DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1968, n. 1651
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 29 marzo 1965, n. 336, concernente la sistemazione del personale di scuole d'arte trasformate in istituti d'arte ed altre norme sugli istituti di istruzione artistica;
Visto il regio decreto-legge 21 gennaio 1935, n. 58, concernente la classificazione dei regi istituti e delle regie scuole d'arte;
Vista la legge 9 aprile 1962, n. 163, concernente l'ordinamento amministrativo e didattico degli istituti e scuole d'arte;
Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1942, con il quale e' stata approvata la pianta organica della scuola d'arte di Ortisei;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 1959, n. 1467, con il quale e' stata approvata la pianta organica della scuola d'arte di Pozza di Fassa;
Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1942, con il quale e' stata approvata la pianta organica della scuola d'arte di Selva Gardena;
Considerato che dal 1 ottobre 1967 le predette scuole funzionano come istituti d'arte;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:
Art. 1
A decorrere dal 1 ottobre 1967 le scuole d'arte di Ortisei, Pozza di Fassa, Selva Gardena sono trasformate in istituti d'arte e ne sono approvate le piante organiche e gli statuti di cui alle tabelle annesse al presente decreto sotto le lettere, rispettivamente, A e A', B e B', C e C'.
Art. 2
I contributi annui a carico dello Stato occorrenti per il funzionamento degli istituti d'arte di cui all'articolo precedente sono stabiliti nella misura indicata nella tabella D annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro. La spesa complessiva di L. 158.000.000 gravera' sugli stanziamenti: degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.
SARAGAT GUI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 1 agosto 1969
Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 94. - GRECO
Tabella A
TABELLA A Tabella organica dell'Istituto d'arte di Ortisei Parte di provvedimento in formato grafico ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) L'Errata Corrige, (in G.U 20 settembre 1969, n. 239) ha disposto che al n. 12 della Tabella A, allegata al D.P.R. 22 marzo 1968, n. 1651, "Trasformazione in istituti d'arte delle scuole d'arte di Ortisei, Pozza di Fassa e Selva Gardena", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 dell'11 agosto 1969 per la Cattedra di "tecnologia per il legno" deve intendersi previsto un solo posto da affidarsi per incarico.
Tabella A' Statuto dell'Istituto d'arte di Ortisei-art. 1
TABELLA A' Statuto dell'istituto d'arte di Ortisei Art. 1. L'istituto d'arte di Ortisei e' composto della sezione di "Arte del legno".
Tabella A' Statuto dell'Istituto d'arte di Ortisei-art. 2
Art. 2. L'istituto e' amministrato da un consiglio d'amministrazione costituito da: a) due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione; b) un rappresentante del comune; c) il direttore dell'istituto; d) un insegnante eletto dal collegio dei professori. Possono essere chiamati a far parte del consiglio, in numero non superiore a due, quelle persone o quegli enti che diano un notevole contributo economico al funzionamento dell'istituto. Il direttore dell'istituto esercita le funzioni di segretario del consiglio d'amministrazione e, in tale ufficio, puo' essere assistito dal segretario economo. La nomina del consiglio d'amministrazione e' disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, che designa tra i consiglieri il presidente. Il consiglio d'amministrazione dura in carica tre anni e puo' essere riconfermato. Per gravi motivi il Ministro per la pubblica istruzione puo' sciogliere, con suo decreto motivato, il consiglio d'amministrazione e nominare un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria. Il consiglio d'amministrazione dovra' essere ricostituito non oltre un anno dalla data di emanazione del decreto di scioglimento.
Tabella A' Statuto dell'Istituto d'arte di Ortisei-art. 3
Art. 3. Sono di competenza del consiglio di amministrazione: a) la compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo; b) la designazione dell'istituto di credito cassiere e la stipulazione della convenzione concernente il servizio di cassa; c) le proposte di prelevamento dal fondo di riserva e dal fondo avanzi di amministrazione, nonche' le proposte di storno di somme dall'uno all'altro capitolo o articolo di bilancio; d) le proposte di accettazione di lasciti e donazioni, di alienazioni di beni immobili e di titoli; e) le istanze di radiazione di crediti inesigibili e di alienazione o eliminazione di suppellettili ed attrezzature divenute inservibili; f) le richieste di spese straordinarie; g) la determinazione in misura non superiore a L. 50.000 del fondo di anticipazione al segretario economo per le minute spese; h) il conferimento nelle more dell'espletamento dei relativi concorsi, di incarichi al personale non insegnante non di ruolo per la copertura dei posti vacanti previsti dalla pianta organica, ai sensi dell'[art. 9 della legge 9 aprile 1962, n. 163](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-04-09;163~art9); i) l'attribuzione degli aumenti biennali di stipendio al personale insegnante con incarico triennale, nonche' al personale non insegnante non di ruolo assunto in servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della [legge 9 aprile 1962, n. 163](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-04-09;163); l) la concessione di congedi straordinari per motivi di famiglia, di salute e di puerperio al personale insegnante e non insegnante non di ruolo; Il consiglio di amministrazione adempie alle altre funzioni ad esso attribuite dalle leggi e dai regolamenti e provvede inoltre a formulare ogni proposta intesa ad assicurare la migliore efficienza didattica e funzionale dell'istituto.
