DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1968, n. 1639
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con quelli per la grazia e giustizia, per il tesoro, per la pubblica istruzione, per l'agricoltura e foreste e per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: E' approvato il regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima, che, firmato dai Ministri per la marina mercantile, per la grazia e giustizia, per il tesoro, per la pubblica istruzione, per l'agricoltura e foreste, per il lavoro e la previdenza sociale, e' allegato al presente decreto.
SARAGAT LEONE - SPAGNOLLI - GONELLA - COLOMBO - SCAGLIA - SEDATI - BOSCO
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 luglio 1969
Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 161. - CARUSO
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-Indice
Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963 sulla disciplina della pesca marittima TITOLO I DELL'ORDINAMENTO DELLA PESCA IN GENERALE Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1. - Sfera di applicazione. Art. 2. - Prodotti della pesca. Art. 3. - Attrezzi da pesca. Art. 4. - Reti. Art. 5. - Attrezzi con ami. Art. 6. - Altri strumenti ed apparecchi. Art. 7. - Classi di pesca. Art. 8. - Navi per la pesca professionale. Art. 9. - Tipi di pesca professionale. Art. 10. - Impianti. Capo II - DEGLI ORGANI CONSUNTIVI Sezione I - Della commissione consuntiva centrale per la pesca marittima Art. 11. - Attribuzioni. Art. 12. - Funzionamento della commissione. Art. 13. - Assenza o impedimento del presidente. Art. 14. - Nomina di nuovi membri. Art. 15. - Riconferma o nuova designazione dei membri. Art. 16. - Integrazione della commissione. Art. 17. - Convocazione. Art. 18. - Segretario. Art. 19. - Indennita'. Art. 20. - Regolamento interno. Sezione II - Della commissione consultiva locale per la pesca marittima Art. 21. - Attribuzioni. Art. 22. - Funzionamento della commissione. Art. 23. - Assenza o impedimento del presidente. Art. 24. - Convocazione. Art. 25. - Rinvio. Capo III - DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Art. 26. - Attivita' di ricerca. Art. 27. - Istituti scientifici riconosciuti. Art. 28. - Ricercatori autorizzati. Art. 29. - Navi per la pesca scientifica e tecnologica. Art. 30. - Elenco dei ricercatori. Art. 31. - Documento per i ricercatori. TITOLO II DELL'ESERCIZIO DELLA PESCA PROFESSIONALE Capo I - DEI PESCATORI Sezione I - Dell'iscrizione nel registro dei pescatori Art. 32. - Registro dei pescatori. Art. 33. - Modello del registro. Art. 34. - Ufficio di iscrizione. Art. 35. - Requisiti e condizioni per l'iscrizione. Art. 36. - Documenti per l'iscrizione. Art. 37. - Altri documenti. Art. 38. - Presentazione della domanda. Art. 39. - Qualifiche per l'iscrizione. Art. 40. - Rubrica per qualifiche. Art. 41. - Iscrizione nelle matricole della gente di mare. Art. 42. - Iscrizione degli stranieri. Art. 43. - Annotazioni nel registro. Art. 44. - Trasferimento di iscrizione. Art. 45. - Cancellazione dal registro. Art. 46. - Reiscrizione nel registro. Art. 47. - Prima iscrizione nel registro. Sezione II - Del conseguimento dei titoli e delle specializzazioni professionali Art. 48. - Titoli professionali. Art. 49. - Capopesca. Art. 50. - Capopesca per la pesca ravvicinata. Art. 51. - Capopesca per la pesca d'altura. Art. 52. - Capopesca per la pesca oceanica. Art. 53. - Capopesca per gli impianti di pesca. Art. 54. - Frigorista. Art. 55. - Specializzazioni professionali. Art. 56. - Attivita' valida per conseguire i titoli. Art. 57. - Delle prove d'esame. Sezione III - Del certificato d'iscrizione Art. 58. - Certificato d'iscrizione nel registro dei pescatori. Art. 59. - Rilascio del certificato. Art. 60. - Possesso del certificato. Art. 61. - Annotazione sul certificato. Art. 62. - Ritiro del certificato. Capo. II - DELL'IMPRESA DI PESCA Art. 63. - Registro delle imprese di pesca. Art. 64. - Ufficio di iscrizione. Art. 65. - Rappresentante dell'impresa di pesca. Art. 66. - Iscrizione nel registro. Art. 67. - Documenti per l'iscrizione. Art. 68. - Annotazioni nel registro. Art. 