DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 1968, n. 1505
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1960, n. 1816, che approva il regolamento di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, e successive modificazioni; Visto che ai sensi dell'art. 100 della legge 2 marzo 1963, n. 307, deve essere emanato un nuovo regolamento di esecuzione sostitutivo di quello approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1960, n. 1816; Sentita la commissione centrale per gli uffici locali; Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: E' approvato l'unito regolamento di esecuzione delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale, regolamento composto di 98 articoli, visto, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni.
SARAGAT LEONE - DE LUCA - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte
dei conti, addi' 18 marzo 1969
Atti del Governo,
registro n. 225, foglio n. 156. - GRECO
Regolamento-art. 1
Art. 1. Gli uffici locali e le agenzie che disimpegnano alcuni servizi postali e telegrafici in via sussidiaria ad altro ufficio esistente nello stesso centro urbano, sono denominati succursali.
Regolamento-art. 2
Art. 2. La classificazione degli uffici locali e delle agenzie prevista dall'articolo 9 del testo unico approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1967-08-09;1417), e' determinata sulla base della entita' del lavoro valutata secondo i criteri previsti dalla tabella A allegata al presente decreto.
Regolamento-art. 3
Art. 3. Agli effetti della disposizione precedente, i punti necessari per la classificazione degli uffici locali e delle agenzie nei gruppi previsti dall'art. 6 del testo unico approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1967-08-09;1417), sono i seguenti: Uffici locali di gruppo A punti superiori a 35.000 Uffici locali di gruppo B da punti 16.701 a 35.000 Uffici locali di gruppo C da punti 7.151 a 16.700 Uffici locali di gruppo D da punti 2.181 a 7.150 Uffici locali di gruppo E da punti 851 a 2.180 Agenzie fino a punti 850
Regolamento-art. 4
Art. 4. Per la classificazione delle agenzie di nuova istituzione si segue il procedimento previsto per la classificazione provvisoria e definitiva degli uffici locali.
Regolamento-art. 5
Art. 5. Le norme dell'art. 8 del testo unico approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1967-08-09;1417), si applicano anche nei casi in cui due agenzie, oppure un'agenzia ed un ufficio locale, esistenti nella medesima localita', siano riunite in un unico ufficio.
Regolamento-art. 6
Art. 6. Alla modifica della tabella e dei punteggi previsti dagli articoli 2 e 3, si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti la commissione centrale per gli uffici locali ed il consiglio di amministrazione, nonche' il Consiglio di Stato.
Regolamento-art. 7
Art. 7. Il direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni o, per sua delega il capo del competente reparto della direzione provinciale determina, ((in base ai criteri stabiliti nelle istruzioni)) che disciplinano i servizi postali, a quali dei dipendenti uffici locali, agenzie o recapiti debbano far capo per le proprie operazioni gli uffici pubblici e le rivendite di generi di monopolio.
Regolamento-art. 8
Art. 8. Gli ordinamenti dei vari servizi determinano le operazioni che possono essere eseguite dagli uffici locali e dalle agenzie.
Regolamento-art. 9
Art. 9. Gli uffici locali di gruppo A possono essere suddivisi in sezioni per i servizi di movimento e telegrafici, a ciascuna delle quali e' preposto un ufficiale con mansioni di sottocapo, che, oltre ad assicurare il regolare andamento del servizio affidato alla sua responsabilita', deve, continuare a svolgere le attribuzioni proprie della sua qualifica prendendo parte attiva e continua al lavoro della sezione. I provvedimenti sono autorizzati dalla direzione centrale per gli uffici locali, su proposta motivata della direzione provinciale, previ accertamenti ispettivi.
Regolamento-art. 10
Art. 10. Le ricevitorie disimpegnano, oltre al servizio di distribuzione ed eventualmente, di trasporto e scambio degli effetti postali, i seguenti servizi postali: vendita di carte valori postali; accettazione delle corrispondenze ordinarie, raccomandate e pacchi postali. Eseguono, inoltre, nei limiti di valore stabiliti dal codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con [regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1936-02-27;645), e successive modificazioni, e dai rispettivi regolamenti di esecuzione, l'accettazione delle corrispondenze e dei pacchi con valore dichiarato e con assegno. Per incarico del pubblico e nei limiti di valore autorizzati, eseguono presso l'ufficio postale da cui dipendono le seguenti operazioni a danaro: riscossioni di vaglia, di assegni di conti correnti postali e di buoni postali fruttiferi; richiesta di emissione di vaglia e buoni postali fruttiferi, di versamento sui conti correnti postali. L'agente preposto alla ricevitoria ha l'obbligo di effettuare le operazioni dei servizi a danaro, per incarico del pubblico, nell'ufficio postale da cui dipende.
