DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1968, n. 1565

Type DPR
Publication 1968-01-19
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 22 della legge 27 luglio 1967, n. 658, con il quale e' stato concesso alla "Gestione marittimi" della Cassa nazionale per la previdenza marinara un contributo straordinario a carico dello Stato di lire cinque miliardi - da ripartirsi in cinque annualita' eguali a far tempo dall'anno 1967 - destinato a con correre alla riduzione dell'onere derivante agli armatori ed ai marittimi dei pescherecci operanti nel Mediterraneo dall'applicazione del primo comma dell'articolo 7 della legge stessa; Considerato che, ai sensi del combinato disposto del l'art. 22, quarto comma, e dell'art. 7, secondo comma della legge n. 658, l'aliquota contributiva per gli armatori e marittimi dei pescherecci adibiti alla pesca entro il Mediterraneo deve essere annualmente determinata, per quanto attiene alla "Gestione marittimi" della Cassa nazionale per la previdenza marinara, tenendo conto del concorso straordinario dello Stato, con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il parere del comitato amministratore della Cassa; Considerato altresi' che il contributo finanziario dello Stato stabilito a favore degli armatori e marittimi dei pescherecci adibiti alla pesca entro il Mediterraneo per i periodi dal 1 settembre al 31 dicembre 1967 e dal 1 gennaio al 31 dicembre 1968, e' sufficiente a coprire l'ammontare contributivo dovuto dalla categoria alla "Gestione marittimi" della Cassa citata per gli stessi periodi; Udito il parere del comitato amministratore della Cassa nazionale di previdenza marinara, emesso in data 7 novembre 1967; Sulla proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Gli armatori ed i marittimi dei pescherecci operanti entro il Mediterraneo sono esonerati, per i periodi dal 1 settembre al 31 dicembre 1967 e dal 1 gennaio al 31 dicembre 1968, dal versamento del contributo integrativo previsto per la "Gestione marittimi" dal primo comma dell'art. 7 della legge 27 luglio 1967, n. 658.

SARAGAT BOSCO - NATALI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 giugno 1969

Atti del Governo, registro n. 227, foglio n. 41. - GRECO

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