DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1968, n. 1617

Type DPR
Publication 1968-12-18
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il commercio con l'estero e per il turismo e lo spettacolo; Decreta:

Articolo unico

Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di coproduzione cinematografica fra l'Italia e la Gran Bretagna, concluso a Sorrento il 30 settembre 1967, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' allo art. 7 dell'accordo stesso.

SARAGAT RUMOR - NENNI - V. COLOMBO - NATALI

Visto, il Guardasigilli: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 luglio 1969

Atti del Governo, registro n. 227, foglio n. 129. - CARUSO

Accordo-art. 1

Accordo di coproduzione cinematografica fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. (Sorrento, 30 settembre 1967). Il GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA e IL GOVERNO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA o IRLANDA DEL NORD, considerato che le industrie cinematografiche dei due Paesi trarranno vantaggio da una piu' stretta, reciproca collaborazione nella produzione di film, considerato che i film di elevata qualita', tali da innalzare il prestigio delle industrie cinematografiche dei due Paesi, dovrebbero avvantaggiarsi delle disposizioni del presente accordo, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Ai fini del presente accordo: (I) si intende per "film di coproduzione" un film realizzato da uno o piu' produttori italiani (in appresso denominati "Il coproduttore italiano") unitamente a uno o piu' produttori britannici (in appresso denominati "Il coproduttore britannico"), in conformita' alle condizioni dell'approvazione data congiuntamente dalle competenti autorita' dei due Paesi; (II) si intendono "cittadini": a) per l'Italia, i cittadini italiani; b) per il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, i sudditi britannici; (III) si intendono "residenti": a) per l'Italia, attori e attrici, in aggiunta ai cittadini italiani, che risultano residenti in Italia da oltre tre anni; b) per il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, le persone normalmente residenti nel Regno Unito. (IV) per "Gran Bretagna" si intende: Inghilterra, Galles e Scozia; (V) per "competenti Autorita'" si intendono: a) per l'Italia, il Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale dello spettacolo; b) per il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, il Board of Trade.

Accordo-art. 2

Articolo 2 Il film di coproduzione e' ammesso a godere pienamente di tutti i benefici che sono o che potranno essere concessi rispettivamente in Italia e in Gran Bretagna al film nazionali.

Accordo-art. 3

Articolo 3 Nell'approvare i progetti dei film di coproduzione ai fini del presente accordo, le competenti autorita' di ciascun Paese agendo congiuntamente esplicano le disposizioni stabilite nel regolamento che forma parte integrante di questo accordo.

Accordo-art. 4

Articolo 4 Ciascuna Parte contraente, si impegna ad accordare ogni facilitazione, in Italia e nel Regno Unito, a seconda dei casi, in conformita' delle norme degli articoli da 1 a 22 incluso e dell'allegato B della Convenzione doganale sull'importazione temporanea di materiale professionale, fatta a Bruxelles l'8 giugno 1961, per l'importazione temporanea e la riesportazione di tutte le attrezzature cinematografiche (nella accezione usata in detta Convenzione) necessarie per la realizzazione dei film di coproduzione.

Accordo-art. 5

Articolo 5 Ciascuna Parte contraente si impegna a consentire il libero ingresso e il libero soggiorno in Italia o in Gran Bretagna, a seconda dei casi, dei cittadini o dei residenti dell'altra Parte, al fine della realizzazione e dello sfruttamento di film di coproduzione, nel rispetto unicamente delle esigenze previste dalle leggi e dai regolamenti riguardanti tale ingresso e soggiorno.

Accordo-art. 6

Articolo 6 Una commissione mista, composta da rappresentanti di ciascun Governo, sovraintendera' al funzionamento dell'accordo, come pure potra' proporre modifiche, se necessario, alle Parti contraenti. La commissione mista si riunira' entro un mese dalla richiesta di una delle due Parti contraenti e in ogni caso non meno di una volta all'anno. Le sue riunioni avranno luogo alternativamente in Italia e in Gran Bretagna.