69. - Trasferimento di iscrizione. Art. 70. - Cancellazione dal registro. Art. 71. - Reiscrizione nel registro. Art. 72. - Certificato di iscrizione. Art. 73. - Prima iscrizione nel registro. Capo III - DEL PERMESSO DI PESCA Art. 74. - Richiesta del permesso. Art. 75. - Documenti per il rilascio del permesso. Art. 76. - Rilascio del permesso. Art. 77. - Validita' del permesso. Art. 78. - Autorizzazione provvisoria. Art. 79. - Variazioni. Art. 80. - Cessazione della validita' del permesso. Art. 81. - Rinnovo del permesso. Art. 82. - Duplicato del permesso. Art. 83. - Ritiro del documento. Art. 84. - Documenti di bordo. Art. 85. - Rilascio del primo permesso. TITOLO III DELLA DISCIPLINA DELLA PESCA Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 86. - Novellame. Art. 87. - Lunghezza minima dei pesci. Art. 88. - Lunghezza minima dei crostacei. Art. 89. - Dimensione minima dei molluschi bivalvi. Art. 90. - Misurazione delle dimensioni. Art. 91. - Divieto di detenzione di organismi sotto misura. Art. 92. - Limitazioni per altre attivita' di pesca. Art. 93. - Pesca di specie adulte di piccola taglia. Art. 94. - Pesca a fini scientifici. Art. 95. - Decreti ministeriali per la disciplina della pesca. Capo II - DELLE LIMITAZIONI ALL'USO DEGLI ATTREZZI DA PESCA Sezione I - Disposizioni comuni a tutti gli attrezzi Art. 96. - Norme di comportamento. Art. 97. - Disposizioni di carattere locale. Art. 98. - Zone di tutela biologica. Art. 99. - Pesca con sistemi speciali. Art. 100. - Misurazione della maglia delle reti. Art. 101. - Pesche speciali. Art. 102. - Disciplina speciale delle reti. Sezione II. - Delle reti da posta Art. 103. - Reti consentite. Art. 104. - Segnalazione delle reti. Art. 105. - Limitazione di uso. Sezione III - Delle reti da circuizione Art. 106. - Reti consentite. Art. 107. - Limitazione di uso di reti del tipo cianciolo. Art. 108. - Uso di fonti luminose. Sezione IV - Delle reti da traino Art. 109. - Reti consentite. Art. 110. - Misura delle maglie delle reti. Art. 111. - Limitazioni di uso. Art. 112. - Norme di comportamento. Sezione V - Delle altre reti e degli ami Art. 113. - Reti di raccolta consentite. Art. 114. - Misura delle maglie delle reti. Art. 115. - Reti da lancio. Art. 116. - Segnalazione degli attrezzi con ami. Sezione VI - Delle tonnare, tonnarelle e mugginare Art. 117. - Distanze per l'impianto. Art. 118. - Segnalazione delle tonnare. Art. 119. - Limitazioni per altre attivita' da pesca. Art. 120. - Tonnarelle. Art. 121. - Mugginare. Art. 122. - Rinvio. Capo III - DELLE PESCHE SPECIALI Sezione I - Della pesca del corallo Art. 123. - Denunzia di scoperta. Art. 124. - Stagione di pesca. Sezione II - Della pesca di novellame Art. 125. - Novellame per allevamento. Art. 126. - Novellame per consumo. Art. 127. - Attrezzi consentiti. Sezione III - Della pesca subacquea Art. 128. - Esercizio della pesca subacquea. Art. 129. - Limitazioni. Art. 130. - Segnalazione. Art. 131. - Limitazione di uso del fucile subacqueo. Sezione IV - Delle altre pesche Art. 132. - Pesca dei crostacei. Art. 133. - Pesca dei molluschi. Art. 134. - Pesca del pesce spada. Sezione V - Della raccolta di vegetazione marina Art. 135. - Raccolta di fanerogame marine. Art. 136. - Sfruttamento del banco. Capo IV - DELLA PESCA SPORTIVA Art. 137. - Disciplina della pesca sportiva. Art. 138. - Attrezzi individuali. Art. 139. - Attrezzi non individuali. Art. 140. - Limitazioni di uso degli attrezzi. Art. 141. - Autorizzazione all'uso di attrezzi non individuali. Art. 142. - Limitazioni di cattura. Art. 143. - Navi per l'esercizio della pesca sportiva. Art. 144. - Manifestazioni sportive. TITOLO IV DELL'IMMISSIONE DI RIFIUTI Art. 145. - Autorizzazione. Art. 146. - Domanda di autorizzazione. Art. 147. - Istruttoria. Art. 148. - Condizioni per l'autorizzazione. Art. 149. - Nuove autorizzazioni. Art. 150. - Verifica. Art. 151. - Ispezione. Art. 152. - Revoca. Art. 153. - Spese. TITOLO V DISPOSIZIONI PROCESSUALI E DI POLIZIA Art. 154. - Personale civile del Ministero della marina mercantile. Art. 155. - Distintivo di riconoscimento. Art. 156. - Impiegati di nuova nomina.
