DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1968, n. 1628
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il commercio con l'estero e per il turismo e lo spettacolo; Decreta:
Articolo unico
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e la Bulgaria, concluso a Sofia il 29 luglio 1967, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'art. 13 dell'accordo stesso.
SARAGAT LEONE - MEDICI - RUSSO - MAGRI'
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 luglio 1969
Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 1. - CARUSO
Accordo - art. 1
Accordo di coproduzione cinematografica tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE DI BULGARIA; considerato che una piu' stretta collaborazione tra le rispettive industrie cinematografiche contribuira' efficacemente allo sviluppo delle relazioni culturali ed economiche dei due Paesi; animati dal desiderio di collaborare nel campo cinematografico per favorire la coproduzione di film di particolare interesse artistico o culturale o spettacolare a soggetto o a carattere documentario; hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 I film realizzati in coproduzione sono considerati di fatto e di diritto alla stregua dei film nazionali di ognuno dei due Paesi e godono tutti i benefici previsti dalla legislazione per i film del relativo Paese. Il comma precedente e' da intendersi nel senso che tutti i vantaggi sono conferiti al coproduttore o ai coproduttori del Paese che li concede.
Accordo - art. 2
Articolo 2 Le Parti contraenti favoriranno i contatti diretti tra le imprese cinematografiche dei due Paesi. Tutte le questioni relative alla produzione del film dovranno essere precisate nei contratti che verranno stipulati tra le imprese dei due Paesi in conformita' con il presente Accordo, ed in particolare il carattere della produzione, gli apporti di ciascuna delle parti, le condizioni di soggiorno per gli attori, i tecnici e il rimanente personale impegnato nella realizzazione del film; l'importazione e l'esportazione del materiale necessario alla realizzazione e allo sfruttamento del film (pellicola, materiale tecnico, costumi, materiali scenografici, materiale pubblicitario e altri materiali cinematografici).
Accordo - art. 3
Articolo 3 La coproduzione sara' effettuata di regola mediante apporti delle rispettive parti di servizi e di materiale cinematografico. La situazione di equilibrio sull'insieme delle partecipazioni finanziarie, artistiche e tecniche dei Paesi coproduttori sara' esaminata annualmente dalla commissione mista. Le partecipazioni artistiche, tecniche e finanziarie nelle coproduzioni debbono essere, nel complesso, equilibrate.
Accordo - art. 4
Articolo 4 Ogni film di coproduzione deve comportare l'impiego di un regista di uno dei Paesi contraenti.
Accordo - art. 5
Articolo 5 1) La partecipazione minoritaria non puo' essere inferiore al 30% del costo di produzione di ciascun film. 2) L'apporto del coproduttore minoritario deve obbligatoriamente consistere in una partecipazione tecnica ed artistica effettiva: essa deve essere almeno di un autore, di un tecnico, di un attore in un ruolo principale, e di un attore in un ruolo secondario. 3) Deroghe al primo comma del presente articolo possono essere accordate dalle Autorita' delle Parti contraenti per film il cui costo sia notevolmente superiore al costo medio delle produzioni cinematografiche nel Paese maggioritario, oppure per film di particolare valore artistico o culturale; in tali casi la partecipazione del coproduttore minoritario non puo' comunque essere inferiore al 20% del costo del film.
Accordo - art. 6
Articolo 6 La partecipazione di interpreti aventi la nazionalita' di un Paese terzo puo' essere ammessa eccezionalmente previa intesa fra le autorita' dei due Paesi, tenendo conto delle esigenze del film. Analogamente, previa intesa fra le autorita' dei due Paesi, potranno essere consentite, per esigenze del film, anche riprese in esterni ed interni dal vero in terzi Paesi.
Accordo - art. 7
Articolo 7 Per ogni film di coproduzione debbono essere approntati due negativi o un negativo ed un controtipo. Ciascun coproduttore e' proprietario di un negativo o di un controtipo.
Accordo - art. 8
Articolo 8 L'importazione e l'esportazione di tutti i materiali necessari ad ambo le parti alla realizzazione dei film di coproduzione, otterranno ogni facilitazione dalle competenti autorita' dei due Paesi. L'importazione temporanea dei predetti materiali e' esente da dazi doganali.
Accordo - art. 9
Articolo 9 La domanda per una coproduzione deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio delle riprese, unitamente alla documentazione necessaria, la sceneggiatura o il trattamento, il piano approssimativo delle riprese nel territorio dell'altro Paese, le forme di partecipazione dell'altra parte.
Accordo - art. 10
Articolo 10 Le clausole dei contratti che prevedono la ripartizione tra i coproduttori dei proventi e dei mercati debbono essere approvati dalle autorita' competenti delle Parti contraenti. La ripartizione dei proventi deve di massima corrispondere alla partecipazione dei coproduttori al costo di produzione.
Accordo - art. 11
Articolo 11 I titoli di testa dei film di coproduzione debbono comprendere in un quadro separato oltre i nomi dei coproduttori la dicitura "coproduzione italo-bulgara" oppure "coproduzione bulgaro-italiana". Analoga dicitura dovra' figurare su tutto il materiale pubblicitario del film. I film di coproduzione sono presentati ai Festival internazionali dal Paese di partecipazione maggioritaria. I film a partecipazione uguale sono presentati dal Paese di cui il regista ha la nazionalita'.
Accordo - art. 12
Articolo 12 Durante il periodo di validita' del presente Accordo, una Commissione mista sara' convocata ogni anno, alternativamente in Italia o in Bulgaria. La Delegazione italiana sara' presieduta da un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo. La Delegazione bulgara sara' presieduta da un rappresentante del Comitato per l'arte e la cultura. Essi saranno assistiti da funzionari e da esperti. La Commissione mista ha il compito di esaminare e di risolvere i problemi riguardanti l'applicazione del presente Accordo nonche' di studiare e proporre eventuali disposizioni per il suo rinnovo. Ogni Parte contraente ha la facolta' di chiedere la convocazione di una sessione straordinaria della Commissione mista sia in caso di modifiche importanti nella legislazione di uno dei due Paesi, sia per altre valide ragioni.
Accordo - art. 13
Articolo 13 Il presente Accordo entra in vigore alla data della firma ed e' valido per tre anni. Esso verra' successivamente rinnovato di anno in anno per tacita riconduzione, salvo denuncia di una delle Parti contraenti, con un preavviso scritto di almeno tre mesi. FATTO a Sofia il 29 luglio 1967, in quattro originali, due in lingua italiana e due in lingua bulgara, le due versioni facenti ugualmente fede. Per il Governo della Repubblica popolare di Bulgaria KARAMANEV Per il Governo della Repubblica italiana ORAZIO ANTINORI Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri MEDICI
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