LEGGE 1 febbraio 1868, n. 4196
Art. 1
Sino a tutto febbraio 1868 il Governo del Re riscuoterà, secondo le Leggi in vigore, le tasse e le imposte di ogni genere, comprese quelle che furono sancite solo a tutto l'anno 1867, l'effetto delle quali sarà esteso anche alle Provincie della Venezia e di Mantova, e farà entrare nelle casse dello Stato le somme e i proventi che gli sono dovuti. Esso è pure autorizzato a far pagare le spese ordinarie dello Stato e le spese straordinarie che non ammettono dilazione, e quelle che dipendono da Leggi e da obbligazioni anteriori, conformandosi alle previsioni fatte nel progetto di bilancio pel 1868 e nella relativa appendice, presentato al Parlamento, e contenendosi nella misura delle spese ivi stabilita.
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