Regolamento-art. 10 bis
Art. 10-bis ((Le spese d'ufficio degli uffici locali e delle agenzie, di cui al primo comma dell'art. 134 del testo unico approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1967-08-09;1417), sono a carico dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ai sensi dell'art. 320 del regolamento organico approvato con [regio decreto 14 ottobre 1906, n. 546](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1906-10-14;546). Al pagamento di tali spese, determinate secondo le modalita' stabilite dal secondo comma dell'art. 321 del citato regolamento organico, si provvede: a trimestri anticipati, per le quote riguardanti la cancelleria, i materiali di servizio e la pulizia; a semestri anticipati, per le quote riguardanti il riscaldamento. L'Amministrazione, sentita la commissione speciale per le spese di ufficio, puo' specificare, secondo le esigenze degli uffici locali e delle agenzie, gli oggetti che vanno compresi nelle spese d'ufficio, e modificare la periodicita' dei pagamenti dell'assegno annuo. Il pagamento dell'assegno annuo per le spese d'ufficio agli uffici locali ed alle agenzie viene disposto dalle direzioni provinciali delle poste con i fondi posti a loro disposizione con ordini di accreditamento a favore del rispettivo funzionario delegato, secondo le modalita' stabilite dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' delle poste e delle telecomunicazioni, approvato con [regio decreto 8 maggio 1933, n. 841](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-05-08;841), e successive modificazioni)).
Regolamento-art. 11
Art. 11. Il vincitore di concorso nominato nella qualifica iniziale della carriera esecutiva e di quella ausiliaria degli uffici locali, che si trovi sotto le armi per obbligo di leva o per richiamo, deve prendere servizio entro trenta giorni dal congedo.
Regolamento-art. 12
Art. 12. Al termine del periodo di prova, previsto dall'[art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1957-01-10;3~art10), il direttore provinciale competente compila la relazione sull'esito del periodo di prova stesso, secondo le informazioni fornite dai dirigenti degli uffici ove l'impiegato ha prestato servizio.
Regolamento-art. 13
Art. 13. La commissione centrale accerta l'esistenza dei requisiti per l'ammissibilita' dei concorrenti ai concorsi previsti dagli articoli 49, 55, 57 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 1417 del 9 agosto 1967.
Regolamento-art. 14
Art. 14. L'esame speciale a mezzo colloquio per il conferimento di posti disponibili di direttore di ufficio locale di gruppo C vertera' sul seguente programma: a) Organizzazione dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'azienda di Stato per i servizi telefonici; b) Nozioni di legislazione sui servizi postali e delle telecomunicazioni; c) Stato giuridico e trattamento economico del personale degli uffici locali; d) Elementi di contabilita' generale dello Stato e contabilita' speciale dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; e) Nozioni di diritto amministrativo; f) Nozioni di diritto privato. Alla commissione esaminatrice saranno aggregati membri aggiunti per l'esame di lingue estere previsto dall'ultimo comma dell'art. 50 del testo unico approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1967-08-09;1417). Ciascuna delle materie di esame sopra indicate sara' suddivisa in tesi ed il colloquio vertera', per ogni materia, su una o piu' tesi estratte a sorte dal candidato.
Regolamento-art. 15
Art. 15. I posti nella qualifica di direttore di, ufficio locale di gruppo C ed E, da conferirsi mediante concorso ai sensi degli articoli 49 e 57 del testo unico approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1967-08-09;1417), sono determinati dal numero dei posti disponibili nella qualifica stessa risultanti dal relativo ruolo organico. Al bando sara' allegato l'elenco degli uffici a cui si riferiscono i posti disponibili messi a concorso. All'assegnazione degli uffici si procedera' seguendo l'ordine di graduatoria e l'ordine di preferenza indicato da ciascun concorrente dopo la pubblicazione della graduatoria.