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 1
Art. 1. Sfera di applicazione Il presente regolamento si applica alla pesca esercitata nelle acque del mare e in quelle del demanio marittimo poste fuori dalle attribuzioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in materia di pesca. Nelle zone di mare ove sboccano fiumi e altri corsi d'acqua, naturali o artificiali, ovvero in quelle che comunicano direttamente con lagune e bacini di acqua salsa o salmastra, le presenti disposizioni si applicano a partire dalla congiungente i punti piu' foranei delle foci e degli altri sbocchi in mare.
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 2
Art. 2. Prodotti della pesca Sono prodotti della pesca gli organismi viventi o non, animali o vegetali, eduli e non eduli, catturati nelle acque indicate nello art. 1. Per cattura si intende ogni forma di raccolta di tali organismi, sia nelle acque libere che negli spazi acquei sottratti al libero uso o riservati; agli impianti di pesca. I prodotti della pesca si distinguono in prodotti freschi, refrigerati, congelati e trasformati. Sono prodotti trasformati quelli che, dopo la raccolta sono sottoposti, a bordo o negli impianti di pesca, ad un processo di conservazione diverso dalla congelazione.
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Art. 3. Attrezzi da pesca Sono attrezzi da pesca gli strumenti e gli apparecchi destinati alla cattura degli organismi indicati nell'art. 2. Ai fini della disciplina della pesca, gli attrezzi consentiti si distinguono in reti, ami, altri strumenti ed apparecchi.
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 4
Art. 4. Reti Le reti sono strumenti costituiti da filati qualsiasi natura, intrecciati a maglie di varia grandezza, e si dividono, in relazione al loro impiego, nei seguenti tipi: reti da posta, reti da circuizione, reti da traino, reti da raccolta, reti da lancio. Le reti da posta sono quelle destinate a recingere o sbarrare spazi acquei, allo scopo di ammagliare pesci, crostacei e molluschi che vi incappano. Esse si suddividono in reti fisse e reti derivanti: le prime sono ancorate al fondo marino; le seconde sono lasciate all'azione dei venti e delle correnti. Le reti da circuizione sono quelle calate in mare, al fine di recingere e catturare, con immediata azione di recupero un branco di pesci. Le reti da traino sono quelle rimorchiate in mare, al fine di catturare, nel loro progressivo avanzamento, organismi marini. Si suddividono in reti trainate sul fondo, o reti a strascico, che possono essere rimorchiate da navi o, tirate da terra; e in reti trainate in superficie o attraverso la massa di acqua, o reti volanti e pelagiche, che sono esclusivamente rimorchiate da navi, senza mai venire in contatto con il fondo. Le reti da raccolta sono quelle costituite da un telo di rete di varia grandezza e forma - con o senza intelaiatura di sostegno - destinate, con moto dal fondo alla superficie, a catturare animali marini. Le reti da lancio sono quelle costituite da un telo di rete, destinate, con moto dalla superficie al fondo, a catturare pesci.
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Art. 5. Attrezzi con ami Gli ami sono strumenti ad uncino, destinati a catturare pesci e altri animali marini, e si impiegano nelle lenze, fisse o trainate, e nei parangali, fissi e derivanti, in superficie, a mezz'acqua e sul fondo. Le lenze fisse composte da uno o piu' ami, sono quelle manovrate a mano da terra o da nave, e quelle ancorate sul fondo; le lenze trainate sono quelle, composte da uno o piu' ami, rimorchiate da navi. I parangali fissi, composti da piu' ami, sono quelli ancorati sul fondo; i parangali derivanti, composti da piu' ami, sono quelli lasciati all'azione dei venti e delle correnti.
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Art. 6. Altri strumenti ed apparecchi Gli altri strumenti ed apparecchi da pesca si suddividono, in relazione al loro impiego, nei seguenti tipi: 1) trappole fisse o mobili. Sono trappole fisse quelle ancorate o fissate stabilmente, quali tonnare, lavorieri, mugginare e saltarelli. Sono trappole mobili quelle che vengono calate in mare per ogni singola operazione di pesca e risalpate dopo breve sosta, quali nasse, bertovelli; 2) strumenti, azionati a mano o da altra forza di propulsione, atti ad agganciare singoli esemplari di organismi marini, quali, fiocine, arpioni; 3) strumenti e apparecchi atti a strappare dal fondo marino organismi sessili o comunque annidati nel sub-strato, quali ingegni, rastrelli, raffi, pale, picconi.
