DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 1968, n. 1693
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del prefetto di Bergamo, con il quale viene approvata la costituzione - fra il comune di Bergamo, l'amministrazione provinciale e la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della stessa citta' di Bergamo - di un consorzio per l'istituzione di facolta' universitarie in Bergamo;
Veduta la domanda, in data 21 ottobre 1968, presentata dal sindaco di Bergamo, quale presidente del consorzio per ottenere l'istituzione ed il riconoscimento di un istituto universitario di lingue e letterature straniere;
Udito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Riconosciuta l'opportunita' di accogliere la predetta domanda e di far luogo all'istituzione ed al riconoscimento del libero Istituto universitario di lingue e letterature straniere;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
E' istituito, con sede a Bergamo, l'Istituto universitario di lingue e letterature straniere, formato da una facolta' di lingue e letterature straniere, il cui statuto, annesso al presente decreto, e' approvato e firmato, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione.
Art. 2
L'Istituto universitario anzidetto appartiene alla categoria di cui al n. 2 dell'art. 1 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ed il mantenimento ne e' assicurato dal consorzio all'uopo costituito in Bergamo.
SARAGAT SCAGLIA - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 ottobre 1969
Atti del Governo, registro n. 229, foglio n. 132. - CARUSO
Statuto Istituto universitario lingue e letterature straniere di Bergamo-art. 1
Statuto dell'istituto universitario di lingue e letterature straniere di Bergamo Art. 1. E' istituito in Bergamo un istituto universitario promosso dal consorzio per l'istituzione di facolta' universitarie in Bergamo.
Statuto Istituto universitario lingue e letterature straniere di Bergamo-art. 2
Art. 2. L'Istituto universitario di Bergamo e' organizzato in una facolta' di lingue e letterature straniere. Esso e' autonomo a norma dell'[art. 33 della Costituzione](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art33) italiana ed ha personalita' giuridica e autonomia didattica, amministrativa e disciplinare nei limiti delle leggi e dei regolamenti generali e speciali sull'ordinamento universitario e loro successive modificazioni, e delle norme del presente statuto.
Statuto Istituto universitario lingue e letterature straniere di Bergamo-art. 3
Art. 3. L'istituto universitario di Bergamo appartiene alla categoria degli istituti universitari di cui al n. 2 dell'art. 1 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con [regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592), ed e' posto sotto la vigilanza dello Stato esercitata dal Ministero della pubblica istruzione.
Statuto Istituto universitario lingue e letterature straniere di Bergamo-art. 4
Art. 4. Il consorzio per l'istituzione di facolta' universitarie in Bergamo cura il perseguimento dei fini istituzionali dell'Istituto universitario di Bergamo e ne assicura il mantenimento. Al mantenimento dell'Istituto universitario di Bergamo sono altresi' dovute le tasse, soprattasse e contributi versati dagli studenti a qualsiasi titolo, ivi compresi i diritti ed i contributi di segreteria.
Statuto Istituto universitario lingue e letterature straniere di Bergamo-art. 5
Art. 5. Il governo dell'Istituto universitario di Bergamo appartiene alle seguenti autorita': a) consiglio di amministrazione; b) direttore; c) corpo accademico; d) consiglio di facolta'. ((Due consigli di corso di laurea, in lingue e letterature straniere ed in economia e commercio.))
Statuto Istituto universitario lingue e letterature straniere di Bergamo-art. 6
Art. 6. ((Il consiglio di amministrazione e' composto: 1) dal presidente del consorzio; 2) dal direttore; 3) dai componenti, in numero non superiore a nove, il consiglio direttivo del "Consorzio per l'istituzione di facolta' universitarie in Bergamo", dei quali almeno tre rappresentanti rispettivamente del comune di Bergamo, dell'amministrazione >provinciale e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bergamo; 4) da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione; 5) da un rappresentante della regione Lombardia; 6) da tre rappresentanti dei professori ordinari; 7) da tre rappresentanti dei professori associati; 8) da un rappresentante dei ricercatori; 9) da un rappresentante del personale non docente; 10) da tre rappresentanti degli studenti; 11) dal direttore amministrativo. Hanno altresi' diritto alla designazione di un proprio rappresentante in seno al consiglio di amministrazione gli enti e i privati che versino all'Istituto universitario un contributo annuo non inferiore a lire 100 milioni: in questo caso il numero dei rappresentanti dei professori ordinari e' aumentato di altrettante unita'. Il consiglio di amministrazione, nella prima riunione, provvede a eleggere il presidente, che deve essere scelto tra i membri del consiglio direttivo del "Consorzio per la istituzione di facolta' universitarie in Bergamo". In caso di assenza o di impedimento del presidente, il consiglio di amministrazione e' presieduto dal direttore dell'Istituto in qualita' di vice-presidente. Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono esercitate dal direttore amministrativo. Per la validita' delle adunanze del consiglio di amministrazione e' richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti; in caso di parita' il voto del presidente e' determinante. Il consiglio di amministrazione dura in carica un triennio accademico e i suoi componenti possono essere rieletti. Fino all'espletamento della seconda tornata dei giudizi di idoneita' a professore associato per i rappresentanti dei professori associati valgono le norme di cui al [primo](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1980-07-11;382~art96-com1) e [secondo comma dell'art. 96 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1980-07-11;382~art96-com2). Fino all'espletamento della prima tornata dei giudizi di idoneita' a ricercatore universitario il rappresentante dei ricercatori e' sostituito da un rappresentante eletto tra gli aventi diritto ai giudizi d'idoneita' in servizio presso l'Istituto universitario di Bergamo.))