Tabella A' Statuto dell'Istituto d'arte di Ortisei-art. 4
Art. 4. Il riscontro della gestione finanziaria ed amministrativa dell'istituto e' affidato a due revisori dei conti, dei quali uno e' nominato dal provveditore agli studi e l'altro dal direttore della direzione provinciale del tesoro. I revisori esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo redigendo apposite relazioni, assistono alle riunioni del consiglio d'amministrazione e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto. Essi esaminano anche le altre gestioni di cui al successivo art. 5 compresa quella della cassa scolastica. I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.
Tabella A' Statuto dell'Istituto d'arte di Ortisei-art. 5
Art. 5. Tutte le spese per il funzionamento dell'istituto sono effettuate a carico del suo bilancio. Il pagamento degli stipendi, assegni, indennita', compensi e sussidi di qualsiasi specie al personale di ruolo e non di ruolo e' effettuato direttamente dall'istituto a carico del proprio bilancio, in base ai provvedimenti ministeriali relativi al personale stesso, disposti ai sensi delle leggi sul trattamento economico e di carriera degli istituti d'arte o, in mancanza di norme specifiche, ai sensi delle leggi riguardanti i dipendenti civili dello Stato. L'esercizio finanziario ha la decorrenza dal 1 gennaio e termina il 31 dicembre. Il bilancio preventivo, le relative variazioni al bilancio e il conto consuntivo sono deliberati dal consiglio di amministrazione e, corredati dalle relazioni del consiglio di amministrazione e dei revisori dei conti, sono sottoposti all'approvazione del Ministro per la pubblica istruzione. Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo devono essere inviati al Ministero della pubblica istruzione rispettivamente entro il 30 settembre ed il 31 marzo. Le eventuali altre gestioni che si svolgono presso l'istituto sono rappresentate nel bilancio in apposita categoria di contabilita' speciali. Il bilancio della cassa scolastica costituisce un allegato di quello dell'istituto. Il servizio di cassa dell'istituto e' affidato, in base ad apposita convenzione, ad un istituto di credito di diritto pubblico oppure, in mancanza, ad un istituto bancario di notoria solidita', che lo disimpegna mediante conto corrente bancario fruttifero. L'istituto bancario cassiere deve assumere anche la custodia dei valori. Tutte le entrate e tutti i pagamenti sono effettuati dall'istituto bancario che disimpegna il servizio di cassa in base a reversali d'entrata o mandati di pagamento, emessi dall'istituto, firmati dal presidente, dal direttore e dal segretario economo. In caso di assenza o di impedimento di uno o piu' di essi, i titoli di riscossione o di pagamento possono essere firmati, rispettivamente, dal vice-presidente, dal vice-direttore o dall'impiegato di segreteria di qualifica piu' elevata.
Tabella A' Statuto dell'Istituto d'arte di Ortisei-art. 6
Art. 6. A capo dell'istituto e' un direttore il quale sovrintende all'andamento didattico e disciplinare e provvede alla esecuzione delle deliberazioni del consiglio d'amministrazione. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per il tesoro Il Ministro per la pubblica istruzione COLOMBO GUI
Tabella B
TABELLA B Tabella organica dell'Istituto d'arte di Pozza di Fassa Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella B' Statuto dell'Istituto d'arte di Pozza di Fassa-art. 1
TABELLA B' Statuto dell'Istituto d'arte di Pozza di Fassa Art. 1. L'Istituto statale d'arte di Pozza di Fassa e' composto della sezione di "Arte del legno".
Tabella B' Statuto dell'Istituto d'arte di Pozza di Fassa-art. 2
Art. 2. L'Istituto d'arte di Pozza di Fassa e' composto della sezione di "Arte del legno". a) due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione; b) un rappresentante del comune; c) il direttore dell'istituto; d) un insegnante eletto dal collegio dei professori. Possono essere chiamati a far parte del consiglio, in numero con superiore a due, quelle persone o quegli enti che diano un notevole contributo economico al funzionamento dell'istituto. Il direttore dell'istituto esercita le funzioni di segretario del consiglio d'amministrazione e, in tale ufficio, puo' essere assistito dal segretario economo. La nomina del consiglio d'amministrazione e' disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, che designa tra i consiglieri il presidente. Il consiglio d'amministrazione dura in carica tre anni e puo' essere riconfermato. Per gravi motivi il Ministro per la pubblica istruzione puo' sciogliere, con suo decreto motivato, il consiglio d'amministrazione e nominare un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria. Il consiglio d'amministrazione dovra' essere ricostituito non oltre un anno dalla data di emanazione del decreto di scioglimento.
