DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 marzo 1968, n. 1694
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;
Vista la legge 8 luglio 1956, n. 782, sulla trasformazione delle scuole di magistero professionale per la donna e delle annesse scuole professionali femminili in istituti tecnici femminili;
Visto il decreto ministeriale 16 novembre 1959, con il quale sono stati approvati gli orari ed i programmi di insegnamento dell'indirizzo generale negli istituti tecnici femminili;
Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;
Visto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;
Considerato che dal 1 ottobre 1961 di fatto funziona in Volterra un istituto tecnico femminile ad indirizzo generale e che dalla stessa data ha cessato gradualmente di funzionare la scuola professionale femminile di Volterra;
Ritenuta la necessita' di regolarizzare tale situazione di fatto;
Sulla
proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro; Decreta:
Art. 1
A decorrere dal 1 ottobre 1961 e' istituito in Volterra un istituto tecnico femminile ad indirizzo generale.
Art. 2
La scuola professionale femminile di Volterra e' gradualmente soppressa a decorrere dal 1 ottobre 1961. Con successivo decreto interministeriale sara' provveduto alla destinazione delle dotazioni della predetta scuola professionale femminile.
Art. 3
I posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico presso l'istituto tecnico femminile di cui all'art. 1 sono indicati nella tabella A, annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
Art. 4
Alla istituzione di cui al precedente art. 1, si applicano le norme stabilite dagli articoli 7 e 8 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739. Il contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento dell'istituto suddetto e' stabilito nella misura di L. 35.000.000.
Art. 5
L'onere della spesa derivante dall'applicazione del presente decreto grava sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.
SARAGAT GUI - TAVIANI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 novembre 1969
Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 1. - CARUSO
Tabella A
TABELLA A Tabella organica dell'istituto tecnico femminile di Volterra Parte di provvedimento in formato grafico
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