Statuto Istituto universitario lingue e letterature straniere di Bergamo-art. 7
Art. 7. Il consiglio di amministrazione e il suo presidente esercitano le funzioni che ad essi sono deferite dalle norme del vigente testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvate con [regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592), e successive modificazioni ed integrazioni, e dalle norme del vigente regolamento generale universitario di cui al [regio decreto 6 aprile 1924, n. 674](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-06;674), in mancanza di disposizioni del presente statuto. In particolare il presidente: 1) ha il governo amministrativo dell'istituto; 2) predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo dell'istituto da sottoporre alla ratifica dell'assemblea del consorzio. Il consiglio di amministrazione: a) delibera sugli incarichi di insegnamento proposti dal consiglio di facolta'; b) delibera sulla ripartizione dei posti di assistente agli istituti o alle cattedre proposte dal consiglio di facolta'; c) delibera sulle assunzioni degli assistenti agli istituti o alle cattedre proposti dal consiglio di facolta'; d) delibera sulle proposte della facolta' per la istituzione di istituti culturali e scientifici proposti dal consiglio di facolta'; e) presenta le proposte al consorzio per l'assegnazione del personale amministrativo e del personale ausiliario, udito il direttore; f) delibera su tutti i provvedimenti riguardanti il funzionamento dell'Istituto che importino oneri di bilancio.
Statuto Istituto universitario lingue e letterature straniere di Bergamo-art. 8
Art. 8. Il presidente del consiglio di amministrazione ha la legale rappresentanza dell'istituto nei confronti dei terzi e in giudizio e cura l'esecuzione dei provvedimenti del consiglio di amministrazione fatta salva la competenza del direttore in materia scientifica e didattica; prende deliberazioni di urgenza, riferendone al consiglio per la ratifica, nella prima successiva riunione; conclude e stipula contratti; firma gli ordini di pagamento.
Statuto Istituto universitario lingue e letterature straniere di Bergamo-art. 9
Art. 9. ((Il direttore e' eletto dal corpo accademico elettorale con le modalita' previste dall'[art. 97 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1980-07-11;382~art97). Dura in carica un triennio accademico e puo' essere rieletto.)) Al direttore sono devoluti i seguenti compiti: a) rappresentare l'istituto nelle cerimonie ufficiali e nel conferimento dei titoli accademici; b) esercitare l'alta sorveglianza sul - funzionamento dello Istituto; c) provvedere alla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione di sua competenza e delle deliberazioni del consiglio di facolta'; d) riferire con relazione annuale al consiglio di amministrazione sul funzionamento dell'istituto; e) infliggere le punizioni disciplinari agli studenti; f) presiedere il consiglio di facolta'; g) esercitare tutte le attribuzioni ad esso demandate dalle leggi sull'ordinamento universitario, salvo la competenza degli altri organi previsti dallo statuto.
Statuto Istituto universitario lingue e letterature straniere di Bergamo-art. 10
Art. 10. ((Il corpo accademico elettorale e' formato da tutti i professori indicati nell'[art. 97 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1980-07-11;382~art97), primo comma, ed e' presieduto dal decano dei professori ordinari.))
Statuto Istituto universitario lingue e letterature straniere di Bergamo-art. 11
Art. 11. ((Il consiglio di facolta' e' formato nei modi previsti dall'[art. 95 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1980-07-11;382~art95), ed ha le competenze ad esso attribuite dalla legislazione in materia vigente. Ai sensi dell'art. 11 del regolamento generale universitario, al consiglio di facolta' sono deferite anche tutte le attribuzioni che nelle universita' e negli istituti universitari sono esercitate dal senato accademico.))
Statuto Istituto universitario lingue e letterature straniere di Bergamo-art. 12
Art. 12. ((I consigli di corso di laurea sono formati nei modi previsti dall'[art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1980-07-11;382~art94), ed hanno le competenze ad essi attribuite dalla legislazione in materia vigente.))