Accordo-art. 7

Articolo 7 Ciascuna Parte contraente notifichera' all'altra il completamento della procedura richiesta dalle sue norme costituzionali per dare effetto al presente accordo, che entrera' in vigore a partire dalla data di ricezione della ultima di queste notifiche.

Accordo-art. 8

Articolo 8 Il presente-accordo sara' valido per un periodo di due anni a partire dal giorno della sua entrata in vigore. In seguito, rimarra' in vigore per periodi successivi di due anni. Una notifica di denuncia puo' essere data non piu' tardi di tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo di due anni e l'accordo, in tale eventualita', scadra' al termine di tale periodo.

Accordo-art. 9

Articolo 9 Su richiesta di una delle due Parti contraenti il presente accordo potra' essere riveduto di comune accordo in qualsiasi momento, dopo la scadenza di due anni dalla data della sua entrata in vigore. L'accordo potra' essere riveduto di comune accordo in data piu' vicina nel caso in cui, secondo una delle due Parti contraenti, cio' sia reso necessario da modifiche nella legislazione o nella regolamentazione cinematografica in uno dei due Paesi. In fede di quanto sopra, i sottoscritti, essendo debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente accordo. FATTO in duplice copia a Sorrento il 30 settembre 1967 nelle lingue italiana ed inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede. Per il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord EVELYN SHUCKBURCH Per il Governo della Repubblica italiana ACHILLE CORONA

