DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 1968, n. 1649
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;
Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;
Visto il decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n: 1222, relativo agli orari e programmi di insegnamento negli istituti tecnici;
Vista la legge 22 novembre 1961, n. 1282, sul riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e della carriera del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi;
Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1963, con il quale venivano stabilite le cattedre e gli obblighi di orario settimanale degli insegnanti degli istituti tecnici agrari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964, n. 508, relativo all'approvazione dei raggruppamenti di materie per gli istituti tecnici agrari ed istituti tecnici nautici;
Visto il decreto ministeriale 10 aprile 1961, con il quale l'Istituto tecnico agrario provinciale "M. A. Bentegodi" e' stato pareggiato agli istituti statali di tipo corrispondente, a decorrere dall'anno scolastico 1960-61;
Considerato che l'Istituto tecnico agrario provinciale "M. A.
Bentegodi" di Verona funziona di fatto come istituto statale dal 1 ottobre 1967;
Ritenuta l'opportunita' di regolarizzare tale situazione di fatto;
Sulla
proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro; Decreta:
Art. 1
A decorrere dal 1 ottobre 1967, l'istituto tecnico agrario pareggiato "M.A. Bentegodi" di Verona, e' convertito in istituto tecnico agrario statale. I posti di ruolo e quelli da conferire per incarico presso l'istituto stesso sono indicati nella tabella annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro. Il personale di ruolo dell'istituto predetto sara' assunto nei ruoli dello Stato secondo le norme previste dal regio decreto 6 giugno 1925, n. 1084, e dal regio decreto 15 maggio 1930, n. 740.
Art. 2
Alla suddetta statizzazione si applicano le norme di cui al regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739. Gli oneri previsti dall'art. 144, lettera E/3, del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, sono assunti dall'amministrazione provinciale di Verona, giusta deliberazione consiliare del 1 aprile 1964, n. 3792, approvata dalla giunta provinciale amministrativa il 23 aprile 1964, con il n. 12027/2. Il contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento dell'istituto suddetto e' stabilito in L. 103 milioni 930.000.
Art. 3
La spesa derivante dall'applicazione del presente decreto gravera' sugli stanziamenti degli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.
SARAGAT SCAGLIA - RESTIVO - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 luglio 1969
Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 74. - GRECO
Tabella
Tabella organica dell'istituto tecnico agrario statale di Verona Parte di provvedimento in formato grafico
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