DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1968, n. 1490
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduta la domanda in data 20 agosto 1968, presentata dal presidente del consiglio di amministrazione della scuola superiore per interpreti e traduttori, con sede centrale a Milano - eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1958, n. 983 - per ottenere l'istituzione ed il riconoscimento di un istituto universitario di lingue moderne, con sede principale a Milano;
Udito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Riconosciuta l'opportunita' di accogliere la predetta domanda e di far luogo all'istituzione ed al riconoscimento del libero istituto universitario di lingue moderne;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
E' istituito, con sede principale a Milano, l'istituto universitario di lingue moderne, formato da una facolta' di lingue e letterature straniere, il cui statuto, annesso al presente decreto, e' approvato e firmato, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione.
Art. 2
L'istituto universitario anzidetto appartiene alla categoria di cui al n. 2 dell'art. 1 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, ed il mantenimento ne e' assicurato dall'ente morale "Scuola superiore per interpreti e traduttori.
SARAGAT SCAGLIA - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: CAVA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 marzo 1969
Atti del Governo, registro n. 225, foglio n. 143. - GRECO
Statuto dell'Istituto universitario di lingue moderne-art. 1
Statuto dell'Istituto universitario di lingue moderne Art 1. L'istituto universitario di lingue moderne, promosso dall'ente morale "Scuola superiore per interpreti e traduttori" di Milano, ha lo scopo di contribuire alla ricerca scientifica nel campo delle lingue, delle letterature e della storia delle civilta' moderne e di preparare coloro che intendano dedicarsi alla professione di insegnante di lingue moderne.
Statuto dell'Istituto universitario di lingue moderne-art. 2
Art. 2. L'I.U.L.M. e' autonomo ai sensi dell'[art. 33 della Costituzione](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art33) italiana. Esso ha personalita' giuridica a norma dell'art. 1, secondo comma, n. 2 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato dal [regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592), ed e' disciplinato, nel suo funzionamento, dalle leggi e dai regolamenti generali e speciali, nonche' dalle norme del presente Statuto. La vigilanza dello Stato sull'I.U.L.M. e' esercitata dal Ministero della pubblica istruzione.
Statuto dell'Istituto universitario di lingue moderne-art. 3
Art. 3. L'ente morale "Scuola superiore per interpreti e traduttori" cura il perseguimento dei fini istituzionali dell'I.U.L.M. e ne assicura il mantenimento.
Statuto dell'Istituto universitario di lingue moderne-art. 4
Art. 4. Il governo dell'I.U.L.M. e' esercitato da un consiglio d'amministrazione, da un direttore e da un consiglio di facolta', secondo le rispettive competenze a norma degli articoli seguenti e delle disposizioni generali vigenti.
Statuto dell'Istituto universitario di lingue moderne-art. 5
Art. 5. Il consiglio d'amministrazione ha il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'I.U.L.M. Esso e costituito: a) dai membri del consiglio d'amministrazione dell'ente morale Scuola superiore per interpreti e traduttori (E cioe': dai fondatori dell'ente morale i quali ne sono membri di diritto. Ogni fondatore mancante sara' sostituito da un componente indicato dagli altri membri fondatori e da quelli che nel tempo li avranno cosi' sostituiti; dai due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione; dal rappresentante del Ministero degli affari esteri; dai rappresentanti degli enti o privati che abbiano notevolmente contribuito, con donazioni ed elargizioni, allo sviluppo dell'ente. Tali rappresentanti, in numero non superiore a due, sono nominati dal consiglio d'amministrazione). b) dal direttore dell'istituto (che dev'essere professore universitario); c) da un professore di ruolo dell'istituto, designato dal consiglio di facolta' dell'istituto stesso; d) dal direttore amministrativo. La presidenza del consiglio d'amministrazione dell'I.U.L.M. spetta al presidente del consiglio d'amministrazione dell'ente morale "Scuola superiore per interpreti e traduttori", il quale ne ha la legale rappresentanza. In seno al consiglio d'amministrazione e' nominato un comitato esecutivo di tre membri del quale fanno parte: il presidente, ii direttore dell'istituto, il direttore amministrativo. I membri del consiglio d'amministrazione durano in carica quattro anni e sono sempre rieleggibili.