Accordo-Regolamento

REGOLAMENTO (ANNEX) I) Le autorita' competenti di ciascun Paese, agendo congiuntamente, esamineranno ogni progetto di film di coproduzione che sia loro sottoposto e, dopo aver accertato che tale progetto e' conforme alle norme del presente accordo, decideranno se un film realizzato secondo il progetto stesso - subordinatamente a quelle condizioni che le autorita' possano stabilire in quel momento allo scopo di adempiere alle finalita' generali e alle norme del presente accordo - possa essere approvato come film di coproduzione. Qualora il film realizzato risulti conforme alle condizioni poste per l'approvazione dalle competenti autorita' di ciascun Paese, che hanno agito congiuntamente, i Governi contraenti faranno i passi necessari affinche' il film possa godere nei loro rispettivi territori dei benefici previsti dall'articolo 2 del presente accordo. II) Per ciascun film di coproduzione: a) il coproduttore italiano deve avere tutti i requisiti previsti dalla propria legge nazionale per aver diritto a beneficiare di tutte le forme di aiuto previste dalla legislazione italiana in favore della produzione cinematografica; e b) il coproduttore britannico deve avere tutti i requisiti giuridici che dovrebbe avere, qualora fosse l'unico produttore, per aver diritto ai contributi della British Film Fund Agency. III) I benefici di cui si fa riferimento al precedente paragrafo II) sono di esclusiva spettanza, rispettivamente, del coproduttore italiano e del coproduttore britannico e il contratto o i contratti relativi alla realizzazione del film di coproduzione non possono prevedere che tali benefici siano assegnati, totalmente o in parte, dal coproduttore di un Paese al coproduttore dell'altro Paese. IV) Le riprese, le lavorazioni di laboratorio, il doppiaggio e la registrazione del suono dei film di coproduzione devono essere effettuate in Italia o nel Regno Unito eccetto quando le competenti autorita' di ciascun Paese, agendo congiuntamente, approvino le riprese di esterni in un terzo Paese. Il doppiaggio in ogni lingua diversa dall'italiano e dall'inglese puo' essere effettuato nei Paesi terzi ove tale lingua e' parlata. La maggior parte delle riprese (teatri di posa ed esterni), delle lavorazioni di laboratorio, di doppiaggio e di registrazione del suono sara' normalmente eseguita nel Paese a partecipazione finanziaria maggioritaria. V) Le persone fisiche che partecipano alla realizzazione di un film di coproduzione debbono essere cittadini o residenti d'Italia o del Regno Unito. In via eccezionale e previa approvazione delle competenti autorita' di ciascun Paese, agenti congiuntamente, cittadini o residenti di terzi Paesi possono essere impiegati come interpreti principali. Quando, come previsto al paragrafo IV), e' stata autorizzata la ripresa in esterni di un film in un terzo Paese, i cittadini o i residenti di quel Paese possono essere impiegati come figurazioni o come elementi in eccedenza alle normali categorie di impiego a condizione che cio' sia consentito dalle competenti autorita' dei due Paesi, agenti congiuntamente. VI) Il costo totale di produzione di un film di coproduzione non puo' essere inferiore a lire sterline 100.000 o a lire italiane 174.000.000, tenendo conto del corso di cambio piu' elevato in vigore, e la partecipazione del coproduttore di un Paese non puo' essere inferiore al 30% del costo totale del film, salva la possibilita' riservata alle autorita' competenti di ciascun Paese, agenti congiuntamente, di approvare in casi eccezionali una quota di partecipazione non inferiore al 20%. VII) Quando il coproduttore di un Paese contribuisce con meno della meta' del costo totale di produzione, dovranno essere impiegati nella realizzazione del film non meno di un autore, un interprete principale, un interprete secondario e sei tecnici e impiegati nella produzione, cittadini o residenti di quel Paese. VIII) a) Durante ciascun periodo di due anni, le partecipazioni dei coproduttori di ciascun Paese ai costi di produzione di tutti i film realizzati nel quadro del presente accordo, deve equilibrare per quanto possibile le partecipazioni dei coproduttori dell'altro Paese. b) durante ciascun periodo di due anni si deve mantenere per quanto possibile un equilibrio nell'utilizzazione degli impianti degli stabilimenti e dei laboratori, situati rispettivamente in Italia e nel Regno Unito, per tutti i film prodotti nel quadro del presente accordo. c) durante ciascun periodo di due anni, l'equilibrio deve essere mantenuto per quanto possibile per tutti i film prodotti nel quadro del presente accordo: 1) nella durata di utilizzazione degli interpreti principali, cittadini o residenti d'Italia da una parte e del Regno Unito dall'altra; e 2) nel numero degli interpreti utilizzati, diversi dagli interpreti principali e dalle figurazioni, che siano cittadini o residenti d'Italia da una parte e del Regno Unito dall'altra; e 3) nel numero degli altri elementi utilizzati, compresi tra questi i tecnici, ma con l'esclusione delle figurazioni, che siano cittadini italiani da una parte e cittadini o residenti del Regno Unito dall'altra. d) La musica dei film realizzati nel quadro del presente accordo deve essere composta ed eseguita da cittadini o residenti del Paese