DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 1968, n. 1542
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto l'art. 1 della legge 2 marzo 1963, n. 262, il quale stabilisce che le scuole di musica esistenti presso gli istituti per ciechi possono essere trasformate in sezioni di conservatorio, anche se abbiano sede nello stesso comune;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1967, n. 1449, relativo alla trasformazione della scuola pareggiata di musica per ciechi "L. Configliachi" di Padova in sezione staccata del conservatorio di musica di Venezia, il quale all'art. 3 dispone che il personale insegnante di ruolo in servizio presso la predetta scuola e' assunto nei ruoli dello Stato se risulti, fra l'altro - primo comma lettera d) - essere stato nominato per concorso;
Considerato che le assunzioni in ruolo di alcuni insegnanti dell'ex scuola pareggiata "L. Configliachi" sono state legittimamente disposte anche per chiamata;
Considerato che anche i predetti professori assunti per chiamata hanno titolo al passaggio nei ruoli dei professori dei conservatori, conformemente a quanto e' stato disposto con decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1967, n. 905, per la trasformazione della scuola musicale "S. Alessio" di Roma e con decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1967, n. 906, per l'analogo provvedimento relativo alla scuola musicale "F. Cavazza" di Bologna;
Ritenuta pertanto, la necessita' di modificare l'art. 3 - primo comma, lettera d) e secondo comma - del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1967, n. 1449;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto col Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
Il primo comma, lettera d) e secondo comma dello art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1967, n. 1449, sono cosi' modificati: d) risulti nominato in seguito a pubblico concorso o per chiamata e sia in possesso dei requisiti prescritti per la immissione nei ruoli statali, fatta eccezione di quello dell'eta', che, comunque, non dovra' superare gli anni 70. Gli insegnanti che all'atto dell'assunzione nei ruoli dello Stato rivestano la qualifica di straordinario completeranno nei ruoli statali il periodo di prova gia' iniziato. Gli insegnanti che si trovino nella posizione di ordinario conserveranno agli effetti dello stipendio e della carriera l'anzianita' acquisita in servizio di ruolo nell'istituto per ciechi "L. Configliachi". Tuttavia il loro passaggio nel ruolo statale diventa definitivo dopo un anno di prova.
Art. 2
Il Ministro per la pubblica istruzione e' incaricato della esecuzione del presente decreto.
SARAGAT SCAGLIA - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 maggio 1969
Atti del Governo, registro n. 226, foglio n. 138. - GRECO
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