Regolamento-art. 16
Art. 16. Ai direttori di ufficio locale di gruppo C e di gruppo E promossi alla qualifica immediatamente superiore, saranno assegnati gli uffici locali dei gruppi corrispondenti alla nuova qualifica risultanti vacanti. All'assegnazione si procedera' secondo l'ordine della graduatoria di promozione e tenendo conto delle preferenze espresse dagli interessati, salvo che non abbiano chiesto, ai sensi dell'art. 82 del testo unico approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1967-08-09;1417), di rimanere nello stesso ufficio, di cui erano gia' titolari.
Regolamento-art. 17
Art. 17. Il diario degli esami per colloquio verra' comunicato, con raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima di quello in cui i candidati ammessi al concorso debbono sostenere la prova.
Regolamento-art. 18
Art. 18. Per le promozioni alla qualifica di direttore di ufficio locale di gruppo D, la commissione centrale per gli uffici locali formula una unica graduatoria inserendovi senza tener conto del quadro di appartenenza, gli aventi titolo nella proporzione fissata dallo art. 58 del testo unico approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1967-08-09;1417) secondo l'ordine di anzianita' determinata ai sensi del [secondo comma dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1957-05-03;686~art15-com2).
Regolamento-art. 19
Art. 19. Va arrotondata per eccesso a favore dei direttori di ufficio locale di gruppo B l'eventuale frazione di unita' delle due percentuali previste per le promozioni alla qualifica di direttore di ufficio locale di gruppo D, di cui all'articolo 58 del testo unico approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1967-08-09;1417).
Regolamento-art. 20
Art. 20. I concorsi per i posti disponibili di primo ufficiale, indetti con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sono pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero. I bandi di concorso devono indicare il numero dei posti disponibili per i quali e' indetto il concorso. Gli uffici a cui si riferiscono i posti disponibili messi a concorso sono indicati in allegato al decreto ministeriale che approva la graduatoria di merito formata dalla commissione centrale per gli uffici locali. Per particolari esigenze di servizio i candidati possono essere sottoposti ad esami orali per l'accertamento della conoscenza di una o piu' lingue estere specificate nel bando di concorso.
Regolamento-art. 21
Art. 21. All'assegnazione della sede ai promossi a primo ufficiale si procede secondo l'ordine della graduatoria e l'ordine di preferenza che, in seguito alla comunicazione del posto in graduatoria mediante pubblicazione sul Bollettino ufficiale del Ministero o mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ciascun concorrente compresovi e' tenuto ad indicare nel termine fissatogli dalla amministrazione.
Regolamento-art. 22
Art. 22. I partecipanti ai concorsi alle qualifiche di direttore di ufficio locale dei gruppi A, C ed E ed a quella di primo ufficiale, di cui agli articoli 55, 49, 57 e 61 del testo unico approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1967-08-09;1417), che risultino nella graduatoria dei vincitori o nell'elenco degli idonei saranno esclusi dalla nomina se, alla data di approvazione di detta graduatoria, l'abbiano conseguita per concorso gia' definito precedentemente.
Regolamento-art. 23
Art. 23. L'ammenda disciplinare e la censura sono inflitte dal capo del reparto che amministra il personale. In assenza del capo reparto competente dette sanzioni sono comminate da altro funzionario della carriera direttiva della stessa direzione provinciale, delegato a sostituirlo.
Regolamento-art. 24
Art. 24. Ove la commissione provinciale per gli uffici locali si pronunci per una sanzione inferiore alla riduzione dello stipendio, il relativo provvedimento e' disposto dal competente capo reparto della direzione provinciale.
Regolamento-art. 25
Art. 25. La facolta' di produrre ricorso gerarchico, prevista dall'articolo 101, commi primo e secondo, del testo unico approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1967-08-09;1417), puo' essere esercitata entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di notifica del provvedimento all'interessato.
Regolamento-art. 26
Art. 26. Delle punizioni superiori all'ammenda disciplinare e' presa nota nel fascicolo personale dell'interessato e ne e' data pubblicazione nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
Regolamento-art. 27
Art. 27. Per l'applicazione delle sanzioni disciplinari, di cui al primo comma dell'art. 130 del testo unico approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1967-08-09;1417), ai sostituti reggenti, viene osservato il procedimento disciplinare previsto dagli articoli 100, 101, 102, del testo unico medesimo.
Regolamento-art. 28
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