DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1968, n. 1498

Type DPR
Publication 1968-10-14
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 359, e' modificato nel senso che la scuola di specializzazione in radiologia conferisce il diploma di specialista in radiologia e il diploma di specialista in radiologia diagnostica. Art. 360, e' modificato nel senso che l'ordinamento della scuola di specializzazione in radiologia e' abrogato e sostituito dal seguente: Scuola di specializzazione in radiologia A) diploma di specializzazione in radiologia. (durata del corso anni 4) 1° Anno: Fisica, con particolare riguardo alla costituzione della materia, alla produzione, all'assorbimento ed alla misura delle radiazioni; Nozioni sugli apparecchi ed istrumenti della radiologia; Anatomia radiologica normale Fisiologia radiologica; Tecnica radiologica generale; Semeiotica radiologica generale; Fondamenti di radiobiologia; Nozioni di statistica e matematica. 2° Anno: Tecnica e metodica dell'esame radiologico dei vari organi, apparati e sistemi; Semeiotica radiologica speciale e diagnosi differenziale; Fondamenti di radioterapia; Danni da radiazioni e mezzi di protezione; Dimostrazioni cliniche di diagnostica radiologica; Dimostrazioni cliniche di radioterapia. 3° Anno: Diagnostica radiologica differenziale; Dimostrazione di casistica di roentgendiagnostica con confronto del quadro anatomo-patologico; Radioterapia con alta energia; Radioterapia tradizionale. Curieterapia; Elementi di medicina nucleare; Istrumentario, tecnica e metodiche di applicazione; Dimostrazioni di casistica di roentgenterapia con particolare riferimento alla anatomia patologica; Radioterapia con alte energie; Dosimetria. 4° Anno: Moderne tecniche di esplorazione e terapia radiologica; Diagnostica e terapia con isotopi radioattivi somministrati per via interna; Radiodiagnostica e radioterapia clinica (casistica); Medicina legale e legislazione sanitaria in relazione alla radiologia. B) diploma di specializzazione in radiologia diagnostica. (durata del corso anni 3) 1° Anno: Fisica, con particolare riguardo alla costituzione della materia, alla produzione, all'assorbimento ed alla misura delle radiazioni; Nozioni sugli apparecchi ed istrumenti della radiologia; Anatomia radiologica normale; Fisiologia radiologica; Tecnica radiologica generale; Semeiotica radiologica generale; Fondamenti di radiobiologia; Nozioni di statistica e matematica. 2° Anno: Metodica di esplorazione dei vari organi ed apparati; Semeiotica radiologica speciale e diagnosi differenziale; Nozioni generali sulle lesioni da radiazioni e mezzi di protezione; Moderne tecniche di esplorazione radiologica. 3° Anno: Esplorazione radiologica nella patologia dei vari organi ed apparati; diagnostica differenziale; rapporti con l'anatomia patologica; Radiodiagnostica clinica; Medicina legale e legislazione sanitaria in relazione alla radiologia. E' obbligatorio l'internato. I corsi, per entrambi i diplomi, saranno integrati da conferenze, esercitazioni e seminari. L'obbligo della frequenza durante tutto l'anno accademico (nove mesi) presso l'istituto di radiologia, sede della scuola, puo) essere ridotto ad un mese (su concessione del direttore della scuola) per gli specializzandi che fanno parte di istituti universitari della stessa disciplina che non abbiano la scuola e per gli assistenti di ruolo di primariati della stessa disciplina presso ospedali di 1ª categoria. Non e' consentita l'abbreviazione dei corsi, fatta eccezione per gli specializzati di radiologia diagnostica che intendano conseguire il diploma di specializzazione in radiologia, i quali potranno essere ammessi al 3° o 4° anno del corso in radiologia, a giudizio del direttore della scuola, in base alla valutazione dei loro titoli. E' obbligatorio il superamento degli esami di un corso per l'ammissione al corso successivo. Il numero degli iscritti alla scuola di radiologia non deve superare quello medio di 12 per anno (totale n. 42).

SARAGAT SCAGLIA

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 marzo 1969

Atti del Governo, registro n. 226, foglio n. 10. - GRECO

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