: Furci Siculo - Aggiunta sezione geometri all'Istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo. Siracusa: Avola - Istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo. SARDEGNA Nuoro: Isili - Istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo.
Art. 2
I corsi completi, i posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico presso gli istituti di cui al precedente art. I sono indicati nelle tabelle I, II, in, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, allegate al presente decreto, firmate, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
Art. 3
A decorrere dal 1 ottobre 1967 sono soppresse le sezioni geometri presso i seguenti istituti: 1) Istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per geometri "V. Emanuele II" di Bergamo; 2) Istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per geometri "M. Rapisardi" di Caltanissetta; 3) Istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per geometri "B. Grimaldi" di Catanzaro; 4) Istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per geometri "V. Emanuele II" di Genova; 5) Istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per geometri "A. Bordoni" di Pavia; 6) Istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per geometri "De Amicis" di Rovigo. Nelle tabelle XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, annesse al presente decreto, firmate, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, sono indicati i corsi completi, i posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico presso i seguenti istituti: 1) Istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo "V. Emanuele II" di Bergamo; 2) Istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo "M. Rapisardi" di Caltanissetta; 3) Istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo "B. Grimaldi" di Catanzaro; 4) Istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo "V. Emanuele II" di Genova; 5) Istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo "A. Bordoni" di Pavia; 6) Istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo "De Amicis" di Rovigo.
Art. 4
I contributi a carico dello Stato per il mantenimento degli istituti indicati nell'art. 1 sono fissati nella misura indicata nella tabella XXXVIII, annessa al presente., decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
Art. 5
La spesa derivante dall'attuazione del presente decreto gravera' sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.
SARAGAT GUI - TAVIANI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 marzo 1969
Atti del Governo, registro n. 225, foglio n. 104. - GRECO
Tabelle
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