LEGGE 2 febbraio 1868, n. 4203
Art. 1
VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Le disposizioni transitorie contenute nell'articolo 281 della Legge 6 dicembre 1865, n. 2626, e negli articoli 1 e 4 del Regio Decreto 14 stesso mese ed anno, n. 2636, continueranno ad avere effetto sino a tutto il 31 dicembre 1868. La presente Legge avrà effetto dal 31 dicembre 1867. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato. Dato a Torino addì 2 febbraio 1868. VITTORIO EMANUELE Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli De Filippo. De Filippo. -------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 10/02/1868, n. 40 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
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