Tabella B' Statuto dell'Istituto d'arte di Pozza di Fassa-art. 3
Art. 3. Sono di competenza del consiglio di amministrazione: a) la compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo; b) la designazione dell'istituto di credito cassiere e la stipulazione della convenzione concernente il servizio di cassa; c) le proposte di prelevamento dal fondo di riserva e dal fondo avanzi di amministrazione, nonche' le proposte di storno di somme dall'uno all'altro capitolo o articolo di bilancio; d) le proposte di accettazione di lasciti e donazioni, di alienazioni di beni immobili e di titoli; e) le istanze di radiazione di crediti inesigibili e di alienazione o eliminazione di suppellettili ed attrezzature divenute inservibili; f) le richieste di spese straordinarie; g) la determinazione in misura non superiore a L. 50.000 del fondo di anticipazione al segretario economo per le minute spese; h) il conferimento nelle more dell'espletamento dei relativi concorsi, di incarichi al personale non insegnante non di ruolo per la copertura dei posti vacanti previsti dalla pianta organica, ai sensi dell'[art. 9 della legge 9 aprile 1962, n. 163](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-04-09;163~art9); i) l'attribuzione degli aumenti biennali di stipendio al personale insegnante con incarico triennale, nonche' al personale non insegnante non di ruolo assunto in servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della [legge 9 aprile 1962, n. 163](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-04-09;163); l) la concessione di congedi straordinari per motivi di famiglia, di salute e di puerperio al personale insegnante e non insegnante non di ruolo; Il consiglio di amministrazione adempie alle altre funzioni ad esso attribuite dalle leggi e dai regolamenti e provvede inoltre a formulare ogni proposta intesa ad assicurare la migliore efficienza didattica e funzionale dell'istituto.
Tabella B' Statuto dell'Istituto d'arte di Pozza di Fassa-art. 4
Art. 4. Il riscontro della gestione finanziaria ed amministrativa dell'istituto e' affidato a due revisori dei conti, dei quali uno e' nominato dal provveditore agli studi e l'altro dal direttore della direzione provinciale del tesoro. I revisori esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo redigendo apposite relazioni, assistono alle riunioni del consiglio d'amministrazione e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto. Essi esaminano anche le altre gestioni di cui al successivo art. 5 compresa quella della cassa scolastica. I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.
Tabella B' Statuto dell'Istituto d'arte di Pozza di Fassa-art. 5
Art. 5. Tutte le spese per il funzionamento dell'istituto sono effettuate a carico del suo bilancio. Il pagamento degli stipendi, assegni, indennita', compensi e sussidi di qualsiasi specie al personale di ruolo e non di ruolo e' effettuato direttamente dall'istituto a carico del proprio bilancio, in base ai provvedimenti ministeriali relativi al personale stesso, disposti ai sensi delle leggi sul trattamento economico e di carriera degli istituti d'arte o, in mancanza di norme specifiche, ai sensi delle leggi riguardanti i dipendenti civili dello Stato. L'esercizio finanziario ha la decorrenza dal 10 gennaio e termina il 31 dicembre. Il bilancio preventivo, le relative variazioni al bilancio e il conto consuntivo sono deliberati dal consiglio di amministrazione e, corredati dalle relazioni del consiglio di amministrazione e dei revisori dei conti, sono sottoposti all'approvazione del Ministro per la pubblica istruzione. Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo devono essere inviati al Ministero della pubblica istruzione rispettivamente entro il 30 settembre ed il 31 marzo. Le eventuali altre gestioni che si svolgono presso l'istituto sono rappresentate nel bilancio in apposita categoria di contabilita' speciali. Il bilancio della cassa scolastica costituisce un allegato di quello dell'istituto. Il servizio di cassa dell'istituto e' affidato, in base ad apposita convenzione, ad un istituto di credito di diritto pubblico oppure, in mancanza, ad un istituto bancario di notoria solidita', che lo disimpegna mediante conto corrente bancario fruttifero, l'istituto bancario cassiere deve assumere anche la custodia dei valori. Tutte le entrate e tutti i pagamenti sono effettuati dall'istituto bancario che disimpegna il servizio di cassa in base a reversali d'entrata o mandati di pagamento, emessi dall'istituto, firmati dal presidente, dal direttore e dal segretario economo. In caso di assenza o di impedimento di uno o piu' di essi, i titoli di riscossione o di pagamento possono essere firmati, rispettivamente, dal vice-presidente, dal vice-direttore o dall'impiegato di segreteria di qualifica piu' elevata.
Tabella B' Statuto dell'Istituto d'arte di Pozza di Fassa-art. 6
Art. 6. A capo dell'istituto e' un direttore il quale sovrintende all'andamento didattico e disciplinare e provvede alla esecuzione delle deliberazioni del consiglio d'amministrazione. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per il tesoro Il Ministro per la pubblica istruzione COLOMBO GUI
Tabella C
TABELLA C Tabella organica dell'Istituto d'arte di Selva Gardena Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella C' Statuto dell'Istituto d'arte di Selva Gardena-art. 1
TABELLA C' Statuto dell'Istituto d'arte di Selva Gardena Art. 1. L'Istituto d'arte di Selva Gardena e' composto della sezione di "Arte del legno".
Tabella C' Statuto dell'Istituto d'arte di Selva Gardena-art. 2
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