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 7
Art. 7 ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 9 GENNAIO 2012, N. 4](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-01-09;4))) ((14))
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 8
Art. 8. Navi per la pesca professionale Le navi destinate alla pesca professionale si distinguono nelle seguenti categorie: 1) navi che, per idoneita' alla navigazione, per dotazione di attrezzi di pesca e di apparati per la congelazione o la trasformazione dei prodotti della pesca, sono atte alla pesca oltre gli Stretti o oceanica; 2) navi che, per l'idoneita' alla navigazione, per dotazione di attrezzi da pesca e di sistemi per la refrigerazione o la congelazione dei prodotti della pesca, sono atte alla pesca mediterranea o d'altura; 3) navi che, per idoneita' alla navigazione costiera e per dotazione di attrezzi da pesca, sono atte alla pesca costiera ravvicinata; 4) navi che, per idoneita' alla navigazione litoranea e per dotazione di attrezzi da pesca sono atte alla pesca costiera locale; 5) navi e galleggianti stabilmente destinati a servizio di impianti da pesca; 6) navi che, per idoneita' alla navigazione e per dotazioni di bordo, sono destinate dalle imprese al servizio di una flottiglia di pesca per l'esercizio delle attivita' di conservazione o trasferimento e di trasporto dei prodotti della pesca. L'assegnazione alla rispettiva categoria spetta al capo del compartimento marittimo, all'atto della iscrizione nelle matricole delle navi maggiori o nei registri delle navi minori e galleggianti. Contro il provvedimento di assegnazione alla categoria puo' proporsi ricorso al Ministro per la marina mercantile entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso.
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 9
Art. 9. Tipi di pesca professionale Con riferimento alle navi indicate nell'articolo precedente, ed alle categorie di pesca previste dall'[art. 220 codice della navigazione](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art220) e dall'art. 408 del regolamento per la navigazione marittima, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1952-02-15;328), la pesca professionale si distingue nei seguenti tipi: pesca costiera, pesca mediterranea o d'altura, pesca oltre gli Stretti od oceanica; la pesca costiera, a sua volta, si divide in pesca locale e pesca ravvicinata. La pesca locale si esercita nelle acque marittime fino ad una distanza di sei miglia dalla costa, con o senza navi da pesca di quarta categoria, o da terra. ((Nel rispetto della normativa internazionale, la pesca ravvicinata si esercita nelle acque marittime fino ad una distanza di 40 miglia dalla costa, con navi da pesca di categoria non inferiore alla terza.)) La pesca d'altura si esercita nelle acque del mare Mediterraneo, con navi da pesca di categoria non inferiore alla seconda. La pesca oceanica si esercita oltre gli Stretti, con navi di prima categoria.
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 10
Art. 10. Impianti di pesca Pesca professionale e' anche quella esercitata mediante lo stabilimento di apprestamenti fissi o mobili, temporanei o permanenti, destinati alla cattura di specie migratorie, alla pescicoltura e alla molluschicoltura ed allo sfruttamento di banchi sottomarini.
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 11
Art. 11. Attribuzioni La commissione istituita dall'art. 5 della legge, con sede presso il Ministero della marina mercantile, da' parere, oltre che nei casi previsti dallo stesso articolo: 1) sui programmi di attrezzatura e sistemazione dei porti, per la parte relativa alla pesca marittima; 2) sulla classificazione dei porti, quando in essi esistono prevalenti o notevoli interessi pescherecci; 3) sulle domande di concessione, di competenza del Ministero della marina mercantile, di zone demaniali marittime o di mare territoriale destinate agli usi indicati nell'[art. 222 del codice della navigazione](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art222), nonche' di zone portuali destinate a impianti ed attrezzature per la pesca.
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 12
Art. 12. Funzionamento della commissione La commissione deve essere convocata dal presidente. La commissione deve essere convocata allorche' ne faccia richiesta il Ministro. Le sedute sono valide con l'intervento almeno di diciassette membri. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta dei voti espressi; in caso di parita' prevale il voto del presidente.
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 13
Art. 13. Assenza o impedimento del presidente Il direttore generale della pesca marittima sostituisce, in qualita' di vicepresidente, il presidente, in caso di assenza o impedimento.
Regolamento esecuzione L. 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima-art. 14
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