Statuto Istituto universitario lingue e letterature straniere di Bergamo-art. 13
Art. 13. La facolta' di lingue e letterature straniere dell'Istituto universitario di Bergamo conferisce: a) la laurea in lingue e letterature straniere; b) la laurea in economia e commercio. ((L'Istituto universitario di Bergamo rilascia inoltre i titoli di dottore di ricerca per cui sia stato abilitato, ai sensi della vigente normativa universitaria, anche nell'ambito di consorzi costituiti a tal fine con altre universita', organizzando gli opportuni corsi.))
Statuto Istituto universitario lingue e letterature straniere di Bergamo-art. 14
Art. 14. La durata del corso degli studi per la laurea in lingue e letterature straniere e' di quattro anni. Titolo di ammissione: diploma di maturita' classica, di maturita' scientifica, di abilitazione magistrale o licenza, a norma dell'[art. 2 della legge 9 ottobre 1951, n. 1130](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1951-10-09;1130~art2), dalla scuola civica "Regina Margherita" di Genova, ora "Grazia Deledda", o dalla scuola civica "Alessandro Manzoni" di Milano o dall'istituto di cultura e lingue "Marcelline" di Milano ovvero licenza a norma della [legge 12 marzo 1957, n. 94](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1957-03-12;94) o dal liceo linguistico femminile "Santa Caterina da Siena" di Venezia o dal liceo linguistico "Orsoline del Sacro Cuore" di Cortina d'Ampezzo; diploma di abilitazione per i provenienti dagli istituti tecnici di ogni tipo compresi gli istituti tecnici femminili e diploma della scuola di magistero professionale per la donna a norma della [legge 21 luglio 1961, n. 685](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1961-07-21;685), e della [legge 25 luglio 1966, n. 602](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1966-07-25;602).
Statuto Istituto universitario lingue e letterature straniere di Bergamo-art. 15
Art. 15. Sono insegnamenti fondamentali: Lingua e letteratura italiana (biennale); Una lingua e letteratura straniera (quadriennale) da scegliersi tra: francese, inglese, tedesco, spagnolo, russo o qualsiasi altra il cui insegnamento sia impartito nel corso di laurea; Una seconda lingua e letteratura straniera (triennale) da scegliersi tra quelle insegnate nel corso di laurea; La filologia afferente la lingua scelta come quadriennale e cioe': filologia germanica, filologia romanza, filologia slava; Glottologia; Storia moderna e contemporanea; Geografia, soprattutto antropica. Sono insegnamenti complementari: Lingua e letteratura latina; Storia della filosofia; Storia dell'arte; Didattica delle lingue moderne; Filosofia; Pedagogia; Filologia italiana; Letteratura anglo-americana; Letterature ibero-americane; Filologia medioevale e umanistica; Storia del teatro e dello spettacolo; Istituzioni giuridiche comparate; Storia dell'Europa orientale; Storia della critica; Diritto privato; Diritto commerciale; Estetica; Letteratura umanistica; Sociologia; Psicologia; Linguistica generale; Tecnica del commercio internazionale; Storia delle dottrine economiche; Antichita' greco-romane; Lingua greca; Storia romana; Archeologia e storia dell'arte antica; Latino e letteratura latina medioevale; Grammatica latina; Filologia classica; Letteratura cristiana antica; Storia della lingua italiana; Storia della lingua francese; Storia della lingua inglese; Storia della lingua tedesca; Storia della lingua spagnola; Storia della lingua russa; Bibliografia; Biblioteconomia; Filosofia del linguaggio; Storia della musica; Paleografia e diplomatica; Storia medioevale. ((letterature comparate)). La facolta' puo' consentire allo studente, in luogo della seconda disciplina (triennale), di seguire gli insegnamenti di una disciplina biennale e di una annuale, scelti fra quelli effettivamente impartiti nella facolta'. Gli insegnamenti di "Lingua e letteratura latina" di "Storia della filosofia", di "Storia dell'arte", o di "Didattica delle lingue moderne" devono essere necessariamente impartiti nella facolta'. Gli esami di italiano consistono in due prove orali (una per ciascun anno di corso) ed in una prova scritta che puo' essere sostenuta in uno qualsiasi degli anni di corso. L'esame di storia e quello di geografia sono afferenti alla lingua scelta come quadriennale. La facolta' puo', con motivata relazione, rendere obbligatorie una o due delle materie complementari. Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari. La scelta degli insegnamenti complementari puo' essere effettuata fra le discipline insegnate nella facolta' (con esclusione di quelle pluriennali).
Statuto Istituto universitario lingue e letterature straniere di Bergamo-art. 16
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