Statuto dell'Istituto universitario di lingue moderne-art. 6
Art. 6. Il consiglio d'amministrazione ha le seguenti attribuizioni: a) delibera sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo di ciascun esercizio che inizia il 1 novembre e termina il 31 ottobre; b) nomina il direttore dell'istituto e il direttore amministrativo dell'istituto stesso; c) conferisce gli incarichi d'insegnamento su proposta del consiglio di facolta'; d) delibera sui programmi dei singoli corsi, su proposta del consiglio di facolta'; e) delibera sulle assegnazioni ordinarie e straordinarie di fondi all'istituto; f) propone all'approvazione del Ministero le eventuali modificazioni dello statuto; g) provvede all'amministrazione dell'istituto. Il consiglio d'amministrazione delibera a maggioranza di voti. A parita' di voti prevale il voto del presidente. Le sue deliberazioni sono valide allorche' siano presenti la meta' piu' uno dei suoi membri. Il consiglio d'amministrazione si riunisce, di diritto, due volte all'anno e tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario. Il consiglio d'amministrazione puo' delegare alcune delle sue finzioni o conferire incarichi particolari. Il comitato esecutivo prepara il lavoro del consiglio d'amministrazione e ne esegue le deliberazioni. Esso si riunisce ogni qualvolta i suoi membri lo ritengano necessario.
Statuto dell'Istituto universitario di lingue moderne-art. 7
Art. 7. Il presidente del consiglio d'amministrazione: presiede le adunanze del consiglio stesso; cura, attraverso il comitato esecutivo ed il direttore amministrativo, l'esecuzione dei provvedimenti del consiglio d'amministrazione, salva la competenza del direttore dell'istituto in materia scientifica e didattica; puo' adottare deliberazioni di urgenza in campo amministrativo e di disciplina, del personale, salvo ad ottenerne la ratifica dal consiglio di amministrazione nella prima successiva riunione.
Statuto dell'Istituto universitario di lingue moderne-art. 8
Art. 8. Il direttore dell'istituto dura in carica quattro anni e puo' sempre essere riconfermato. Le sue attribuzioni sono le seguenti: a) rappresenta l'istituto universitario di lingue moderne nelle cerimonie e nei conferimenti dei titoli accademici; b) esercita l'alta vigilanza sull'Istituto universitario di lingue moderne e sull'attivita' del personale docente; c) riferisce al consiglio d'amministrazione sull'attivita' scientifica e didattica dell'istituto; d) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio d'amministrazione in materia scientifica e didattica.
Statuto dell'Istituto universitario di lingue moderne-art. 9
Art. 9. Il direttore amministrativo sovrintende, in conformita' alle disposizioni del consiglio d'amministrazione, del presidente, del direttore dell'istituto e del consiglio di facolta', a tutti i servizi amministrativi e contabili. Egli e' responsabile dell'osservanza delle norme legislative e regolamentari degli istituti di istruzione di grado universitario.
Statuto dell'Istituto universitario di lingue moderne-art. 10
Art. 10. Il consiglio di facolta' si compone del direttore dell'istituto, che lo presiede, e dei professori di ruolo della facolta'. Possono essere chiamati altresi' a farne parte, escluse le questioni concernenti l'assegnazione dei posti di ruolo ed il conferimento degli incarichi d'insegnamento, anche un rappresentante dei professori incaricati, un rappresentante degli assistenti ed uno degli studenti.
Statuto dell'Istituto universitario di lingue moderne-art. 11
Art. 11. Il consiglio di facolta' coadiuva il direttore dell'istituto nell'esercizio delle funzioni a lui demandate, coordina i programmi d'insegnamento, designa gli insegnanti ai quali attribuire le cattedre di ruolo vacanti e propone i nominativi dei professori da chiamare alle cattedre stesse, da' pareri su tutte le questioni sulle quali il consiglio di amministrazione lo interpelli ed esercita ogni altra funzione ad esso demandata dalle leggi sull'ordinamento universitario, salva la competenza degli altri organi prevista dal presente statuto. - Docenti.
Statuto dell'Istituto universitario di lingue moderne-art. 12
Art. 12. ((L'insegnamento ufficiale e' impartito da professori ordinari, straordinari ed associati. Il ruolo dei professori universitari dello I.U.L.M. comprende le seguenti fasce: a) professori ordinari e straordinari; b) professori associati. Il ruolo organico dei professori della prima fascia e' costituito da 3 posti. Il ruolo organico dei professori della seconda fascia e' costituito da 35 posti. Possono essere inoltre stipulati contratti di diritto privato con studiosi o esperti italiani e stranieri per l'attivazione di corsi integrativi di quelli ufficiali ai sensi degli [articoli 25](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1980-07-11;382~art25) e [29 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1980-07-11;382~art29).))