a partecipazione finanziaria maggioritaria. Qualsiasi deroga a tale principio deve essere approvata dalle autorita' competenti di ciascuno dei due Paesi, agenti congiuntamente. IX) Le clausole del contratto di coproduzione che stabiliscono la suddivisione tra i coproduttori dei proventi dello sfruttamento del film, ivi compresi quelli dei mercati di esportazione, debbono essere approvate dalle autorita' competenti di ciascun Paese, agenti congiuntamente. X) Un progetto di coproduzione non puo' essere approvato se i coproduttori sono legati o controllati da una comune amministrazione, salvo per quanto si renda necessario per la realizzazione di quello stesso film di coproduzione. XI) Le autorita' competenti di ciascun Paese, agendo congiuntamente, prima di accordare la loro approvazione ad un progetto di coproduzione, debbono assicurarsi che questo possa essere effettivamente realizzato alle condizioni poste dalla loro approvazione. A tal fine, esse possono prendere tutte le misure necessarie per assicurarsi della disponibilita' dei mezzi di finanziamento, del personale indispensabile e dei mezzi tecnici necessari, nei termini voluti. I contratti tra i coproduttori di un film di coproduzione debbono prevedere le date alle quali debbono essere completati i rispettivi apporti alla produzione del film. XII) Le autorita' competenti di ciascun Paese, agendo congiuntamente, debbono accertare che le condizioni di impiego per la realizzazione dei film di coproduzione, nel quadro del presente accordo, siano in ampi termini comparabili in ciascuno dei due Paesi. Le condizioni di lavoro nella realizzazione dei film di coproduzione sono quelle in uso in Italia o nel Regno Unito. Nel caso di riprese in esterni nel Paese a partecipazione minoritaria, possono essere osservate le condizioni di lavoro del Paese maggioritario purche' non in contrasto con quelle del Paese minoritario. Nel caso di riprese in esterni in un terzo Paese sono osservate le condizioni di lavoro in uso nel Paese a partecipazione maggioritaria. XIII) Le Autorita' competenti di ciascun Paese, agendo congiuntamente, possono decidere, su richiesta di un terzo Paese, se un film realizzato nel quadro del presente accordo, debba essere considerato italiano o britannico ai fini del controllo dell'importazione in quel Paese. XIV) Almeno il 90% dei fotogrammi di ciascun film di coproduzione deve essere ripreso appositamente per quel film. Le competenti autorita' di ciascun Paese, agendo congiuntamente, hanno facolta' di approvare variazioni alla predetta percentuale minima. XV) L'approvazione di un progetto di film di coproduzione da parte delle autorita' competenti di ciascun Paese che abbiano agito congiuntamente in ottemperanza al disposto del paragrafo I) del presente regolamento, non impegna in alcun modo le autorita' dei due Paesi ad autorizzare la proiezione in pubblico del film successivamente realizzato. XVI) I contratti stipulati tra i coproduttori debbono specificare dettagliatamente gli impegni finanziari di ciascun coproduttore in relazione alle spese da sostenere: a) per la preparazione di un progetto cui venga rifiutata l'approvazione come film di coproduzione condizionata dalle competenti autorita' di ciascun Paese, agenti congiuntamente; b) per la produzione di un film che abbia ottenuto la approvazione condizionata, ma la cui realizzazione non corrisponda alle condizioni di tale approvazione; oppure c) per la realizzazione di un film di coproduzione che sia stato approvato, ma al quale non sia stata concessa l'autorizzazione alla proiezione in pubblico in uno dei due Paesi. XVII) I contratti tra i coproduttori debbono prevedere che ciascun film di coproduzione abbia due negativi, o almeno un negativo e un controtipo negativo, e ciascun coproduttore sara' il proprietario di un negativo o di un controtipo negativo e avra' diritto di usarlo per ottenere un controtipo negativo o delle copie secondo le condizioni stabilite nel contratto. XVIII) I titoli di testa di ciascun film di coproduzione debbono comprendere un fotogramma separato indicante che il film e' una coproduzione "italo-britannica", oppure una coproduzione "britannico-italiana". XIX) I pagamenti ed i trasferimenti valutari relativi ai film realizzati nel quadro del presente accordo debbono effettuarsi in base agli accordi ed alle regolamentazioni vigenti. XX) Le autorita' competenti di ciascuno dei due Paesi, agendo congiuntamente, dopo aver sentito il parere della commissione mista, possono in qualsiasi momento modificare le disposizioni dei paragrafi IV), V), VI), VII), VIII) e X) del presente regolamento. Le disposizioni cosi' modificate entreranno in vigore a seguito della loro pubblicazione sia in Italia nel Bollettino ufficiale del Ministero del turismo e dello spettacolo, sia nel Regno Unito nel "Board of Trade Journal". XXI) I film realizzati secondo un progetto di coproduzione approvato, ma che siano stati completati dopo la scadenza del presente accordo, hanno diritto a godere di tutti i benefici previsti dall'articolo 2 dello stesso accordo. XXII) Le autorita' competenti di ciascun Paese si consulteranno sulle regole di procedura. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri NENNI

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