Statuto dell'Istituto universitario di lingue moderne-art. 13
Art. 13. ((Ai professori di ruolo spetta il trattamento economico e di carriera che lo Stato attribuisce ai professori di ruolo delle universita' governative provvisti della medesima anzianita' di servizio. In caso di trasferimento allo I.U.L.M. di professori di ruolo appartenenti ad altri istituti universitari, saranno applicate le disposizioni vigenti in materia per i professori delle universita' governative. Ai professori di ruolo della prima fascia e' assicurato il trattamento di previdenza e di quiescenzache le norme legislative vigenti stabiliscono per i professori di ruolo delle universita' governative. Ai professori di ruolo della seconda fascia ai fini del trattamento Di previdenza e di quiescenza, sono applicate le vigenti e future Disposizioni di legge in materia riguardanti il corrispondente personale docente delle universita' statali.))
Statuto dell'Istituto universitario di lingue moderne-art. 14
Art. 14. ((Il ruolo organico dei ricercatori universitari e' costituito da 45 posti. Ai ricercatori dello I.U.L.M. spetta il trattamento economico e di carriera che lo Stato attribuisce ai ricercatori di ruolo delle universita' governative. Ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza, si applicano ai ricercatori le stesse disposizioni di legge in materia previste dal vigente statuto per gli assistenti di ruolo. Per le modalita' inerenti la ripartizione dei posti di ricercatore e la loro copertura, per l'inquadramento nel ruolo entro i limiti dei posti in organico di cui ai precedenti commi, la disciplina generale, i diritti, le funzioni ed i doveri si applicano, in quanto compatibili con il presente statuto e con la natura dell'universita' non statale, le disposizioni di legge vigenti riguardanti i ricercatori universitari.))
Statuto dell'Istituto universitario di lingue moderne-art. 15
Art. 15. ((I docenti di ruolo hanno l'obbligo di presentare entro il mese di giugno al direttore dell'Istituto i programmi dei corsi che si propongono di svolgere nell'anno successivo ed il consiglio di facolta' deve esaminarli e coordinarli introducendo eventuali modificazioni volte ad assicurare un armonico svolgimento dei vari corsi anche, laddove sia possibile, nel quadro di una preordinata interdisciplinarita'. Il consiglio di amministrazione, su proposta del consiglio di facolta', stabilisce prima dell'inizio di ogni anno accademico, il numero degli insegnamenti complementari da impartire nell'anno accademico stesso; stabilisce altresi' il numero massimo delle immatricolazioni per il successivo anno accademico.))
Statuto dell'Istituto universitario di lingue moderne-art. 16
Art. 16. Presso l'I.U.L.M., oltre ai corsi a titolo ufficiale, possono impartirsi corsi a titolo privato, in conformita' alle norme del vigente testo unico delle leggi sull'istruzione superiore e del regolamento universitario.
Statuto dell'Istituto universitario di lingue moderne-art. 17
Art. 17. ((Alle cattedre di lingue straniere sono inoltre assegnati lettori di nazionalita' o di madre lingua straniera i quali collaborano con i professori nella ricerca scientifica e nella attivita' didattica. I lettori di lingua straniera sono assunti con contratto di Diritto privato secondo le modalita' previste dall'[art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1980-07-11;382~art28).))
Statuto dell'Istituto universitario di lingue moderne-art. 18
Art. 18. Il numero dei posti, le qualifiche e la dotazione organica del personale amministrativo e' determinato dalla tabella C, annessa al presente statuto. ((Per quanto non previsto dal presente statuto, la disciplina dei rapporti con il personale non docente in genere, deve prevedere uno stato giuridico ed un trattamento economico non inferiori rispetto a quelli del personale non docente delle universita' e degli istituti superiori statali, che svolga le stesse mansioni e funzioni. A favore del personale non docente vengono applicate le vigenti norme di legge in materia di assicurazioni sociali obbligatorie, di assistenza sanitaria e di indennita' di anzianita')). L'I.U.L.M. puo' avvalersi per il funzionamento dei servizi amministrativi del personale amministrativo dell'ente morale "Scuola superiore per interpreti e traduttori". Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione SCAGLIA
Statuto dell'Istituto universitario di lingue moderne-art. 19
Art. 19. ((La facolta' conferisce la laurea in lingue e letterature straniere. Titolo di ammissione: quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge. La durata del corso degli studi e' di 4 anni. Il consiglio di facolta' potra', a quanti siano in possesso di un'altra laurea italiana o titolo equipollente straniero, nonche' dei titoli rilasciati in base alla [legge 2 aprile 1968, n. 458](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1968-04-02;458), accordare l'abbreviazione dei corsi presso la facolta' medesima)).
Statuto dell'Istituto universitario di lingue moderne-art. 20
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